Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4498 del 25/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 4498 Anno 2014
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 18454-2008 proposto da:
ASS INQUILINI VIALE DELLE MILIZIE 3, IN PERSONA DEGLI
AMM.RI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell’avvocato
MATTINA GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente 2014
331

contro

COND VIA VIGLIENA 10 ROMA, IN PERSONA DELL’AMM.RE
P.T. – P.I.96001260585, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA BANCO DI S. SPIRITO 48, presso lo studio
dell’avvocato BARDANZELLU GIOVANNI, che lo

Data pubblicazione: 25/02/2014

rappresenta e difende;
– controricorrente nonchè contro

ATER COM ROMA;
– intimato –

ATER COM ROMA (GIA’ IACP) P.I.00410700587, IN PERSONA
DEL VICE DIRETTORE GENERALE P.T., elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA PAOLUCCI DE CALBOLI 20-E,
presso lo studio dell’avvocato ROLLI EDMONDA, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente contro

COND VIA VIGLIENA 10 ROMA, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA BANCO DI S. SPIRITO 48, presso lo studio
dell’avvocato BARDANZELLU GIOVANNI, che lo
rappresenta e difende;
– controri corrente nonchè contro
Ass INQUILINI VIALE DELLE MILTZTr 3 IN PERSONA

DE G LI

AMM.RI;
– intimata –

avverso la sentenza n.

2398/2007 della CORTE

D’APPELLO di ROMA, depositata il 28/05/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 30/01/2014 dal Consigliere Dott. VINCENZO

sul ricorso 18855-2008 proposto da:

CORRENTI;
udito l’Avvocato Mattina Giuseppe difensore dell’Ass.
Inquilini Viale Delle Milizie 3 che si riporta agli
atti depositati e chiede l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avv. Rolli Edmonda difensore dell’Ater Comune

l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avv. Bardanzellu Giovanni difensore del Cond.
Via Vigliera 10 Roma che si riporta agli atti
depositati e chiede l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso principale, per quanto di
ragione.

di Roma che si riporta agli atti e chiede

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il condominio di via Vigliena 10 in Roma, quale possessore da oltre 30 anni
dell’omonima via privata utilizzata per il transito, con ricorso del 6.11.1999
lamentava lo spoglio perpetrato dall’IACP con richiesta di reintegra deducendo che
detto Istituto aveva rimosso il 9.11.1998 sigilli e saldature che precedentemente

l’utilizzo a scopo di parcheggio anche ai conduttori dello stabile dell’ente.
L’azione, qualificata di manutenzione, veniva rigettata, decisione confermata, con
sentenza 19.11.2003 nella fase ordinaria , in cui interveniva anche l’associazione
inquilini di viale delle Milizie 3, in adesione alla posizione dell’IACP.
La pronunzia, appellata dal condominio, veniva riformata dalla Corte di appello di
Roma con sentenza 28.5.2007 che disponeva la cessazione di ogni turbativa da parte
dell’ATER Roma e dei Condomini di viale delle Milizie 3 ed il ripristino a cura e
spese dell’ATER della chiusura del cancello con saldatura, rigettava l’appello
incidentale dell’associazione inquilini di viale delle Milizie 3 e condannava gli
appellati alle spese.
L’intervento adesivo dell’associazione degli inquilini degli alloggi già di proprietà
IACP, ora ATER, era ammissibile.
L’azione era stata correttamente qualificata di manutenzione ed era pacifico, perché
non contestato in primo grado dall’IACP, che il condominio avesse posseduto in via
esclusiva da più di trent’anni la via privata fino al 9.11.1998 allorquando l’IACP
aveva rimosso i sigilli e le saldature che precedentemente chiudevano un cancello a
metà della via Vigliena.
Ricorrono, con distinti ricorsi ATER con due motivi e tre quesiti e l’associazione
inquilini di Viale delle Milizie 3 con due motivi e relativi quesiti, resiste il

chiudevano un cancello a metà della via Vigliena, consentendo il passaggio e

condominio, che ha anche presentato memoria e prodotto autorizzazione a resistere
in giudizio.
Vi è atto di costituzione di nuovo procuratore dell’ATER sulla scorta di procura
notarile.
MOTIVI DELLA DECISIONE

il mancato esercizio del compossesso possa comportare la perdita del diritto e se la
ricostruzione della situazione di fatto fondata su prove generiche possa costituire
valida motivazione.
Col secondo motivo si deducono l’inesistenza della esclusività del titolo, la
violazione dell’art. 1170 cc e vizi di motivazione col quesito se sia ipotizzabile una
azione di manutenzione in ordine ad una via ipoteticamente privata che sia tuttavia
aperta al pubblico transito.
Con il ricorso dell’associazione, col primo motivo si denunziano violazione degli
artt. 1143, 1144 cc e vizi di motivazione, col quesito se tenuto conto del dettato
dell’art. 1102 sia lecito e legittimo ignorare una situazione originaria di compossesso
e col secondo motivo, violazione dell’art. 1102 cc col quesito se la riapertura di un
cancello da sempre esistente possa costituire atto di turbativa.
Premessa la riunione dei ricorsi, le odierne censure sono inidonee a confutare le
logiche argomentazioni della sentenza che partono dal presupposto pacifico ed
incontestato di un possesso esclusivo da più di trenta anni interrotto il 9.11.1998
con la rimozione dei sigilli e delle saldature per consentire il transito ed il
parcheggio anche ai conduttori dello stabile dell’ente.
La sentenza richiama la decisione di primo grado secondo la quale il non uso
spontaneo da parte dell’IACP, sebbene molto prolungato nel tempo, non implicava il
possesso esclusivo del condominio ma evidenzia che di fronte ad un potere di fatto

Col primo motivo del ricorso ATER si denunziano vizi di motivazione col quesito se

non contestato per oltre un trentennio era onere dell’IACP dimostrare che fosse
avvenuto per mera tolleranza o condiscendenza.
Osserva questa Corte Suprema che occorre distinguere tra possesso utile ai fini
della usucapione e situazione di fatto tutelabile in sede possessoria,
indipendentemente dalla prova che spetti un diritto, da parte di chi è privato della

La relativa legittimazione attiva spetta non solo al possessore uti dominus ma anche
al detentore nei confronti dello spoliator che sia titolare del diritto e tenti di
difendersi opponendo che “feci sed iure feci”.
A chi invoca la tutela è sufficiente provare una situazione di fatto, protrattasi per un
periodo di tempo apprezzabile, con la conseguenza che è sufficiente un possesso
qualsiasi, anche se illegittimo ed abusivo, purchè abbia i caratteri esteriori di un
diritto reale (Cass. I° agosto 2007 n. 16974, 7 ottobre 1991 n. 10470).
Le censure non superano gli argomenti correttamente svolti dalla sentenza e tentano
un riesame del merito con argomentazioni in parte nuove.
La prima del ricorso ATER non tiene conto che il non uso può far perdere il diritto
di proprietà ed a fortiori il compossesso, ed in ogni caso l’azione è esperibile anche
dal detentore nei confronti del possessore
La seconda trascura che questa Corte Suprema (S.U. 4 dicembre 2001 n. 15289, 24
gennaio 2000 n. 737; 20 luglio 1989 n. 3403) ha ritenuto legittima l’azione di
spoglio tra privati anche in relazione ad un bene demaniale.
Le argomentazioni di cui sopra consentono di rigettare anche le doglianze dell’altro
ricorso- peraltro inammissibile trattandosi di interventore adesivo- perché
l’iniziativa di un compossessore originario, di fronte ad una situazione di fatto
protrattasi per oltre trenta anni, integra gli estremi della turbativa se si traduce,

disponibilità del bene.

come nella specie, nella rimozione dei sigilli e delle saldature di un cancello per
consentire il transito ed il parcheggio ai conduttori di altro stabile.
Le spese seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e condanna i ricorrenti alle spese in favore del

carico di ciascuno dei ricorrenti.
Roma 30 gennaio 2014.
Il consiglier stensore

il Presite\
t

rkt

ATO IN CANCELLERIA
Roma, 2 5 FEB.2014

condominio, liquidate in euro 2200 di cui 2000 per compensi, oltre accessori a

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA