Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4498 del 24/02/2010

Cassazione civile sez. III, 24/02/2010, (ud. 27/01/2010, dep. 24/02/2010), n.4498

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23227/2005 proposto da:

B.A. (OMISSIS), B.S.

(OMISSIS), B.M., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA G.G. BELLI 36, presso lo studio dell’avvocato SAVINO Maria

Teresa, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato RUSSELLO

BRUNO con delega in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

F.A., F.G., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA MONSERRATO 34, presso lo studio dell’avvocato GUELI

Giuseppe, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ROSSATO GIANCARLO con delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

D.B.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 560/2005 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

Sezione Seconda Civile, emessa il 16/11/2004; depositata il

07/04/2005; R.G.N. 380/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

27/01/2010 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito l’Avvocato BRUNO RUSSELLO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’iter processuale può essere così ricostruito sulla base della sentenza impugnata.

Con citazione notificata il 14 gennaio 1997 A., M. e B.S., eredi di Fa.Ar., a sua volta erede di Fa.Ga., convenivano innanzi al Tribunale di Rovigo A. e F.G. nonchè D.B.R., eredi di f.a., esponendo che in un precedente giudizio, dichiarato interrotto proprio a seguito della morte di f.

a. e da essi non riassunto tempestivamente, avevano chiesto la condanna del convenuto al pagamento in loro favore della complessiva somma di L. 290.927.867, oltre accessori, di cui parte (L. 40.500.000), a titolo di risarcimento danni per la perdita del frutteto insistente sul fondo assegnato alla loro dante causa, e parte (L. 250.427.867), a titolo di indennità in dipendenza della detenzione del fondo, da parte del convenuto, protrattasi per ventun anni.

Riproponevano pertanto le medesime domande già azionate nel giudizio estinto.

Resistevano i convenuti, che eccepivano la prescrizione dei crediti fatti valere dagli attori e contestavano, in ogni caso, la fondatezza nel merito delle avverse pretese.

In subordine opponevano la compensazione di quei crediti con altri vantati dal loro dante causa.

Con sentenza del 3 dicembre 2001 il Tribunale rigettava la domanda.

Interposto gravame dai soccombenti, la Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 7 aprile 2005, lo respingeva.

Avverso detta pronuncia propongono ricorso per cassazione A., M. e B.S., formulando due motivi.

Resistono con controricorso G. e F.A..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Col primo motivo i ricorrenti denunciano violazione di norme di diritto nonchè contraddittorietà della motivazione. Lamentano che il giudice di merito avrebbe erroneamente valutato gli atti di causa, avendo escluso che il termine indennità da essi usato per indicare il titolo in base al quale chiedevano la condanna della controparte, fosse tale da escludere che oggetto della richiesta potessero essere i canoni non corrisposti durante il lungo periodo in cui il dante causa dei convenuti aveva detenuto l’immobile senza nulla pagare, essendo esso correlato esclusivamente alla prospettazione di un’occupazione senza titolo del fondo. Un più completo esame degli atti di causa avrebbe dovuto indurre il decidente a rilevare che a fondamento della loro domanda gli attori avevano posto la sentenza n. 27/88, con la quale il Tribunale di Rovigo, sezione specializzata agraria, aveva accertato che f.a. aveva con il padre Ga. un rapporto di affittanza, e che durante i ventun anni in cui aveva detenuto il fondo non aveva corrisposto i canoni.

1.2 La censura è, per certi aspetti inammissibile, per altri infondata.

Essa difetta, anzitutto, dell’esatta specificazione delle norme di diritto asseritamente violate, laddove, in conformità a una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, con l’ulteriore precisazione che, al riguardo, neppure è sufficiente un’affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione, dovendo il ricorrente prospettare con chiarezza e precisione le argomentazioni in base alle quali ritiene di censurare la sentenza impugnata (Cass. 15 febbraio 2003, n. 2312). Ne deriva che, quando nel ricorso per cassazione, pur denunciandosi violazione e falsa applicazione della legge, non si specificano quali disposizioni normative sarebbero state violate, nè si indicano le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indicate – o con l’interpretazione fornitane dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina -il motivo è inammissibile, poichè non consente alla Corte di cassazione di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. 20 gennaio 2006, n. 1108; Cass. 29 novembre 2005, n. 26048;

Cass. 8 novembre 2005, n. 21659; Cass. 18 ottobre 2005, n. 20145;

Cass. 2 agosto 2005, n. 16132).

1.3 Va poi osservato, sotto altro, concorrente profilo, che dai motivi di appello, per come riportati in ricorso, si evince che il mancato versamento dei canoni era stato dagli impugnanti addotto come fatto generatore dei danni del cui risarcimento essi avevano chiesto il ristoro, specificamente evidenziando che, una volta cessato il contratto, non può più parlarsi di canoni, ma di indennità-danni calcolati in misura pari all’ammontare della prestazione dovuta e rimasta ineseguita.

Ma se così è, non appare censurabile la statuizione del giudice di merito che, qualificate come risarcitorie le pretese avanzate dagli attori – ininfluenti essendo a tal fine i criteri adottati per la quantificazione dei lamentati danni – ha affermato che le stesse dovevano ritenersi prescritte per decorso del quinquennio di cui all’art. 2947 cod. civ..

Si ricorda in proposito che l’interpretazione della domanda giudiziale costituisce operazione riservata al giudice del merito, il cui giudizio, risolvendosi in un accertamento di fatto, non è censurabile in sede di legittimità quando, formulato con riguardo alle finalità perseguite dalla parte nonchè all’intero contesto dell’atto, nella sua esposizione letterale e nel suo contenuto sostanziale, sia motivato in maniera congrua e adeguata (Cass. civ., 3^, 26 giugno 2007, n. 14751).

1.4 Non è infine superfluo rilevare che, l’adesione alla tesi secondo cui la domanda andava qualificata come domanda di pagamento di canoni non corrisposti, non avrebbe giovato ai ricorrenti, essendo pur sempre quinquennale, ex art. 2948 cod. civ., il termine di prescrizione entro il quale il locatore può far valere il suo diritto a riscuoterli. E ciò tanto più che grava sulla parte che eccepisce la prescrizione estintiva solamente l’onere di allegare l’inerzia del titolare del diritto dedotto in giudizio e di manifestare la volontà di avvalersene, non anche di tipizzare l’eccezione secondo una delle varie ipotesi previste dalla legge, spettando al giudice stabilire se, in relazione alla domanda in concreto proposta e alla normativa applicabile alla fattispecie, la prescrizione sia maturata (confr. Cass. civ. 22 giugno 2007 n. 14576).

2.1 Col secondo motivo gli impugnanti denunciano errata applicazione dell’art. 2944 cod. civ., ex art. 360 cod. proc. civ., n. 3.

Sostengono che erroneamente il giudice di merito avrebbe affermato che il riconoscimento del diritto ai sensi dell’art. 2944 cod. civ., è diverso dal riconoscimento presupposto dall’eccezione di prescrizione ai sensi dell’art. 2938 cod. civ.. Segnatamente non avrebbe valutato la Corte gli effetti sulla prescrizione dell’eccezione di compensazione (parziale), fatta dai convenuti, la quale implica necessariamente riconoscimento del diritto.

2.2 Le critiche sono destituite di ogni fondamento.

A ben vedere, l’assunto che l’eccezione di compensazione abbia comportato un riconoscimento del diritto poggia sull’arbitraria estensione alla fattispecie dedotta in giudizio del regime delle prescrizioni presuntive, e segnatamente del disposto dell’art. 2959 cod. civ., a tenor del quale l’eccezione (di prescrizione) è rigettata se chi la oppone, nei casi indicati dagli artt. 2954, 2955 e 2956 c.c. (che qui non ricorrono), ha comunque ammesso in giudizio che l’obbligazione non è stata estinta.

In definitiva il ricorso deve essere integralmente rigettato.

La peculiarità della fattispecie consiglia di compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2010

 

 

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