Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4498 del 21/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/02/2017,  n. 4498

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 26701/2016 proposto da:

R.A., e R.G.O., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA FRIGGERI ATTILIO 55, presso lo studio del primo, che

rappresenta e difende il primo giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

e contro

ZURITEL SPA, RSA SUN INSURANCE OFFICE LTD, FONDIARIA SAI SPA, GE

CAPITAL SERVIZI FINANZIARI SPA, C.M., P.S.,

FE.SA., L.R., STIMANO UNO SRL, IN LIQUIDAZIONE;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 3298/2015, emessa in data 11/12/2014, della

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 19/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE

STEFANO;

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

con istanza datata 25.10.16, gli originari ricorrenti per revocazione R.A. e G.O., prospettano che, nell’intestazione dell’ordinanza che si è pronunciata sul ricorso (a suo tempo iscritto al n. 5182/13 r.g. ed avente ad oggetto istanza di revocazione ex art. 391 bis c.p.c., avverso la sentenza di questa Corte n. 10028 del 19/06/2012) ed è stata pubblicata in data 19.2.15 col n. 3298, risulta menzionato, nel Collegio che la ha adottata, un giudice che non faceva parte di quello: cosa da cui fanno derivare la giuridica inesistenza del provvedimento adottato e, quindi, desumono che sul loro originario ricorso non si sarebbe ancora provveduto nonostante il lasso di tempo trascorso, sì da strutturare la loro istanza ai sensi della L. n. 117 del 1988, art. 3, al fine di conseguire quella che prospettano l’effettiva disamina del loro ricorso entro i successivi trenta giorni;

Considerato che:

effettivamente, nel Collegio risultante dall’intestazione di quell’ordinanza risulta inserito, quale Consigliere, tale dott. ” A.R.”, mentre invece, dell’originario Collegio dell’adunanza di sesta sezione del giorno 11.12.14 avrebbe dovuto fare parte la dott.ssa ” A.A.”, alla quale, per incompatibilità dovuta al fatto che ella aveva composto il Collegio che aveva pronunziato la sentenza oggetto di revocazione (n. 10028/12 di questa Corte), era subentrato, come da decreto 2.12.14 del Presidente della sesta sez. civile, appunto il consigliere dott. F.R.;

dal ruolo organico della Magistratura alla data 11.12.14 e comunque da quello del personale di Magistratura in servizio alla stessa data presso questa Corte suprema di cassazione, non risulta alcun Consigliere dalle generalità ” A.R.”;

dal verbale dell’adunanza in camera di consiglio 11.12.14, risulta che, in luogo della dott.ssa A.A., aveva regolarmente – in evidente applicazione del ricordato decreto del presidente della sezione – composto il Collegio che aveva trattato la revocazione in questione appunto il dott. F.R.;

così, l’evidenza dell’identità del Consigliere effettivamente presente all’adunanza camerale al cui esito è stata pronunciata l’ordinanza 19/02/2015 n. 3298 – che i ricorrenti vorrebbero perfino inesistente in dipendenza di tale erronea identificazione del quinto componente del Collegio – ed al contempo l’inesistenza di Consiglieri presso questa Corte dalle generalità indicate nell’intestazione, consentono di ricondurre agevolmente l’istanza dei R. – che non hanno inteso strutturarla come ricorso notificato alle controparti – ad una sollecitazione a questa Corte a porre rimedio a quello che pare, con ogni plausibilità, un mero errore materiale nella compilazione dell’intestazione del provvedimento, dovuto all’imperfetta sostituzione delle generalità del Consigliere che componeva tutti i Collegi di quella adunanza ( A.A.) con quelle del Consigliere che era subentrato per la trattazione di quel solo ricorso ( F.R.);

la procedura di correzione di errore materiale di ufficio è stata introdotta dalla novella dell’art. 391 bis c.p.c., il cui comma 1, è stato sostituito dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, comma 1, lett. 1), n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, sicchè la relativa disposizione (attuale comma 1, secondo periodo), richiamata la fattispecie di cui all’art. 287 c.p.c., prevede ora che “La correzione può essere chiesta, e può essere rilevata d’ufficio dalla Corte, in qualsiasi tempo”;

mentre la correzione di errore materiale ad istanza di parte non offre particolari problematiche procedurali, essendo per quella prevista la forma del ricorso ad onere dell’interessato (che quindi dovrà, non dissimilmente da quanto finora statuito da questa Corte ed oltretutto pena di inammissibilità del ricorso stesso, notificare il suo ricorso alle controparti), nulla dispone la novella per la neo istituita procedura di ufficio, pur richiamando – in uno alla revocazione ed alla correzione ad istanza di parte tradizionalmente intesa – l’art 380 bis c.p.c.; la correzione di errore materiale di ufficio non può prescindere comunque da un atto formale di impulso da parte del presidente della sezione che ha emesso il provvedimento in cui è ravvisato l’errore materiale, in estrinsecazione di una generale potestà ordinatoria a lui facente capo e nell’esercizio – ulteriore o prorogato – della stessa potestà decisionale prima espletata dal Collegio che il provvedimento aveva reso, riconducendosi l’attività sostanzialmente amministrativa di correzione dell’errore a guisa di ammennicolo appunto alla stessa attività giurisdizionale originaria in base alla quale è stato reso il provvedimento viziato da errore materiale;

tale atto di impulso, che dovrà assumere un autonomo numero di iscrizione a ruolo generale e dare luogo ad un procedimento del tutto autonomo rispetto a quello concluso con il provvedimento sospettato di errore materiale (come è, significativamente, già avvenuto proprio nella fattispecie), non potrà poi rimanere un atto interno della Corte, essendo evidente l’interesse delle parti, che avevano svolto attività difensiva dinanzi ad essa nel procedimento concluso con quel provvedimento, ad interloquire sulla sussistenza o meno di quello stesso errore, viste le conseguenze che esso potrebbe avere in concreto sulle rispettive posizioni processuali, se non anche sostanziali;

deve allora ritenersi indefettibile, a garanzia dell’effettività del loro diritto di difesa, l’instaurazione di un contraddittorio tra le stesse parti che avevano svolto rituale attività difensiva nel giudizio di legittimità concluso con il provvedimento che di ufficio la Corte ha ravvisato affetto dall’errore materiale;

di tanto non può essere onerata alcuna delle parti, quando il rilievo dell’errore è ufficioso: sicchè, come ufficioso è stato l’impulso perchè ufficioso è stato il rilievo, ufficiosa deve essere pure la comunicazione dell’instaurazione del procedimento, che dovrà avere luogo con le forme, previste appunto dal secondo comma dell’art. 391 bis c.p.c., come sostituito dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, comma 1, lett. 1), n. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;

pertanto, incomberà alla Cancelleria della Corte la comunicazione dell’avvio della procedura ufficiosa prevista dagli artt. 391 bis e 380 bis c.p.c., alle parti già costituite nel giudizio di legittimità concluso con il provvedimento da emendare;

peraltro, tale comunicazione non impone l’obbligo disciplinato dall’art. 288 c.p.c., comma 3, della notificazione alla parte di persona una volta decorso l’anno dalla pronuncia del provvedimento impugnato, visto che quella norma è dettata per la correzione dell’errore materiale ordinaria o tradizionale e cioè ad istanza di parte e non per quella di ufficio, prevista soltanto per i provvedimenti della Corte di cassazione;

solo all’esito potrà, inoltre ritualmente consentita a tutte le parti l’interlocuzione scritta prevista dalla novella del 2016, provvedersi infine, sempre di ufficio, sul rilevato errore materiale;

è peraltro mancata, nella specie, qualsiasi comunicazione alle parti diverse da quella che – sia pure nella forma dell’istanza L. n. 117 del 1988, ex art. 3, formulata sull’incongruo presupposto che sull’originario ricorso non si fosse provveduto (mentre invece il provvedimento, sia pure con l’erronea sostituzione di una parola con un’altra, era stato reso da tempo) – aveva sollecitato questa Corte a farsi carico della situazione originata dalla riscontrata discrasia tra intestazione del provvedimento e risultanze dei verbali di adunanza;

pertanto deve provvedersi ad instaurare il contraddittorio con le parti diverse dai R., già costituite nel giudizio di legittimità concluso con la sentenza da correggersi: e che di tanto deve farsi onere alla Cancelleria, in dipendenza del carattere ufficioso della nuova procedura introdotta dalla riforma del 2016, mediante comunicazione della presente ordinanza interlocutoria ai procuratori già costituiti in quella sede, anche nonostante sia trascorso oltre un anno dalla pubblicazione di quel provvedimento;

inoltre, l’assoluta novità della questione, benchè processuale, impostata in tal modo dalla presente ordinanza interlocutoria impone di applicare l’art. 384 c.p.c., comma 3, e di fissare alle parti i relativi termini, mandando la cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza a tutte le parti costituite nel procedimento n. 3182/13 r.g.;

al contempo, per consentire la formale e definitiva verifica di tutte le circostanze inerenti al rilevato errore materiale, è indispensabile pure la temporanea acquisizione formale – sempre a cura della Cancelleria, visto il carattere ufficioso del rilievo del potenziale errore da cui è affetta l’ordinanza n. 3298/15 di questa Corte – del fascicolo di ufficio di quel procedimento, adottandosi un rinvio ad adunanza fissata fin d’ora per contenere i tempi di definizione.

PQM

ordina la comunicazione, a cura della Cancelleria, della presente ordinanza al pubblico ministero ed a tutte le parti costituite nel proc. n. 5182/13 r.g., con facoltà di depositare memorie entro venti giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 3; manda la Cancelleria, altresì, per l’acquisizione del fascicolo di ufficio del detto procedimento; rinvia all’adunanza in camera di consiglio del giorno 20 aprile 2017 per la definizione della presente procedura.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2017

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