Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4497 del 25/02/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 4497 Anno 2014
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: BURSESE GAETANO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 8174-2008 proposto da:
COOP EDIL MARISA 2000 SRL IN PERSONA DEL PRESIDENTE P.1.00816870562, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA DEL CORSO 504, presso lo studio dell’avvocato
PIGNATELLI ANTONIO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente 2014
288

contro

BERNINI GIANCARLO, BERNINI MASSIMO, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA POMPEO TROGO 21, presso lo
studio dell’avvocato CASANOVA STEFANIA, rappresentati
e difesi dall’avvocato BONI MASSIMO;

Data pubblicazione: 25/02/2014

- controricorrenti –

avverso la sentenza n. 5220/2007 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 12/12/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 28/01/2014 dal Consigliere Dott. GAETANO

udito l’Avvocato Pignatelli Antonio difensore della
ricorrente che si riporta agli atti e chiede
l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

ANTONIO BURSESE;

Cooperativa Edilizia Marisa 2000 srl- Bernini

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 – Con atto notificato il 10.2.1998 Bernini Massimo e Bernini Giancarlo
convenivano in giudizio la Cooperativa Edilizia Marisa 2000 srl e, premesso di

Tuscania, alla via Cerasa n. 13 , esponevano che nel 1995, la cooperativa
convenuta aveva edificato sul confinante terreno di sua proprietà alcuni edifici,
uno dei quali risultava realizzato a circa cm 50 dal muro di confine che
divideva le due proprietà e quindi in violazione delle distanze legali. La
convenuta aveva inoltre modificato la quota originaria del piano di campagna
dei due fondi — essendo pressoché equivalente quella naturale- elevando la
quota del suo terreno; che solo dopo l’esecuzione dei lavori in questione la
medesima convenuta aveva interrato per un altezza di circa m. 2 la costruzione
realizzata in prossimità del confine, determinando così un artificioso
interramento del manufatto; lo stesso,pertanto, attesa la natura artificiale
dell’interramento, doveva essere considerato alla stregua di una costruzione
vera e propria, di talchè non poteva invocarsi la deroga alla normativa in
materia di distanze legali riguardante i locali interrati. Chiedevano pertanto la
demolizione di parte del fabbricato prospiciente l’edificio di loro proprietà per
una profondità di mt. 5 nonché il risarcimento dei danni.

Corte Suprema di

ssaz.ione Il sez. civ. –

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essere proprietari di un terreno con sovrastante fabbricato sito nel comune di

Si costituiva la cooperativa rilevando che il manufatto realizzato non poteva
qualificarsi costruzione essendo completamente interrato per cui non era
soggetto alla normativa sulle distanze legali.
L’adito Tribunale di Viterbo, espletata la CTU ed assunti i testi, con sentenza n.

convenuta alla demolizione del manufatto prospiciente la proprietà attorea
nella parte emergente il piano di campagna e per la profondità di m. 5 dal
confine.
Avverso la sentenza proponeva appello la Cooperativa Marisa rilevando che
la costruzione di cui trattasi era totalmente interrata e non soggetta alle
distanze legali, mentre non poteva ritenersi accertato che era stata da lei
artificialmente innalzata la quota del terreno tra le due proprietà, modificando
in tal modo il piano di campagna originario.
Resistevano gli appellati e l’adita Corte d’Appello di Roma, con sentenza n.
5220/07 depositata in data 12.12.2007 rigettava l’appello, condannando
l’appellante al pagamento delle spese processuali. La Corte capitolina ribadiva
che, alla luce delle emergenze istruttorie, l’altezza del piano di campagna
originario tra i due terreni era di fatto equivalente, per cui gli stessi si trovavano
in origine alla stessa quota, mentre la sopraelevazione del manufatto in
questione rispetto all’originario piano di campagna era da qualificarsi come
costruzione essendo stata artificialmente interrata per cui era soggetta alla
normativa in tema di distanze legali.

Corte Suprema di CassazioL

II sez. civ. –

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896 in data 10.7.2002, accoglieva la domanda condannando la cooperativa

Awerso la pronuncia propone ricorso per cassazione la Cooperativa Marisa,
sulla base di 5 mezzi, illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c. Gli intimati
Bernini resistono con controricorso.

MOTIVI DELLE DECISIONE

dell’ art. 873 c.c. anche in relazione all’art. 872, 2° comma c.c. Sostiene che
l’eventuale violazione alle norme edilizie ( piano quotato del Comune)
trattandosi di costruzione interratta, non comportava la riduzione in pristino ex
art. 872 c.c., ma in ipotesi solo il risarcimento del danno.
Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto:
“Allorché la dedotta violazione di distanze tra le costruzioni non sia effetto
della pura e semplice edificazione fuori terra di una costruzione, ma in
conseguenza di opere che si assumono illecite od eseguite in violazioni di legge
speciali o regolamento edilizio come la violazione del piano quotato fatto
redigere dal Comune interessato, non sussistono i presupposti per disporre al
riduzione in pristino ( ma solo eventualmente quelli per una condanna al
risarcimento del danno)”.
2- Con il 2° motivo, viene dedotto il vizio di motivazione sulle circostanze di cui
sopra, nonché la violazione dell’art. 873 c.c. sotto altro profilo.
Ribadisce la ricorrente che non era stato accertato se e in qual misura era
stata violata una norma edilizia di fonte locale con riferimento alla costruzione

Corte Suprema di Cassazio3 II sez. civ. –

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1 — Con il 1° motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione

in argomento e se detta normativa avesse carattere integrativo della norme
dettate dal c.c. in tema di distanze.
Il mezzo è corredato dal seguente quesito di diritto:
“Ove la disposizione edilizia comunale non sia contenuta in un piano regolatore

codice civile in tema di distanze legali ( art. 872,873 c.c.) , non può disporsi la
demolizione od arretramento del manufatto eventualmente illegittimamente
realizzato, ma solo pronunciarsi, in tesi, condanna al risarcimento del danno”.
Le due doglianze — esaminate congiuntamente essendo strettamente connesse
— non hanno pregio.
Non v’è dubbio invero che le norme urbanistiche locali in tema di distanze tra
le costruzioni sono norme integrative delle disposizioni previste in tale materia
dal codice civile, ciò che comporta ai sensi dell’art. 872, 2° comma c.c. la
possibilità della riduzione in pristino mediante la regolarizzazione ( arretramento
) della costruzione posta a distanza inferiore a quella consentita. Il danno
s’identifica con la diminuzione temporanea del valore della proprietà in
conseguenza dell’illecita imposizione di una servitù / danno che può cessare
con il ripristino dello “status quo ante” .
Così si è pronunciato la Cass. : “In tenia di violazione delle distanze tra
costruzioni previste dal codice civile e dalle norme integrative dello stesso, quali
i regolamenti edilizi comunali, al proprietario confinante compete sia la tutela in
forma specifica, finalizzata al ripristino della situazione antecedente al

Corte Suprema di Cazikne —11 sez. civ. –

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approvato o, comunque, non abbia carattere integrativo delle norme dettate dal

verificarsi dell’illecito, sia quella risarcitoria relativa al danno subito per effetto
dell’abusiva imposizione di una servitù sul proprio fondo e, quindi, della
limitazione del relativo godimento, danno che, consistendo in una diminuzione
temporanea del valore della proprietà, è destinato a cessare una volta

violazioni “( Cass. sentenza n. 17635 del 18/07/2013). Ed ancora ha precisato
questa Corte: “In tema di violazione delle distanze tra costruzioni previste dal
codice civile e dalle norme integrative dello stesso, quali i regolamenti edilizi
comunali, al proprietario confinante che lamenti tale violazione compete sia la
tutela in forma specifica, finalizzata al ripristino della situazione antecedente al
verificarsi dell’illecito, sia quella risarcitoria, ed il danno che egli subisce (danno
conseguenza e non danno evento), essendo l’effetto, certo ed indiscutibile,
dell’abusiva imposizione di una servitù nel proprio fondo e, quindi, della
limitazione del relativo godimento, che si traduce in una diminuzione
temporanea del valore della proprietà medesima, deve ritenersi “in re ipsa”,
senza necessità di una specifica attività probatoria”( Cass. sentenza n. 25475
del 16/12/2010).
3 — Con il 3° motivo la ricorrente denuncia il vizio di motivazione : nega che vi
sia stata una variazione del piano originario di campagna, perché in realtà
non era possibile stabilire, sulla base delle emergenze istruttorie ( CTU, foto
ecc.),qual era la quota originaria di tale piano; fa riferimento ad altro precedente
processo ed anzi sostiene che le quote non erano stato mai alterate.

Corte Suprema di C

ione — II sez. civ. –

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ripristinato lo stato dei luoghi nelle condizioni antecedenti alle suddette

4 – Con il 4° motivo si denunzia la violazione dell’art. 873 c.c. e delle norme
urbanistiche e generali e locali. Nullità del procedimento per violazione degli
artt. 61 e 191 e ss. c.p.c. Si sostiene che la costruzione realizzata dalla
cooperativa era completamente interrata e quindi non era soggetta alle norme

Il quesito di diritto posto a conclusione del motivo, è il seguente:
” Allorché l’accertamento intervenuto in corso di causa ….ad opera di
consulente tecnico non sia stato eseguito attraverso l’esame obiettivo dei
luoghi, perché non più possibile, né attraverso la ricostruzione della vicenda
presso gli organi della P.A. preposti ( nella specie, Comune di Tuscania), deve
il giudice, se non ritiene di rigettare la domanda, disporre un accertamento
peritale mirato, con facoltà del CTU di accedere presso l’ufficio pubblico, ove
disporre ordine di esibizione, owero richiesta d’informazioni rivolti al Terzo ente
pubblico preposto”.

Le due doglianze ? strettamente connesse, e quindi congiuntamente esaminefe ,
non sono fondate. Con esse l’esponente tenta di dimostrare che la
costruzione in parola non era tale in quanto interrata rispetto all’originaria
quota di piano, che, a suo avviso, non era stato successivamente ed
artificialmente mutato, come invece ritenuto dal giudice distrettuale.
La corte invero ha motivato la propria decisione attraverso un esaustivo e
completo esame delle risultanze istruttorie ( CTU, fotografie, documentazione
prodotta ecc.) in base alle quali ha ritenuto che le quote del piano di

Corte Suprema di Cassazione i

z. civ. –

in tema di distanze legali tra le costruzioni.

campagna in origine erano uguali, per cui la costruzione posta a cm 50 dal
muro del confine non era legale in quanto era stata artificialmente interrata.
Invero secondo questa S.C. : “Ai fini dell’osservanza delle norme in materia di
distanze legali stabilite dagli artt. 873 e seguenti c.c. e delle norme dei

“costruzione” qualsiasi opera non completamente interrata

avente i

caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione rispetto al suolo, anche
mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di
fabbrica contestualmente realizzato o preesistente, e ciò indipendentemente
dal livello di posa ed elevazione dell’opera stessa, dai suoi caratteri e dalla sua
destinazione (Cass.

sentenza n. 4277 del 22/02/2011). Peraltro è stato

precisato che la sporgenza del manufatto dal suolo, quale requisito necessario
perché lo stesso sia soggetto alle disposizioni sulle distanze legali nei rapporti
di vicinato, vada riscontrata con riferimento al piano di campagna, cioè al
livello naturale del terreno, non quindi al livello eventualmente inferiore cui si

trovi un finitimo edificio realizzato con abbassamento di quel piano ( Cass.
Sentenza n. 5450 del 03/06/1998).
Per altro verso le censure in esame altro non sono che una disamina critica
della valutazioni e dell’interpretazione delle risultanze istruttorie da parte del
giudice di merito e come tali sono inammissibili in questo giudizio di legittimità,
stante la corretta e congrua motivazione della sentenza.

Corte Suprema di Cassazion

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regolamenti locali integrativi della disciplina codicistica, deve ritenersi

Secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, il vizio di motivazione
conferisce al giudice di legittimità, non il potere di riesaminare l’intera vicenda
processuale sottoposta al suo vaglio, bensì solo la facoltà di controllo, sotto il
profilo della coerenza giuridica e della correttezza logico-formale, delle

compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare
le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le
complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a
dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente
prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi
tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che il preteso vizio di
motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della
medesima, può legittimamente dirsi sussistente

solo quando, nel

ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato
(o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle
parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le
argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire
l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della
decisione” ( Cass. n. 17477 del 09/08/2007; Cass. N. 11789 del 7.6.2005).
6 . Con il 5° motivo l’esponente infine denunzia , “nell’ipotizzata violazione
degli artt. 877, 878 – motivazione contraddittoria e insufficiente —

Corte Suprema di

azione — sez. civ. –

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argomentazioni svolte dal giudice di merito, “al quale spetta, in via esclusiva, il

La sentenza non individua come e dove la costruzione interrata della
cooperativa avrebbe prodotto intercapedini, ciò che non è stato provato
neppure dal CTU e ciò nell’ipotesi in cui il manufatto si ritenesse costruito in
aderenza con il muro di cinta; se tale muro di tufo non è una costruzione,

perché queste possono riguardare costruzioni ( in senso tecnico) propriamente
tali, non muri di cinta che svolgono funzione diversa.
La doglianza non merita accoglimento.
Invero I a no rma che regola le distanze legali tra fabbricati prescinde dalla
possibilità concreta di creazioni di intercapedini tra le costruzioni finitime.
L’esigenza di evitare la formazione di intercapedini nocive all’igiene, alla
salute ed alla sicurezza costituisce solo la ratio che presiede alle norme in

esame ( Cass.

n.

14261 del 07/07/2005 ), ma non dev’essere

necessariamente presente nel caso concreto, in caso di violazione di dette
norme. In altre parole tale violazione sussiste anche se in concreto non vi fosse
il pericolo di creare siffatte intercapedini tra le costruzioni.
Conclusivamente il ricorso dev’essere rigettato; per il principio della
soccombenza le spese processuali sono poste a carico dell’esponente.
P.Q.M.
rigetta il ricorso

e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

processuali, che liquida in € 2.200,00, di cui .€ 200,00 per esborsi.
In Roma li 28 gennaio 2014

Corte Suprema di Cassazione

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dunque non si può parlare neanche di creazione d’intercapedini dannose ecc.

IL PRESIDENTE

IL C

(dott\

onio Bursese)

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Rata,

CORTE SUPREMA Dl CASSAZIONE
Si attesta la registrazione presso

FEB.2014

-(.dott. G

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