Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4497 del 24/02/2011

Cassazione civile sez. III, 24/02/2011, (ud. 25/01/2011, dep. 24/02/2011), n.4497

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6815/2006 proposto da:

DITTA P.A. (OMISSIS), in persona

dell’omonimo titolare, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DONATELLO 23, presso lo studio dell’avvocato VILLA PIERGIORGIO,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIULIANELLI Giancarlo, giusta

delega in 2011 calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.N.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 691/2005 del TRIBUNALE di FERMO, emessa il

20/09/2005, depositata il 20/09/2005, r.g.n. 2051/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

25/01/2011 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’avvocato PIERGIORGIO VILLA (per delega dell’avvocato

GIANCARLO GIULIANELLI);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. P.A. propone ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., avverso la sentenza del Tribunale di Fermo in unico grado, n. 691/05, pubbl. il 20.9.05, con la quale è stata accolta l’opposizione di P.N. avverso il precetto a questi dal primo notificato il 19.7.04; in particolare, per quanto si evince dalla sentenza qui gravata, è stata ritenuta la nullità del precetto per carenza della firma in originale del procuratore del precettante, anche per la carenza in atti dell’originale e della copia spedita per la notifica.

2. L’intimato avv. P.N. non deposita controricorso; ed all’udienza pubblica del 25.1.11 compare il solo ricorrente, che insiste per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. A sostegno del suo ricorso il ricorrente sviluppa l tre motivi:

3.1. un primo, di nullità del procedimento (art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione agli artt. 616, 618, 175, 183 e 184 c.p.c.), per non avere il giudice concesso il pure invocato termine ex art. 184 c.p.c., così privando l’opposto della possibilità di produrre i documenti indispensabili per la decisione, la cui mancanza è stata poi posta a base del rigetto delle sue tesi e domande;

3.2. un secondo, di violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 125 c.p.c.), per essere comunque sufficiente la sottoscrizione del procuratore sull’originale;

3.3. un terzo, di violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 2697 c.c.), in quanto incombeva all’opponente provare l’irritualità della firma apposta in calce alla copia notificata.

4. Il primo motivo è fondato:

4.1. risulta dalla stessa sentenza che il termine ex art. 184 c.p.c. (nel testo sostituito dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 52) – e quindi per la formulazione di istanze istruttorie e produzione di documenti – è stato richiesto dall’opposta e che, al contempo, esso non è stato concesso;

4.2. eppure, la decisione si è basata sulla carenza in atti di documenti, della cui produzione era onerato l’intimante opposto e che però, con la negazione del richiamato termine, gli è stata preclusa;

4.3. invece, la concessione del termine ex art. 184 c.p.c., non è rimessa alla discrezionalità del giudice, ma consegue automaticamente alla richiesta fattane, siccome funzionale alla corretta estrinsecazione del diritto di difesa dell’istante;

4.4. è allora intrinsecamente viziata la sentenza che rigetta la pretesa all’esito della non legittima negazione, alla parte onerata, dell’esercizio del potere di produrre i documenti a sostegno della pretesa medesima.

5. Gli altri motivi restano assorbiti:

5.1. in particolare, quanto al secondo, non può questa Corte consentire in questa sede la produzione degli atti non versati davanti al giudice di merito per la mancata concessione di quel termine e quindi valutare la sussistenza o meno della sufficienza degli elementi per ricondurre al sottoscrittore dell’originale anche le copie notificate;

5.2. quanto al terzo, incombe al giudice del rinvio il compito di valutare la ripartizione dell’onere probatorio alla stregua dei documenti esibiti e del loro contenuto concreto, nel rispetto peraltro della pubblica fede delle attestazioni dei pubblici ufficiali e dell’onere di verificazione che fa capo, in difetto di quella, su chi intenda avvalersi dell’atto;

6. La gravata sentenza va quindi cassata con rinvio – anche per le spese del giudizio di legittimità – al medesimo Tribunale in persona di diverso giudicante, affinchè sia fissato alle parti il termine ex art. 184 c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis) ed ogni decisione sia assunta all’esito dell’ulteriore attività processuale così compiuta; in particolare, il giudice di rinvio si atterrà al seguente principio di diritto: è illegittimo denegare il termine per le istanze e produzioni istruttorie previsto dall’art. 184 c.p.c. (nel testo di cui alla L. n. 353 del 1990) sul presupposto che la causa sia di istruzione documentale, quando la decisione è assunta sulla base della carenza in atti di documenti che la parte avrebbe potuto proporre entro il termine a tal fine invocato ed invece negato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri; per l’effetto, cassa la gravata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Fermo in persona di diverso giudicante.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2011

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