Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4497 del 23/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4497 Anno 2018
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

ORDINANZA
sul ricorso 2167-2017 proposto da:
RUGGIERI VITO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato CLAUDIO DEFILIPPI;
– ricorrente contro
BIANCO CARLO;

V>l«

– intimato –

avverso il decrtb( del TRIBUNALE, di MILAN, depositato il
13/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/12/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
TERRUSI.
Rilevato che:

Data pubblicazione: 23/02/2018

Vito Ruggieri propone ricorso per cassazione, illustrato da
memoria, avverso il provvedimento del tribunale di Milano che
ha rigettato il reclamo avanzato contro il decreto col quale il
giudice delegato del medesimo tribunale, dopo la nomina del
professionista di cui all’art. 15 della I. n. 3 del 2017, aveva

Considerato che:
il ricorso, col quale si deducono omissioni motivazionali e
distinte violazioni di legge (artt. 7 I. n. 3 del 2012, 6, par. 1,
della Cedu, 20 della I. n. 40 del 1999, 1 e 182-ter della I. fall.),
nonché violazioni delle norme sull’attribuzione interna della
materia alle sezioni del tribunale, è inammissibile, non essendo
quello in esame un provvedimento avente carattere decisorio
(v. Cass. n. 6516-17);
tanto questa Corte ha chiarito anche in relazione al caso
omologo del piano del consumatore, in base al principio per cui
il decreto reiettivo del reclamo avverso il provvedimento di
rigetto dell’ammissibilità del piano, non precludendo – benché
nei limiti temporali previsti dalla legge – di presentarne un altro
diverso per la ristrutturazione dei debiti, è appunto privo dei
caratteri della decisorietà e definitività, sicché non è ricorribile
per cassazione (v. Cass. n. 1869-16).
p.q.m.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115
del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Deciso in Roma, nella camera

di consiglio del 12

archiviato la procedura da sovra indebitamento.

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