Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4497 del 21/02/2017

Cassazione civile, sez. VI, 21/02/2017, (ud. 15/12/2016, dep.21/02/2017),  n. 4497

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza 5453-2016 proposto da:

C.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RENATO FUCINI

238, presso lo studio dell’avvocato FABIO CUTULI, che la rappresenta

e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ROCCO ENRICO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CATONE 3, presso

lo studio dell’avvocato TIZIANA COLAMONICO, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIOVANNI SANNINO giusta procura a margine della

memoria difensiva;

– controricorrente –

contro

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA (OMISSIS);

– intimato –

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. RITA

SANLORENZO chiede che la Corte di Cassazione, in camera di

consiglio, accolga il ricorso, con le conseguenze di legge;

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di NAPOLI del 21/04/2016,

depositata il 21/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/12/2016 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 414 c.p.c.. C.R. ha convenuto in giudizio innanzi al giudice del lavoro presso il Tribunale di Napoli R.E. nella sua veste di Dirigente Scolastico dell’istituto “(OMISSIS)”, nonchè il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per ivi sentirli condannare, in via esclusiva o solidale tra loro, al risarcimento del danno da lei patito in conseguenza della condotta mobbizzante subita, in particolare per avere omesso il Dirigente Scolastico ogni provvedimento “di natura cautelare e/o disciplinare” nei confronti del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, M.A., che si era reso responsabile di molestie sessuali nei suoi confronti.

Con ordinanza del 20 febbraio 2016 il Tribunale di Napoli ha sospeso, ex art. 295 c.p.c., il presente giudizio avendo rilevato che si basava sugli stessi fatti già oggetto di accertamento nella causa recante il numero di R.G. 35031/2011 definita con sentenza del Tribunale di Napoli n. 9667/2013 contro la quale era stato interposto gravame ancora pendente.

Avverso tale provvedimento la C. ha proposto regolamento necessario di competenza.

R.E. ed il Ministero dell’istruzione dell’Università e della Ricerca sono rimasti intimati.

Il Pubblico Ministero, ha reso le sue conclusioni nel senso dell’accoglimento del ricorso avendo rilevato che tra i due giudizi non vi poteva essere rapporto di pregiudizialità non corrispondendo nè le parti, nè gli elementi identificativi dell’azione e dovendo escludersi che la decisione del processo avente ad oggetto la domanda per il risarcimento dei danni patiti a causa di “mobbing” potesse dipendere dalla definizione di altra controversia intentata sempre dalla C. contro altro soggetto (il M.) operante nello stesso ambiente lavorativo, a sua volta accusato di altre condotte lesive.

Osserva il Collegio che le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero sono condivisibili anche se per un motivo diverso che logicamente precede quelli pur validi sopra riportati.

Vale ricordare che questa Corte ha avuto modo di chiarire in varie pronunce che quando tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato può essere disposta soltanto ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2, sicchè, ove il giudice abbia provveduto ai sensi dell’art. 295 c.p.c., il relativo provvedimento è illegittimo e deve essere, dunque, annullato, ferma restando la possibilità, da parte del giudice di merito dinanzi al quale il giudizio andrà riassunto, di un nuovo e motivato provvedimento di sospensione ai sensi del menzionato art. 337, comma 2. (Cass. n. 13823 del 07/07/2016; Cass. n. 798 del 20 gennaio 2015; Cass. Sez. U, n. 10027 del 19/06/2012, tra le varie).

Orbene, in applicazione di tale principio la disposta sospensione ex art. 295 c.p.c., risulta illegittima, ciò a prescindere da qualsiasi accertamento di merito circa la sussistenza del rapporto di pregiudizialità.

Pertanto, in accoglimento del proposto ricorso va annullata l’impugnata ordinanza di sospensione con rimessione delle parti, per la prosecuzione del giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Non sussistono i presupposti di cui al primo periodo del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, ai fini del raddoppio del contributo dovuto per il ricorso per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, annulla il provvedimento impugnato e dispone la prosecuzione del giudizio innanzi al Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2017

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