Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4497 del 19/02/2021

Cassazione civile sez. I, 19/02/2021, (ud. 22/01/2021, dep. 19/02/2021), n.4497

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24995/2016 proposto da:

S.V., elettivamente domiciliato in Roma, Via Nicastro, 3,

presso lo studio dell’Avvocato Nicolina Nicodemo, e rappresentato e

difeso dagli Avvocati Michele Calamita, Luigi Liberti, e Pierluigi

Liberti giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

L.E., elettivamente domiciliata in Roma, Via della Giuliana, 35,

presso lo studio dell’Avvocato Elisabetta Mignatti, e rappresentata

e difesa dall’Avvocato Scipione Scorcia, giusta procura speciale

allegata al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il

02/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/01/2021 dal Cons. Dott. Laura Scalia.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il signor S.V. ricorre con quattro motivi per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con cui la Corte di appello di Bari ha rigettato l’impugnazione dal primo proposta in via principale, e quella incidentale introdotta dall’ex coniuge, signora L.E., confermando la sentenza di primo grado con cui il locale tribunale, pronunciando nel giudizio sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti, aveva condannato l’ex marito a corrispondere alla signora L. un assegno divorzile quantificato in Euro tre mila mensili, con decorrenza dalla domanda del 3 dicembre 2002.

Resiste con controricorso la signora L..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 115,190 e 183 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5.

La Corte di appello aveva riconosciuto l’assegno divorzile nonostante l’ex coniuge beneficiato non avesse fornito la prova in ordine al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio per avere costei solo con la comparsa conclusionale, depositata nella causa di divorzio di primo grado, allegato all’indicato fine la disponibilità di lussuose autovetture (come Lamborghini, Jaguar, Alfa Romeo 164), i frequenti viaggi all’estero e l’organizzazione di ricevimenti sia a casa che in albergo, allegazioni tardive e tempestivamente contestate dal ricorrente nelle note di replica e successivamente in appello.

La Corte di appello aveva ritenuto provato l’alto tenore di vita nonostante la mancanza di prova e le contestazioni frapposte dal ricorrente apprezzando, in violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1, come non contestate le allegate evidenze, in tal modo ponendo a fondamento della decisione un fatto inesistente ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

La sentenza impugnata era affetta da nullità per avere la Corte territoriale tenuto conto di circostanze tardivamente allegate in violazione delle preclusioni già maturate ex artt. 183 e 190 c.p.c. e per un ragionamento presuntivo di cui non erano certe e concrete, ex art. 2727 c.c., le premesse. Il giudice non avrebbe potuto avvalersi di poteri ufficiosi in aggiramento delle preclusioni e decadenze intervenute sui mezzi di prova.

3. Con il secondo motivo il ricorrente fa valere l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, integrato dalla c.t.u. e dalla documentazione patrimoniale delle parti.

In ragione della disposta consulenza tecnica di ufficio si era verificato che l’ex coniuge disponeva di risorse, mai contestate nel loro ammontare, più che adeguate per godere del pregresso tenore di vita (una pensione di circa Euro 2 mila mensili; un patrimonio immobiliare di 4 milioni di Euro; una rendita da locazione di immobili di Euro 8/10 mila mensili; il 10% delle quote della società Immobiliare Bari Nord ed TFR percepito).

4. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione della L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 15, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sul rito applicabile in appello, l’ammissibilità e la rilevanza dei fatti sopravvenuti.

I giudici di appello, in violazione dell’art. 4 cit. che stabilisce che il giudizio di divorzio in quel grado si svolge nelle forme camerali e che acquisizioni di prove e documenti sono ammissibili fino all’udienza di discussione in Camera di consiglio, avevano ritenuto che non si potesse tenere conto, quali sopravvenienze: delle condizioni di salute del ricorrente, costretto sulla sedia a rotelle; del nuovo matrimonio da questi contratto; della lunga durata del giudizio di divorzio e degli effetti negativi provocati sul patrimonio del deducente.

5. Con il quarto motivo il ricorrente fa valere la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 10 e successive modifiche, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

La Corte di appello aveva confermato l’attribuzione dell’assegno di divorzio e la sua decorrenza dalla domanda, il 3 dicembre 2002, fornendo la relativa motivazione con cui aveva supplito alla eccepita mancanza in primo grado, ma nulla aveva detto sull’applicabilità dell’art. 4 Legge cit., comma 10, poi divenuto comma 13 (ex D.L. n. 35 del 2005, art. 2, comma 3 bis, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80), che pure era stata sollevata dal ricorrente in conclusionale e che, quale mera difesa, sarebbe stata rilevabile ex officio per il principio iura novit curia, prevedendo la norma, espressamente, l’applicabilità ai soli procedimenti instaurati a decorrere dal 1 marzo 2006, come statuito anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 1613 del 2011).

Il ricorrente dubita comunque della legittimità costituzionale della norma in riferimento all’art. 3 Cost., là dove la prima consente al giudice di disporre la decorrenza dell’assegno sin dalla domanda solo nei casi in cui il divorzio sia stato pronunciato con sentenza non definitiva e consenta di anticipare un effetto (l’obbligo di corresponsione dell’assegno divorzile), rispetto al fatto giuridico che ne costituisce il presupposto (il divorzio).

6. Sulla premessa che costituisce oggetto del primo e quarto motivo, il ricorrente – dedotto che controparte aveva percepito per avviate azioni esecutive, a titolo di assegni, interessi, rivalutazione e spese, la complessiva somma di Euro 339.367,23 e che egli stesso aveva corrisposto alla prima per assegni divorzili la somma di Euro 99.479,96 – fa valere il diritto ad ottenere in restituzione degli importi corrisposti ove accolto il primo motivo e, in via subordinata, ove accolto quello sulla decorrenza dell’assegno da valere dalla data, quella del 15 gennaio 2004, del passaggio in giudicato della sentenza non definitiva che aveva pronunciato sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio, la diversa e minore somma di Euro 52.200,00, il tutto invocando una decisione sul merito ex art. 384 c.p.c., comma 2.

7. I motivi di ricorso vanno trattati congiuntamente nei termini di seguito indicati.

Se da una parte le censure proposte, nei loro contenuti, sono divenute irrilevanti in ragione della nuova regola di giudizio sancita dalla più recente giurisprudenza di legittimità in materia di assegno di divorzio, dall’altra è certo che per questa stessa nuova regola la materia oggetto dei primi va scrutinata di nuovo dalla Corte di appello.

Vale, partitamente, la più recente affermazione di principio adottata da questa Corte di cassazione in forza della quale la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi propria dell’assegno divorzile non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (così da Cass. SU 11/07/2018 n. 18287).

Nello squilibrio delle posizioni che allo scioglimento del vincolo si accompagni per i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, che costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno, l’indicata posta, contrassegnata dalla funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede, con l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonchè di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto (Cass. SU cit.).

Nell’applicazione della nuova regola di giudizio, è d’obbligo poi ribadire l’orientamento di questa Corte per il quale, nell’intervenuta cassazione della pronuncia impugnata per un vizio di violazione o falsa applicazione di legge – che reimposti i termini giuridici della controversia così da richiedere l’accertamento di fatti, intesi in senso storico e normativo, non trattati dalle parti e non esaminati dal giudice del merito – il giudizio di rinvio trova sua giustificazione nella necessità di porre le parti nelle condizioni di dispiegare al pieno il diritto di difesa, rimettendo le medesime nei poteri di allegazione e prova conseguenti alle esigenze istruttorie esito del nuovo principio di diritto da applicare in sede di giudizio di rinvio (Cass. 23/04/2019 n. 11178; vd., in termini: Cass. Cass. 31/10/2018 n. 27823).

8. Il terzo motivo presenta chiare ragioni di inammissibilità perchè soffre di una parziale lettura della sentenza impugnata obliterando delle rationes decidendi esposte dalla Corte di merito quella per la quale le sopravvenienze dedotte dall’appellante (stato di salute, nuovo matrimonio e, per entrambe le ipotesi, correlato incremento di esborsi) sono incapaci di incidere negativamente sulle sue condizioni reddituali (pp. 19 e 20 sentenza).

L’evidenza contenuta in sentenza (p. 20) sulla mancata dimostrazione da parte dell’appellante della negativa incidenza del nuovo matrimonio sulle proprie condizioni economiche, e tanto in quanto il nuovo coniuge non avrebbe una propria autonomia patrimoniale, non è efficacemente contrastata in ricorso che sul punto invoca l’argomento, che si vorrebbe di portata presuntiva, che le nuove nozze comporterebbero l’onere di concorrere all’esigenze economiche dell’altro”. La presunzione semplice è espressione di un ragionamento inferenziale all’interno del quale si chiede che il fatto storico che ne costituisce premessa debba essere provato in giudizio.

La celebrazione di nuove nozze non è premessa fattuale rispetto al maggiore impegno di spesa che alle prime consegua e come tale, in difetto di ogni correlata relazione tra i due indicati termini, non vale ad esaurire, secondo gli effetti propri di ogni presunzione semplice, l’onere della prova in capo a colui che dell’asserita relazione voglia avvalersi in giudizio riversando sulla controparte l’onere contrario (vd.: Cass. 03/03/2016 n. 4241; Cass. n. 13291 del 27/11/1999).

Ogni ulteriore profilo del motivo di ricorso – così per l’introducibilità nel giudizio di divorzio che si svolge in appello in forma camerale – di fatti sopravvenuti e la violazione della relativa regola processuale contestata resta assorbito.

9. Il quarto motivo di ricorso è assorbito, restando all’accertamento del giudice del rinvio, orientato nei termini sopra indicati, confermare o meno l’assegno.

10. In via conclusiva accolti nei termini indicati i motivi primo e secondo, infondato il terzo ed assorbito il quarto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio della causa alla Corte di appello di Bari, in altra composizione, che provvederà anche alle spese del giudizio di legittimità.

Si dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

P.Q.M.

Accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, rigettato il terzo ed assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Bari, in altra composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Si dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 22 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2021

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