Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4497 del 11/02/2022

Cassazione civile sez. I, 11/02/2022, (ud. 13/12/2021, dep. 11/02/2022), n.4497

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7194/2021 proposto da:

B.G., quale genitore della minore B.A.,

domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile

della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato De

Matteis Giuseppina, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.S., elettivamente domiciliata in Roma, Via Giovanni

Animuccia n. 15, presso lo studio dell’avvocato Donato Nicola,

rappresentata e difesa dall’avvocato Del Re Pompeo, giusta procura

in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

C.A., Ci.Te., elettivamente domiciliati in Roma,

Via Giovanni Animuccia n. 15, presso lo studio dell’avvocato Donato

Nicola, rappresentati e difesi dall’avvocato Del Re Ennio, giusta

procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

Q.M., nella qualità di curatore speciale della minore

B.A., elettivamente domiciliata in Roma, Via Nicola

Ricciotti n. 1, presso lo studio dell’avvocato Arezzini Giuliano,

rappresentata e difesa dall’avvocato Urbani Luigia, giusta procura

in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

C. C. e S. A., nella qualità di affidatari della minore

B.A., esentati dai Dati Anagrafici, Procuratore Generale presso la

Corte di Appello dell’Aquila, Br.Fl.,

D.S.O.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 16/2020 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 10/09/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/12/2021 dal Cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 16/2020 depositata in data 10-9-2020 la Corte d’appello di L’Aquila, Sezione specializzata per i minorenni, in parziale riforma della sentenza del Tribunale per i Minorenni di L’Aquila, con cui era dichiarato lo stato di adottabilità delle minori D.S.N., nata il (OMISSIS) dall’unione di C.S. e D.S.L. (deceduto nel (OMISSIS)), e di B.A., nata il (OMISSIS) da una successiva relazione tra C.S. e B.G., ha revocato la dichiarazione di adottabilità della minore D.S.N., confermando nel resto la sentenza appellata.

2. Avverso questa sentenza B.G. propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, nei confronti della curatrice dei minori Q.M., che resiste con controricorso, di Br.Fl. e D.S.O.A., nonni paterni di D.S.N., che sono rimasti intimati, nonché nei confronti di C.S., madre della minore, e di C.A. e Ci.Te., nonni materni della minore, che resistono con separati controricorsi proponendo ricorsi incidentali.

3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis.1 c.p.c.. Il ricorrente principale e i ricorrenti incidentali hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente principale denuncia: i) con il primo motivo, la nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell’art. 331 c.p.c., L. n. 184 del 1983, artt. 15,17, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per non avere la Corte d’appello integrato il contraddittorio nei confronti del padre e dei nonni paterni della minore B.A., nonché per avere la Corte di merito ritenuto del tutto superflua la partecipazione al giudizio di impugnazione dell’odierno ricorrente; ii) con i motivi secondo e terzo, la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per essere meramente apparente la motivazione della sentenza in merito all’asserito stato di abbandono della minore B.A., non idonea a far comprendere le ragioni della decisione, avendo la Corte d’appello ritenuto valida la c.t.u., predisposta dalla stessa consulente nominata in primo grado, pur avendo quest’ultima omesso di convocare e sentire il padre ed i nonni paterni di B.A. e così essendo il relativo elaborato del tutto carente, peraltro anche con riferimento ai rapporti madre-figlia e perché non era stata consentita una partecipata cognizione alle fasi di indagine, in particolare all’incontro con i genitori affidatari, per esigenze di anominato degli stessi; iii) con il quarto motivo la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1,8 c.c., art. 12 c.c., comma 1, art. 15 c.c. e art. 17 c.c., comma 4, art. 2729 c.c., della convenzione di Strasburgo, resa esecutiva con L. n. 357 del 1974, artt. 29 e 30 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per non avere la Corte valutato all’attualità ed in concreto lo stato di abbandono della minore B.A., essendo stato del tutto omesso l’esame del padre e dei nonni paterni e quello dei rapporti tra le sorelle; iv) con il quinto motivo la nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4, ai sensi dell’art. 360, n. 4, per essere meramente apparente la motivazione relativa alla situazione attuale dei genitori di B.A., non avendo il supplemento di perizia superato le precedenti lacune ed incertezze, né indagato sulle relazioni familiari.

2. I motivi di ricorso incidentale proposti da C.S. e quelli, di identico tenore, proposti da C.A. e Ci.Te., sono così rubricati: “I. Motivazione apparente e contraddittoria. Violazione di legge – art. 194 c.p.c. – Violazione di legge – art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4); II. Omessa motivazione su fatti decisivi. Violazione di legge artt. 112 e 132 c.p.c. – Protocollo di Milno del 2012 – Linee guida-Violazione di legge – art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”. Con il primo motivo i ricorrenti incidentali ripropongono l’eccezione di nullità della C.T.U., per non avere il consulente comunicato alle parti le date dei successivi incontri, dopo la rituale comunicazione della data, orario e luogo di inizio delle operazioni peritali, e assumono che non siano convincenti le argomentazioni sul punto della Corte di merito, che ha affermato la necessità di comunicazione da parte del C.T.U. solo con riguardo all’inizio delle operazioni peritali e ha rimarcato la partecipazione del C.T.P. della madre a tutti i successivi incontri, sicché nessun pregiudizio di difesa si era in ogni caso verificato. Ad avviso dei ricorrenti in via incidentale, poiché non è stata consentita la partecipazione del C.T.P. agli incontri con i genitori affidatari di A., per ragioni di tutela del loro anonimato, e con l’equipe territoriale per le adozioni, il pregiudizio alla difesa è in re ipsa, avendo la Corte d’appello acquisito tramite il C.T.U. informazioni di grande rilevanza ai fini del decidere, e la motivazione della sentenza impugnata sul punto è meramente apparente, poiché non erano state fornite plausibili ragioni e l’anonimato avrebbe potuto garantirsi con altre modalità, considerato anche che numerosi incontri erano avvenuti da remoto. Con il secondo motivo deducono che le indagini del C.T.U. presentavano gravi vizi procedurali e non erano state svolte in osservanza di quanto previsto dal Protocollo di Milano (2012), ossia senza valutare l’interazione tra adulti e minori e tra le sorelle, e la Corte d’appello non aveva dato motivazione in ordine a tali rilievi, sollevati in comparsa conclusionale dalla C..

3. Il ricorso principale è inammissibile.

3.1. B.G., padre della minore A., non ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale minorile, così decadendo da ogni ulteriore potere di impugnazione (Cass. 29476/2017). Occorre premettere che detta parte era stata ritualmente citata nel giudizio d’appello, come si dà atto nella sentenza impugnata e non è censurato con il ricorso, ed era stata dichiarata contumace. Non si e’, pertanto, verificata alcuna violazione del contraddittorio, la cui integrità è stata assicurata tramite, per l’appunto, la notifica del ricorso d’appello, che è idonea a consentire il compiuto esercizio del diritto di difesa del genitore, litisconsorte necessario nel giudizio d’appello pure se non costituito in primo grado (cfr. Cass. 18418/2018; Cass. 1472/2021). Secondo l’orientamento di questa Corte a cui il Collegio intende dare continuità, il giudizio di opposizione avverso la dichiarazione dello stato di adottabilità non si sottrae, infatti, alle regole generali sulle impugnazioni ed alle preclusioni derivanti dal giudicato, anche interno (cfr. Cass. 11572/2002 e 8714/2008 in tema di giudicato interno). Inoltre è stato precisato che l’impugnazione principale inammissibilmente proposta dal litisconsorte necessario, quale indubitalmente è uno dei genitori dei minori nel giudizio per la loro adottabilità, in un processo con pluralità di parti, può assumere valore di controricorso, per avere la parte, sebbene decaduta ad ogni ulteriore potere di impugnazione, il diritto di interloquire nelle forme processualmente compatibili con l’ulteriore fase del procedimento, ma a condizione che il giudizio di cassazione sia stato correttamente introdotto da altre parti, il che non è nel caso di specie, in quanto i ricorsi incidentali sono tardivi ex art. 334 c.p.c., come di seguito si andrà meglio ad illustrare.

A ciò si aggiunga che l’appello proposto dalla madre, con cui era censurato l’accertamento dello stato di abbandono della figlia minore, non riguardava, come è dato desumere da quanto esposto nella sentenza d’appello e nello stesso ricorso del B., la posizione di quest’ultimo, il quale ora si duole della propria mancata “partecipazione attiva” al giudizio di secondo grado, dipesa, all’evidenza, solo dal suo comportamento processuale, dovendo, peraltro, tenersi distinte le posizioni sostanziali e processuali di ciascuno dei genitori nel procedimento di dichiarazione dello stato di adottabilità (cfr. da ultimo Cass. 6247/2021 per l’affermazione di detti principi).

4. Dall’inammissibilità del ricorso principale consegue l’inefficacia dei ricorsi incidentali tardivi, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2.

4.1. Premesso che i ricorrenti incidentali non precisano la data in cui è stata loro notificata a cura della cancelleria la sentenza d’appello (non notificata al B. secondo quanto lo stesso afferma), i ricorsi incidentali sono stati notificati allorquando era già per essi decorso il termine di impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c. (la sentenza è stata pubblicata il 10 settembre 2020, il ricorso incidentale della C. è stato notificato il 16 aprile 2021 e quello dei suoi genitori il 17 aprile 2021), sicché si tratta di ricorsi incidentali tardivi, soggetti alla disciplina dell’art. 334 c.p.c. e, quindi, alla declaratoria di inefficacia in ipotesi di inammissibilità del ricorso principale.

5. In conclusione, il ricorso principale va dichiarato inammissibile e i ricorsi incidentali vanno dichiarati inefficaci. Le spese del presente giudizio possono essere compensate, avuto riguardo alla natura della controversia e degli interessi in gioco.

Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano

omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, dichiara inefficaci i ricorsi incidentali e compensa interamente le spese del presente giudizio.

Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 13 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2022

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA