Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4496 del 25/02/2014

Civile Sent. Sez. 2 Num. 4496 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 15986-2008 proposto da:
X.Y.

TITOLARE

DELLL’IMPRESA INDIVIDUALE, elettivamente domiciliato
in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
APRILE EUGENIO;
– ricorrente –

2014
contro

283

K.J.;
– intimato –

avverso la sentenza n. 38/2008 della CORTE D’APPELLO

Data pubblicazione: 25/02/2014

SEZ.DIST. DI di BOLZANO, depositata il 23/02/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/01/2014 dal Consigliere Dott. VINCENZO
CORRENTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

l’accoglimento del ricorso.

Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Dopo aver ottenuto sequestro conservativo sui beni di K.J. , X.Y.
adiva il tribunale di Bolzano, sezione di Merano, per sentir condannare
il convenuto, socio illimitatamente responsabile della K.J. O. & c.
snc e la società ad onorare la fattura emessa per servizi resi in tema di tenuta della

Si costituiva solo il convenuto contestando le prestazioni ed il giudice rigettava le
domande, decisione confermata dalla Corte di appello di Trento, sezione di
Bolzano con sentenza 23.2.2008 che rilevava non avere il convenuto contestato le
prestazioni ma solo affermato che, non essendo l’attore commercialista, non aveva
diritto ad alcunché.
Era pacifico che lo stesso aveva tenuto presso di sé la contabilità.
I documenti prodotti in appello erano indispensabili ed era incontroverso non
trattarsi di attività strictu sensu riservata ad iscritti all’albo ma esercitabile anche
da un centro di elaborazione dati, quale quello che pare gestisse l’attore ma, in
ordine al quantum, in mancanza di tariffe professionali e di prove di previo
accordo, mancavano parametri cui non si poteva supplire in via equitativa.
Ricorre X.Y. con tre motivi, non svolge difese controparte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si denunziano, col primo motivo, vizi di motivazione col quesito se la ritenuta
pacificità dei fatti allegati consistenti nelle prestazioni descritte in fattura, a motivo
della mancata contestazione nel procedimento cautelare e l’impostazione della
difesa su argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento dei fatti,
deve riguardare l’intero contenuto della fattura o può limitarsi solo ad una parte di
essa, nella fattispecie solo all’an debeatur.

contabilità.

Col secondo motivo si lamentano violazione degli artt. 210, 61, 191, 233 cpc,
2736, 2233 cc e vizi di motivazione in ordine al mancato ordine di esibizione ed
alla mancata ammissione del giuramento decisorio, riportato, con i seguenti
quesiti:
se il giudice può respingere la domanda di liquidazione del compenso per

non aver ammesso le prove (ordine di esibizione e ctu) offerte per al
determinazione dei parametri;
se la mancata ammissione del giuramento decisorio, dell’ordine di esibizione e
della ctu deve essere motivata.
Col terzo motivo si lamenta violazione dell’art. 2697 cc in ordine all’affermazione
che il ricorrente provocò inconvenienti come attestano i fax in atti col seguente
quesito: può la sentenza affermare essere stato provato un fatto del quale nel
giudizio non è stata prodotta alcuna prova e sul quale non si è instaurato il
contraddittorio ?
Le censure sono infondate.
Limitato l’esame alle prime due, posto che la terza è diretta ad una affermazione
incidentale della sentenza non decisiva ai fini della statuizione adottata, va rilevato
che la sentenza ha dedotto mancare del tutto parametri per la valutazione concreta
della quantità e qualità del lavoro; né si poteva supplire in via equitativa non
potendosi in concreto stabilire se l’attività avesse provocato più danno che utile
tanto più che non si sa come venne organizzata e se ebbe efficacia nell’ambito
della tenuta della contabilità mentre era provato che aveva provocato gravi
inconvenienti come attestato dai fax in atti.

mancanza dei parametri per la valutazione della quantità e qualità del lavoro dopo

Ciò posto il primo motivo si conclude con un quesito e non col richiesto momento
di sintesi del tutto generico non riportando nemmeno le prestazioni descritte nella
invocata fattura.
Il secondo motivo lamenta il mancato accoglimento dell’ordine di esibizione dei
documenti elencati nel verbale redatto dall’ufficiale giudiziario e la mancata

riferimenti del tutto generici che non riportano né i documenti invocati né le voci
della fattura e non superano le argomentazioni circa l’assenza di qualsiasi prova
sulla quantità e qualità delle prestazioni.
In ogni caso non sono osservate le prescrizioni del d.lgs. n. 40/2006, applicabile
ratione temporis, trattandosi di sentenza pubblicata il 23.2.20087 (S.U.
20603/2007, 16528/2008, Cass. 823/2009, 446/2009, 321/2009, 4309/2008,
24255/2011, 4566/2009), dovendosi ciascun motivo concludersi con un quesito o
momento di sintesi tendente ad una risposta positiva o negativa in concreto
funzionale all’accoglimento della censura.
Donde il rigetto del ricorso senza pronunzia sulle spese in mancanza di attività
difensiva di controparte.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Roma 23 gennaio 2014.
il Presidente

Il consigliere stensore

2.?

no Giu’r

D ISITATO IN CANCELLERIA
Roma,

2 5 FE8.2014

ammissione del giuramento sull’importo delle voci di cui alla fattura n. 67/2001,

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