Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4496 del 24/02/2011

Cassazione civile sez. III, 24/02/2011, (ud. 20/01/2011, dep. 24/02/2011), n.4496

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 34789-2006 proposto da:

P.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA PAOLO EMILIO 71, presso lo studio dell’avvocato ROMANO

ANGELO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIULIANI GABRIELLA

giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

SASA ASSIC RIASSIC SPA, S.W.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 527/2006 del TRIBUNALE di L’AQUILA, emessa il

9/09/2006, depositata il 14/09/2006; R.G.N. 1481/2004.

udita la reflazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/01/2011 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1 P.A. convenne in giudizio innanzi al Giudice di Pace de L’Aquila SASA Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. (di seguito anche SASA), nonchè S.W., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti nell’incidente verificatosi in data (OMISSIS), allorchè la sua autovettura era stata tamponata nella fiancata posteriore destra dal veicolo dello S..

Si costituì in giudizio la sola società assicuratrice, sostenendo che la responsabilità del sinistro era addebitabile esclusivamente all’attore.

2 Il Giudice di Pace, con sentenza n. 434 del 2004, accolse la domanda.

Su gravame di SASA il Tribunale, in riforma della decisione di prime cure, l’ha invece rigettata.

Ha ritenuto il decidente che l’urto con la vettura condotta dallo S. fosse stato determinato dalla illegittima condotta di guida del P., che aveva violato il diritto di precedenza della controparte, per giunta impegnando il crocevia a motore spento e innescando la serie causale che aveva originato lo scontro.

3 Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione P. A., articolando due motivi e notificando l’atto a SASA e a S.W.. Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva.

Il collegio ha raccomandato una motivazione particolarmente sintetica.

4 I motivi di ricorso con i quali la società ricorrente denuncia violazione dell’art. 2054 cod. civ., D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 41, comma 11, 145, comma 2, e art. 146, comma 3, nonchè vizi motivazionali con riferimento alle condotte dei due guidatori e al preteso, mancato rispetto del diritto di precedenza spettante allo S., mirano a sollecitare una rivalutazione dei fatti e delle prove preclusa in sede di legittimità.

5 A giudizio del collegio, invero, la motivazione addotta a sostegno della scelta operata in dispositivo, innanzi sinteticamente riportata, applica correttamente i principi giuridici che governano la materia ed è immune da vizi (in quanto esente da aporie e da contrasti disarticolanti tra contesto fattuale di riferimento e conclusioni adottate) completa e logicamente congruente: il che rende insindacabile l’apprezzamento del giudice di merito. Si ricorda, in proposito che, in tema di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la valutazione in ordine alla ricostruzione delle modalità di un incidente ed al comportamento delle persone alla guida dei veicoli in esso coinvolti, si concreta in un giudizio di mero fatto, non scrutinabile in sede di legittimità quando sia adeguatamente motivato (confr. Cass. civ. 10 agosto 2004, n. 15434).

Il ricorso è respinto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2011

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