Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4496 del 24/02/2010

Cassazione civile sez. III, 24/02/2010, (ud. 27/01/2010, dep. 24/02/2010), n.4496

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3732/2005 proposto da:

D.G.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA GEROLAMO BELLONI 88, presso lo studio dell’avvocato

PROSPERETTI Giulio, che lo rappresenta e difende con delega a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.G. (OMISSIS), M.E., M.

A.;

– intimati –

sul ricorso 6993/2005 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO

16, presso lo studio dell’avvocato C.G., che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MOZZETTI ROBERTO con

delega a margine del controricorso e ricorso incidentale

condizionato;

– ricorrente –

contro

D.G.S., M.E., M.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 608/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

Sezione Seconda Civile, emessa il 14/10/2003; depositata il

05/02/2004; R.G.N. 9050/2001;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

27/01/2010 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito l’Avvocato DANIELA DAL BO (per delega Avvocato GIULIO

PROSPERETTI);

udito l’Avvocato GILBERTO CEROTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del ricorso principale e la inammissibilità e il rigetto del

ricorso incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’iter processuale può così essere ricostruito sulla base della sentenza impugnata.

Con ricorso depositato il 15 settembre 1995 D.G.S. proponeva opposizione di terzo (ex art. 619 cod. proc. civ.), all’esecuzione promossa dall’avvocato C.G. che, quale procuratore antistatario di P.A., aveva proceduto al pignoramento presso terzi delle somme depositate su un conto corrente acceso presso l’Agenzia n. (OMISSIS) della Banca di Roma, nonchè su titoli in custodia presso il Credito Italiano.

Assumeva l’opponente che il pignoramento presso terzi aveva colpito titoli di sua esclusiva proprietà ovvero, quanto alle somme depositate sul conto corrente, denaro appartenente in parti uguali a lui e alla debitrice, cointestataria del conto.

Con sentenza del 27 novembre 2000 il Tribunale di Roma dichiarava l’inefficacia del pignoramento eseguito presso la Banca di Roma per gli importi superiori alla metà di quanto depositato sul conto cointestato al D.G. e alla debitrice M.E. nonchè l’inefficacia del pignoramento eseguito presso il Credito Italiano sulle quote del fondo comune di investimento; rigettava la domanda di risarcimento danni e compensa integralmente tra le parti le spese di causa.

Proponeva appello il C., censurando la sentenza impugnata in ordine alla misura delle somme versate sul conto corrente e delle quote del fondo comune di investimento pretesamente appartenenti al terzo opponente.

D.G.S., nel resistere al gravame, chiedeva che venisse accertata l’extra petizione in ordine alla pronuncia sulla domanda di risarcimento danni, in realtà giammai da lui proposta.

Con sentenza del 5 febbraio 2004 la Corte d’appello di Roma limitava l’inefficacia del pignoramento eseguito sul conto corrente bancario n. (OMISSIS), acceso presso la Banca di Roma, alle somme eccedenti i due terzi della provvista e degli accessori; dichiarava efficace e legittimo il pignoramento sulle quote del fondo comune di investimento, nella misura del 50%; accertava che la domanda di risarcimento danni non era mai stata proposta dall’opponente;

condannava il D.G. a rifondere alla controparte le spese dei due gradi del giudizio.

Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione D.G. S., articolando tre motivi e notificando l’atto a C. G., M.E. e M.A..

Solo il primo ha notificato controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi.

Nessuna attività difensiva hanno svolto gli altri due intimati.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 Va preliminarmente disposta, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., la riunione dei ricorsi proposti da D.G.S. e da C.G. avverso la stessa sentenza.

1.1 Col primo motivo l’impugnante denuncia nullità della sentenza, ex art. 360 cod. proc. civ., n. 4, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, per avere la Corte territoriale completamente ignorato quanto da lui dedotto nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di appello: colà aveva egli allegato che il conto corrente n. (OMISSIS), al quale aveva fatto riferimento il decidente, era del tutto estraneo al pignoramento eseguito dall’avvocato C., che invece aveva ad oggetto il conto corrente n. (OMISSIS), cointestato ai soli M.E., debitrice, e D.G.S., coniuge separato della stessa.

Lamenta quindi che nulla abbia detto sul punto il giudice a quo.

1.2 Il motivo è inammissibile.

Per quanto risulta dalla sentenza impugnata il giudice di primo grado, constatato che il conto corrente sul quale era stato eseguito il pignoramento era cointestato a D.G.S. e a M. E., lo dichiarò inefficace per gli importi superiori alla metà di quanto sullo stesso depositato.

La Corte capitolina, su gravame del creditore esecutante, rilevato che in realtà il conto pignorato, identificato in quello n. (OMISSIS), era cointestato non solo a D.G.S. e a M. E., ma anche ad M.A., ridusse a un terzo la dichiarazione di inefficacia.

In tale contesto la deduzione del ricorrente, volta a far valere che il conto oggetto del pignoramento di cui qui si discute non era quello individuato dal giudice a quo, bensì quello n. (OMISSIS), doveva, per il principio di autosufficienza del ricorso, essere supportata dalla esatta riproduzione del contenuto dell’atto di esecuzione, della sentenza di primo grado nonchè della comparsa di costituzione in appello in cui, secondo l’assunto dell’impugnante, l’errore era stato segnalato. Si ricorda in proposito che, ai fini della sussistenza del requisito della esposizione sommaria dei fatti della causa, prescritto, a pena di inammissibilità, per il ricorso per cassazione dall’art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, è necessario che in esso vengano indicati, in maniera specifica e puntuale, tutti gli elementi utili perchè il giudice di legittimità possa avere la completa cognizione dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalla parti, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti, e senza dover sopperire con indagini integrative alle lacune della esposizione, così disponendo, villico et immediate, di un quadro degli elementi fondamentali in cui si collocano la decisione censurata e le doglianze prospettate (confr. Cass. civ., 5^, 27 marzo 2009, n. 7460; Cass. civ., 5^, 9 settembre 2008, n. 22696).

2.1 Col secondo mezzo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 769 e 809 c.c., art. 1298 c.c., comma 2, artt. 1838 e 2697 cod. civ., artt. 115 e 116 cod. proc. civ., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, per avere il giudice di merito affermato che il pignoramento sul deposito titoli aperto presso il Credito Italiano cointestato al D.G. e alla M. doveva ritenersi legittimo ed efficace per una quota pari alla metà, essendo applicabile anche ai rapporti interni tra i cointestatari di un medesimo deposito bancario il disposto dell’art. 1298 c.c., comma 2.

Secondo la Corte territoriale, dunque, la sicura provenienza dei venti milioni di lire investiti nel fondo da un conto corrente intestato esclusivamente al D.G. non costituiva prova idonea a vincere la presunzione sancita dalla predetta norma, non essendovi coincidenza tra gli importi – quello investito, di L. venti milioni, e quello pignorato, di L. trenta milioni e dovendosi ritenere che la volontà dell’investitore fosse comunque quella di destinare le somme impiegate nel fondo anche alla cointestataria dello stesso, in mancanza di prove idonee a dimostrare una diversa volontà.

Sostiene l’impugnante che, così argomentando, il giudice di merito, oltre a confondere tra prezzo di acquisto delle quote del fondo al 16 febbraio 1990 e controvalore delle stesse alla data della richiesta di pignoramento, pari a L. 28.700.000, aveva fatto malgoverno della consolidata giurisprudenza di legittimità, ferma nel ritenere che il riconoscimento della comproprietà dei titoli non può derivare dal solo fatto che i coniugi siano contitolari del contratto di custodia e amministrazione degli stessi, e ciò tanto più che nessun elemento era stato addotto a supporto della sussistenza del preteso animus donandi (confr. Cass. n. 12552 del 2000; n. 10850 del 1999; n. 4327 del 1999).

2.2 La censura è infondata.

E’ consolidata giurisprudenza di legittimità che, in caso di deposito bancario di titoli in amministrazione cointestato ai coniugi, i rapporti interni tra i depositanti sono regolati dall’art. 1298 c.c., comma 2, in forza del quale le parti di ciascuno si presumono eguali, se non risulta diversamente (confr. Cass. civ., 1^, 29 aprile 1999, n. 4327). Trattasi di presunzione legale juris tantum che, dando luogo soltanto all’inversione dell’onere probatorio, può essere superata attraverso presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti.

In tale prospettiva la dimostrazione di avere avuto la proprietà e la disponibilità esclusiva del denaro utilizzato per l’acquisto del titoli può non essere ritenuta sufficiente a vincere la presunzione, perchè la cointestazione vale a rendere solidale il credito o il debito anche se il denaro sia immesso sul conto da uno solo dei cointestatari o da un terzo a favore dell’uno, dell’altro o di entrambi. Dirimente è invece la prova che il titolo di acquisto di quel denaro rendeva lo stesso di pertinenza esclusiva del solo cointestatario che lo ha poi versato (confr. Cass. civ. 2^, 12 novembre 2008, 26983).

2.3 Così ricostruita la reciproca interferenza degli oneri probatori gravanti sulle parti in caso di contestazione di somme o di titoli depositati presso un istituto di credito, non colgono evidentemente nel segno le censure svolte nel motivo di ricorso in esame, in quanto basate sull’assunto, correttamente ritenuto insufficiente dal giudice a quo, della provenienza del denaro utilizzato per l’acquisto dei titoli da un conto intestato al solo D.G., senza che sia mai stato allegato, nè tanto meno provato, la causa accipiendi dello stesso.

3.1 Col terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ex art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5, per avere la sentenza impugnata disposto la sua condanna al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio, senza tener conto del fatto che la decisione di primo grado aveva accolto l’opposizione, mentre quella d’appello, a prescindere dalle critiche formulate nei due precedenti motivi, aveva solo parzialmente rivisto le statuizioni del giudice di prime cure, ed aveva inoltre riconosciuto che nessuna domanda di risarcimento aveva egli mai proposto.

3.2 Anche tali critiche non hanno fondamento.

In conformità a una giurisprudenza più che consolidata, con riferimento al regolamento delle spese il sindacato della Corte di cassazione è limitato all’accertamento che non risultino violati i due concorrenti principi per cui la soccombenza va individuata in maniera unitaria e globale, con riferimento all’esito finale della lite, piuttosto che al risultato delle varie fasi del giudizio, e quello per cui soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese di lite, con la conseguenza che esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte (Cass. civ., 3^, 11 gennaio 2008, n. 406; Cass. civ., 3^, 11 giugno 2008, n. 15483). E poichè nella fattispecie i criteri innanzi enunciati sono stati rispettati dal giudice a quo, le critiche dell’impugnante mirano in definitiva a sollecitare uno scrutinio precluso in sede di legittimità.

Il ricorso principale deve, in definitiva, essere integralmente rigettato, restando assorbito, in tale statuizione, l’esame del ricorso incidentale condizionato, volto a far valere che la stessa prova documentale offerta dal ricorrente dimostrerebbe in maniera inconfutabile la comproprietà in parti uguali delle quote del fondo in cui il denaro era stato investito nonchè la riferibilità delle somme pignorate sul conto corrente bancario alla sola M. E..

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.500,00 (di cui Euro 200,00 per spese), oltre IVA e CPA, come per legge.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA