Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4496 del 23/02/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 4496 Anno 2018
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO
ORDINANZA
sul ricorso 491-2017 proposto da:
BANCA CENTRO EMILIA CREDITO COOPERATIVO)
SOCIETA’ COOPERATIVA, in persona del legale rappresentante
Pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA
B_ \LDUINA 7, presso lo studio dell’avvocato CONCETTA
TROVATO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
NICOLA LENZE
– ricorrente contro
Mi U-_,AGGTI MONICA, LIGUORI ARGIA, MALAGUTI MURO;
–
– intimati avverso l’ordinanza n. 23265/2016 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE di ROMA, depositata il 15/11/2016;
Data pubblicazione: 23/02/2018
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/12/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
TERRUSI.
Rilevato che:
facoltativo di competenza la sentenza in data 12-5-2015 del
tribunale di Ferrara, che aveva, da un lato, disatteso una loro
eccezione di incompetenza territoriale e, dall’altro, deciso nel
Merito, con pronuncia di rigetto, la causa di opposizione al
decreto ingiuntivo notificato dalla Banca Centro Emilia – credito
cooperativo;
con ordinanza n. 23265-16 questa Corte rigettava il ricorso e
dichiarava la competenza del tribunale di Ferrara, al quale
rinviava la causa anche per la liquidazione delle spese del
regolamento;
la banca ha proposto istanza di revocazione dell’anzidetta
ordinanza, sul rilievo dell’esistenza di un errore percettivo
rilevante ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ.;
gli intimati non hanno svolto difese;
la ricorrente ha depositato una memoria.
Cpnsiderato che:
secondo la tesi della banca, l’errore revocatorio sarebbe da
individuare in ciò: che la citata pronuncia di questa Corte ha
qualificato erroneamente il provvedimento oggetto di
regolamento di competenza come ordinanza anziché come
sentenza; da tale errore percettivo sarebbe discesa ‘l’erronea
supposizione di decidere su un regolamento necessario di
competenza, con il conseguente rinvio al giudice di prime cure
per la prosecuzione del processo; ancora in conseguenza della
medesima erronea qualificazione del provvedimento oggetto di
Ric. 2017 n. 00491 sez. M1 – ud. 12-12-2017
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Argia Liguori e Mauro Malaguti impugnavano con regolamento
regolamento di competenza, la Corte avrebbe altresì
erroneamente rimesso al tribunale la liquidazione delle spese
relative al regolamento di competenza;
il ricorso è inammissibile, poiché è assertoria e comunque
ingiustificata la tesi circa l’esistenza, nell’ordinanza n. 23265-
regolamento: da un lato, infatti, esplicitamente l’ordinanza n.
23265-16 ha indicato il provvedimento del tribunale di Ferrara,
oggetto di regolamento, come giustappunto sentenza (v. pag.
2 e 3 della motivazione); dall’altro, ha testualmente riferito i
fatti di causa come relativi a un giudizio concluso “con
sentenza del 12 maggio 2015”, con la quale “il tribunale di
Ferrara ha disatteso l’eccezione d’incompetenza, rigettando nel
merito l’opposizione”;
non è dato rinvenire, quindi, alcun errore percettivo nella
decisione infine assunta sul regolamento; né rileva la
circostanza che la seconda parte della motivazione contenga
poi l’espressione – chiaramente ascrivibile a errore materiale “ordinanza impugnata”;
in verità la forzatura interpretativa della ricorrente tradisce
l’intento di ottenere la rivisitazione dell’esito del regolamento
nella parte finale, in ordine alla disposta rimessione della causa
al tribunale e, soprattutto, alla mancata pronuncia sulle spese
processuali; il che tuttavia non costituisce tema di revocazione
per errore di fatto.
p.q.m.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115
del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Ric. 2017 n. 00491 sez. M1 – ud. 12-12-2017
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16 di questa Corte, di un errore percettivo sull’oggetto del
Deciso in Roma, nella camera di
onsiglio del 12
dicembre 2017.