Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4496 del 22/02/2013
Civile Sent. Sez. 5 Num. 4496 Anno 2013
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: TERRUSI FRANCESCO
SENTENZA
sul ricorso 28024-2006 proposto da:
ALISUD DI ALICINO MARIO & C. SAS IN LIQUIDAZIONE in
persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA GALLIA 2 SC. F INT. 2, presso
lo studio dell’avvocato BERTI CESARE, che lo
rappresenta e difende giusta delega a margine;
– ricorrente –
2012
2312
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO LOCALE DI BARLETTA in
persona del Direttore pro tempore, AGENZIA DELLE
ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
Data pubblicazione: 22/02/2013
elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li
rappresenta e difende ope legis;
– resistenti con atto di costituzione –
avverso la sentenza n. 34/2005 della COMM.TRIB.REC.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/12/2012 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO TERRUSI;
udito per il ricorrente l’Avvocato BERTI che si
riporta;
udito per il controricorrente l’Avvocato GIORDANO che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
raccoglimento del ricorso.
di BARI, depositata il 20/07/2005;
Svolgimento del processo
La s.a.s. Alisud di Alicino Mario & c
impugnava una
cartella esattoriale attinente all’Iva dell’anno 1993,
deducendo di non aver ricevuto la notifica dell’avviso di
rettifica in essa indicato.
Il ricorso, in riforma della decisione di primo grado,
della Puglia con sentenza depositata il 20.7.2005, sul
rilievo che l’avviso di rettifica era stato in effetti
notificato in data 11.8.1997 a mani di Saverio Alicino,
fratello dell’accomandatario.
La società ha proposto ricorso per cassazione avverso la
detta sentenza sulla scorta di un motivo.
L’amministrazione
controricorso,
finanziaria
ma
un
atto
non
ha
finalizzato
depositato
alla
sola
partecipazione all’udienza di discussione.
Motivi della decisione
I. – L’unico articolato motivo di ricorso denunzia la
violazione e la falsa applicazione degli artt. 139 e 145
c.p.c.
Lamenta in sostanza che l’avviso di rettifica non potevasi
ritenere validamente notificato (i) per la mancata
indicazione del luogo di notifica; (ii) perché la notifica
al liquidatore della società sarebbe stata possibile
soltanto in ipotesi di esito negativo di quella effettuata
presso la sede sociale, nella specie neppure tentata;
(iii) perché la notifica era comunque stata effettuata a
mani di Mario Alicino in proprio, e non quale liquidatore;
veniva respinto dalla commissione tributaria regionale
(iv)
perché,
non essendo stata effettuata presso la
residenza o il domicilio di questi, la notifica non poteva
avvenire
a mani
del
fratello,
il
quale
non
era
legittimato a ricevere l’atto non essendo socio (a
differenza di quanto indicato nella relata) ed essendo
altrove residente.
– Il motivo è inammissibile e tanto dispensa dallo
II.
svolgimento di ulteriori rilievi.
III.
– Dalla sentenza impugnata emerge che la società
aveva impugnata la cartella lamentando l’omessa notifica
(dell’atto presupposto) non anche la sua invalidità.
Emerge invero che giustappunto in dipendenza di simile
contestazione l’ufficio aveva prodotto, fin dal primo
grado,
l’avviso di rettifica notificato in data 11.8.1997
ad Alicino Mario “mediante consegna a mani del fratello
Alicino Saverio”. Il quale Saverio Alicino aveva in base
alla relata ( del resto trascritta nel corpo del ricorso
per cassazione ) ricevuto l’atto “in qualità di socio”.
Ciò nondimeno dalla sentenza risulta che finanche in
appello la società, controdeducendo all’avverso gravame,
aveva
insistito
nella
tesi
secondo
la
quale
l’illegittimità della cartella era scaturita “non dalla
irregolarità della notifica del precedente avviso, bensì
dalla mancata notifica del detto avviso di rettifica”.
Per cui in definitiva il profilo ora posto a fondamento
del motivo di ricorso, incentrato sulla nullità di una
notificazione in effetti eseguita, per inosservanza delle
disposizioni
circa
il
soggetto
cui
doveva
essere
2
consegnata la copia dell’atLo t risulta per la prima volta
prospettato in questa sede di legittimità.
IV.
– Da qui l’inammissibilità della censura e il
conseguente rigetto del ricorso.
Spese processuali alla soccombenza,
con liquidazione
P-q-mLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alle
spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro
1.500,00 oltre le spese prenotate a debito.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta
sezione civile, addì
dicembre 2012.
limitata alla fase di studio e di discussione.