Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4496 del 21/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/02/2017, (ud. 15/12/2016, dep.21/02/2017),  n. 4496

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19241-2015 proposto da:

C.F., + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (80185690585);

– intimato –

avverso la sentenza n. 13967/2014 della CORTE SUPREM A DI CASSAZIONI,

di ROMA del 14/04/2014, depositata il 19/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/12/2016 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES;

udito l’Avvocato ANTONINO PELLICANO’, difensore dei ricorrenti, che

chiede l’accoglimento del ricorso per revocazione o rimessione alla

pubblica udienza.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Con sentenza n. 13697/14 del 19 giugno 2014 questa Corte dichiarava inammissibile il ricorso per cassazione proposto da C.F., + ALTRI OMESSI

Gli attuali ricorrenti chiedono la revocazione della sentenza n. 13967/14 per errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa ex art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, assumendo che questa Corte aveva ritenuto non autosufficiente il ricorso per cassazione non essendo stati depositati i documenti posti a fondamento dello stesso, laddove, invece, detti documenti (specificamente i decreti ingiuntivi non opposti il cui esame era necessario per valutare l’esistenza e la portata di un giudicato esterno) erano contenuti nei fascicoli di parte del giudizio di merito depositati unitamente al ricorso e riportati nella nota di iscrizione a ruolo.

E’ stata depositata relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in cui viene proposta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., in cui si dissente dal contenuto della relazione sostenendosi che la revocanda sentenza fonda la declaratoria di inammissibilità del ricorso solo sul mancato riscontro nel fascicolo di causa degli atti necessari alla decisione – quindi, su una svista, su un errore di fatto revocatorio, dal momento che detti decreti erano in detto fascicolo – e non sul difetto di autosufficienza.

Orbene, osserva il Collegio che le conclusioni di cui alla relazione sono pienamente condivisibili in quanto in linea con i precedenti di questa Corte e non vengono scalfite dai rilievi contenuti nella menzionata memoria.

Ed infatti, l’impugnata sentenza ha dichiarato inammissibile il ricorso perchè non autosufficiente avendo rilevato che i decreti ingiuntivi non opposti non risultavano depositati, ma, soprattutto, perchè nel ricorso non era stato specificato che il fascicolo di parte era stato prodotto nè era stata indicata la sede in cui i documenti erano rinvenibili (pag. 4). 1 questi “ratio decidendi” della pronuncia qui censurata che, integrando una valutazione, si sottrae alla revocazione.

Invero, per giurisprudenza costante di questa Corte la configurabilità dell’errore revocatorio presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull’affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale, quale documentata in atti, induce ad escludere o ad affermare; non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione. Con la conseguente impossibilità di configurare un errore revocatorio nel giudizio espresso dalla sentenza di legittimità impugnata sulla violazione del principio di autosufficienza (Cass. n. 14608 del 22/06/2007; cfr. anche fra le tante Cass. sez. un. 7217/2009, nonchè 22171/2010; 23856/2008; 10637/2007; 7469/2007; 3652/2006; 13915/2005; 8295/2005).

Peraltro, non può non rilevarsi che quand’anche i documenti in questione fossero stati depositati unitamente al ricorso per cassazione perchè elencati nella nota di iscrizione a ruolo ciò non significa che nel ricorso risultasse l’indicazione della loro presenza nei fascicoli di parte unitamente ai dati necessari per il loro rinvenimento.

Per tutto quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile. Non si provvede in ordine alle spese del presente giudizio essendo il Ministero dell’Interno rimasto intimato.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (legge di stabilità 2013). Tale disposizione trova applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent n. 3774 del 18 febbraio 2014). Inoltre, il presupposto di insorgenza dell’obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art.1, comma 17, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo) unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2017

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