Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4496 del 20/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 20/02/2020, (ud. 07/11/2019, dep. 20/02/2020), n.4496

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14993-2018 proposto da:

F.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

TULLIO GESUE’ RIZZI ULMO;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2406/2017 del TRIBUNALE di NOLA, depositata il

21/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PELLECCHIA

ANTONELLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Nel 2015, F.A. conveniva in giudizio Generali Italia S.p.A., quale impresa designata per la Regione Campania alla liquidazione dei sinistri a carico del Fondo Garanzia Vittime della Strada, al fine di ottenere il risarcimento delle lesioni subite a causa dell’investimento da parte di un autoveicolo pirata.

Il Giudice di Pace di Nola, con sentenza n. 4090/2015, rigettava la domanda.

2. Avvero tale sentenza, veniva proposto appello. Il Tribunale di Nola, con sentenza 2406 del 21 novembre 2017, dichiarava inammissibile l’appello in quanto non tempestivamente proposto.

3. F.A. ricorre in Cassazione sulla base di un unico motivo illustrato da memoria. L’intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Con l’unico motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione dell’art. 149 c.p.c. e dell’art. 325 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”.

Il Tribunale di Nola avrebbe errato nel ritenere tardivo l’appello poichè avrebbe individuato quale data per verificarne la tempestività quella di spedizione effettuata dagli Ufficiali Giudiziari e non quella della consegna.

Pertanto, la pronuncia sarebbe contraria all’art. 149 c.p.c., comma 3, che prevede che per il soggetto notificante il perfezionamento della notifica avviene al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario, mentre, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha legale conoscenza dell’atto.

5. Il ricorso è fondato.

Occorre innanzitutto premettere che non si tratta di errore revocatorio (cfr. Cass. 2712/19) poichè il motivo di censura non è proposto come erronea individuazione della data di notifica, ma come violazione della norma secondo cui per la verifica della tempestività della notifica bisogna verificare il timbro apposto dall’ufficiale giudiziario ai fini dell’accertamento della data di consegna.

Si tratta, quindi, della denuncia di un error in procedendo, per il quale al giudice di legittimità è consentito l’accesso diretto agli atti di causa, una volta che da parte del ricorrente sia stato assolto l’onere della specifica indicazione degli elementi condizionanti l’ambito di operatività della violazione, sì da permettere al giudice il preventivo esame della rilevanza del vizio dell’atto (Cass. Sez. Un. 22/5/2012, n. 8077; Cass. 29/08/2005, n. 17424). In particolare il ricorrente, il quale intenda dolersi dell’erronea valutazione di un atto o documento da parte del giudice di merito ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) – di produrlo agli atti (indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione) e di indicarne il contenuto (trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso); la violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile (Cass. Sentenza n. 29093/18Cass. Sentenza n. 19048/2016).

Nella specie il ricorrente riproduce in ricorso (cfr. pag. 2, 3 e 6) tutto ciò che è idoneo a raggiungere quel livello di specificità del motivo tale da consentire il controllo degli atti.

Ebbene da detto controllo risulta che il giudice dell’appello ha errato nel considerare intempestivo il ricorso in quanto la sentenza di primo grado era stata notificata, ai fini della decorrenza del termine breve, il 29 gennaio 2016 e l’atto di appello è stato consegnato, come si evince dal timbro, agli ufficiali giudiziari nei termini, ovvero il 25 febbraio 2016.

In tema di notificazione, il momento di perfezionamento per il notificante, ai fini della tempestività dell’impugnazione è costituito dalla consegna dell’atto da notificarsi all’ufficiale giudiziario, la cui prova può essere ricavata dal timbro, ancorchè privo di sottoscrizione, da questi apposto sull’atto, recante il numero cronologico, la data e la specifica delle spese (Cass. n. 27538/2017).

6. Pertanto la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata come in motivazione e rinvia la causa al Tribunale di Nola in diversa composizione.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata come in motivazione e rinvia la causa al Tribunale di Nola in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2020

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