Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4496 del 08/03/2016


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Civile Sent. Sez. L Num. 4496 Anno 2016
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: AMENDOLA FABRIZIO

“/7

SENTENZA

sul ricorso 21378-2011 proposto da:
BISULLI STEFANO BSLSFN69M02C573M,

MONTALI CARLO

MNTCRL73B091304B, BOLOGNA MAURIZIO BLGMRZ71D17L219W,
PELLICCIONI

MASSIMO

PLLMSM72E26H294Z,

VSSPLG68D24E205Z,

PIERLUIGI

tutti

VASSALLO

elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEI COLLI PORTUENSI 579,
2015
4781

presso

lo

studio

dell’avvocato

DINO

RUTA,

rappresentati e difesi dall’avvocato MASSIMO BIANCHI,
giusta delega in atti;
– ricorrenti contro

Data pubblicazione: 08/03/2016

AGENZIA MOBILITA’ DELLA PROVINCIA DI RIMINI (già
AGENZIA TRAM RIMINI), C.F. 02157030400, TRAM SERVIZI
S.P.A. C.F. 03177410408, in persona dei legali
rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati
in ROMA, VIA MONDRAGONE 10, presso lo studio

difesi dall’avvocato LEONARDO BERNARDINI, giusta
delega in atti;
– controricorrenti

avverso la sentenza n. 1005/2009 della CORTE
D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 06/09/2010 r.g.n.
760/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/12/2015 dal Consigliere Dott. FABRIZIO
AMENDOLA;
udito l’Avvocato BIANCHI MASSIMO;
udito l’A>vvocato MASTRANGELI PAOLA per delega
verbale Avvocato BERNARDINI LEONARDO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

dell’avvocato PAOLA MASTRANGELI, rappresentati e

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Lavoro

Svolgimento del processo

1.- Stefano Bisulli, Maurizio Bologna, Carlo Montali, Massimo Pelliccioni,
Pierluigi Vassallo, premesso di essere stati assunti come lavoratori stagionali
dall’azienda tramviaria di Rimini, inquadrati come conducenti di linea di VI livello
dal 15 luglio 1996 al 31 dicembre 1996, esponevano che successivamente, nel

formazione e lavoro, inquadrati nell’inferiore livello VII, pur continuando a
svolgere le pregresse medesime mansioni; pertanto adivano il Tribunale di Rimini
affinché, dichiarate l’identità delle mansioni svolte dai lavoratori in entrambi i
periodi, condannasse la Tram Servizi Spa al pagamento delle differenze
retributive maturate in relazione al superiore livello rivendicato.
Con sentenza depositata il 10 maggio 2006 il primo giudice rigettava le
domande proposte dai ricorrenti nei confronti della Tram Servizi Spa e della
Agenzia Tram di Rimini chiamata in causa dalla società medesima.
Interposto gravame dai soccombenti, il 6 settembre 2010 la Corte di Appello
di Bologna ha respinto l’appello dei lavoratori.
In sintesi la Corte territoriale, accertato che non corrispondeva al vero che i
lavoratori nei due periodi avessero svolto le medesime mansioni, ha ritenuto
inapplicabile l’art. 2103 c.c. in quanto tra i due rapporti di lavoro vi era stata
soluzione di continuità, avendo il primo “una sua durata programmata e
compatibile con le esigenze temporanee che lo avevano determinato”, mentre il
secondo aveva “assolto ad una specifica funzione di apprendimento e
qualificazione”.

2.— Per la cassazione di tale sentenza i lavoratori hanno proposto ricorso per
cassazione affidato ad un unico motivo. Ha resistito l’Agenzia Mobilità della
Provincia di Rimini (già Agenzia TRAM Rimini) con controricorso. Non ha svolto
attività difensiva l’intimata Tram Servizi Spa.
Le parti hanno comunicato memorie ex art. 378 c.p.c.

Motivi della decisione

3.- Con l’unico mezzo di impugnazione si denuncia violazione e falsa
applicazione di norme di diritto in riferimento all’art. 2103 c.c. ed anche in
relazione al disposto dell’art. 16, comma 3, I. n. 451 del 1994.

R.G. n. 21378/2011
Udienza 3 dicembre 2015
Presidente MAcioce Relatore Amendola

corso dell’anno 1997, erano stati assunti dalla stessa azienda con contratto di

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Lavoro
Posta come pacifica la circostanza di fatto in base alla quale gli istanti erano
stati assunti nell’anno 1996 come lavoratori a termine con la mansione di
conducente di linea di VI livello, mentre nell’anno successivo erano stati assunti
con la qualifica di VII livello, pur espletando la medesima mansione, hanno
censurato la sentenza della Corte bolognese nella parte in cui ha ritenuto
inapplicabile l’art. 2103 c.c. in quanto tra i due rapporti di lavoro vi era stata
soluzione di continuità.

applicata anche alla fattispecie in esame, invocando pure l’art. 16, comma 3,
della I. n. 451 del 1994 secondo cui i lavoratori assunti con contratto di
formazione e lavoro “possono”, ma non necessariamente devono, essere
inquadrati ad un livello inferiore a quello di destinazione.
La doglianza è priva di fondamento.
L’art. 2103 c.c., nella versione di testo applicabile

ratione temporis

antecedente alle modifiche introdotte dal d. Igs. n. 81 del 2015, disciplinava
l’esercizio del potere unilaterale dell’imprenditore conformativo della prestazione
del dipendente, precludendo modifiche peggiorative rispetto alle mansioni
individuate in riferimento alla qualifica ed alla categoria convenuta nel momento
iniziale del rapporto ovvero in relazione alle mansioni da ultimo effettivamente
svolte, ma sempre che ciò si verificasse nel corso dello stesso rapporto di lavoro.
L’art. 2103 c.c. non impediva, dunque, che il medesimo imprenditore che
assumesse lo stesso dipendente in relazione a contratti di lavoro temporalmente
e casualmente distinti, potesse pattuire, nel momento genetico dei due rapporti
di lavoro, diversi inquadramenti.
E’ quanto accaduto nella specie laddove è pacifico che gli attuali ricorrenti
sono stati prima assunti con contratto stagionale a termine e, successivamente,
con contratto di formazione e lavoro, per cui del tutto correttamente la Corte
territoriale, cogliendo la discontinuità tra i due rapporti di lavoro e la diversità
causale tra i contratti medesimi, ha negato l’applicabilità dell’art. 2103 c.c..
Inoltre i giudici del merito hanno accertato che “i lavoratori erano stati
addetti, nell’estate del 1996, ad un breve periodo di guida di mezzi di dimensioni
ridotte e per percorsi stradali agevoli per sopperire ad un maggiore bisogno di
veicoli di linea in concomitanza con la stagione estiva, mentre, nella fase
successiva, destinata alla loro formazione, essi avevano seguito corsi di
formazione onnicomprensiva, inerenti anche i rapporti con la utenza e
l’apprendimento degli strumenti utili alla interazione con il pubblico – come l’uso
di lingua straniera – nonché la conoscenza di più ampia prospettiva organizzativa
e funzionale al sistema della mobilità urbana”. Trattasi di accertamento di fatto

R.G. n. 21378/2011
Udienza 3 dicembre 2015
Presidente MAcioce Relatore Amendola

All’opposto si sostiene che la norma codicistica avrebbe dovuto essere

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Lavoro
che disconosce l’assunto attoreo secondo cui i lavoratori avrebbero svolto le
medesime mansioni nel corso di entrambi i rapporti di lavoro e che resta estraneo
al sindacato di legittimità ove non efficacemente censurato – come nella specie nelle forme proprie del vizio di motivazione ex art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c..
Ciò posto risulta del tutto inconferente anche il richiamo all’art. 16, comma 3,
della I. n. 451 del 1994 che certo non imponeva all’azienda tranviaria di

4.- Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.
La soccombenza regola le spese del giudizio di legittimità liquidate come da
dispositivo in favore della sola parte controricorrente (Agenzia Mobilità della
Provincia di Rimini) che ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese / in
solido pari ad euro 4.100,00, di cui euro 100,00 per esborsi, oltre accessori
secondo legge e spese generali al 15%.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 3 dicembre 2015

Il re ..tore

Il Preside te

assumere i lavoratori ab imo nella superiore qualifica rivendicata.

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