Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4495 del 25/02/2014
Civile Sent. Sez. 2 Num. 4495 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PICCIALLI LUIGI
SENTENZA
sul ricorso 10047-2008 proposto da:
DI RIENZO GIOVANNI,
FORLANI PATRIZIA,
MARUCCI
NICOLETTA, NARDECCHIA EZIO, elettivamente domiciliati
in ROMA, VIA G PIERLUIGI DA PALESTRINA 19, presso lo
studio dell’avvocato FRANCO FABIO FRANCESCO,
rappresentati e difesi dagli avvocati MARINELLI
2014
FABRIZIO, CERVALE MARIA CRISTINA;
– ricorrenti –
266
contro
IANNOZZI DI IANNOZZI VINCENZO & C SNC, IN PERSONA DEL
LEGALE
RAPP.TE
P.I.01059120665,
elettivamente
Data pubblicazione: 25/02/2014
domiciliato in ROMA, VIA TRAVERSARI, 55, presso lo
studio dell’avvocato MARZANO GIUSEPPE, rappresentato
e difeso dall’avvocato CIUCCI BERARDINO;
– controricorrente nonchè contro
DELL’AMM.RE LEGALE RAPP.TE P.T., IANNACCI MARIA
ESTER, NARDECCHIA ADA, NARDECCHIA LELIO, MINUNNI
ASSUNTA ROSANNA, BOLOGNA FABIO, MASSARI STEFANIA,
PETROCCO LEONILDE, IPPOLITI SILVIO, CARUFO ORNETTA,
ALUISI ALVIO REMO, CELI OLGA, LUZI GIOVANNI, VENTURA
SIMONETTA, PALLADINO ANTONELLA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1088/2007 della CORTE
D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 18/12/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/01/2014 dal Consigliere Dott. LUIGI
PICCIALLI;
udito l’Avvocato Athena Lorizio con delega depositata
di<,5 1-1 dillAvv, FAhriTin difennore dei
ricorrenti ch è- si riporta al ricores e chide l'accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per
l'accoglimento del primo, secondo e terzo motivo del
ricorso e l'inammissibilità del quarto motivo. COND VIA VICINALE DI PAGANICA 1 L'AQUILA IN PERSONA SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato nel settembre 1990 il condominio di via Paganica n. 1 di L'Aquila ed i
condomini Giovanni Di Rienzo,Patrizia Forlani,Maria Ester Iannacci,Renzo Nardecchia,
Nicoletta Marucci,Ada Nardecchia,Elio Nardecchia,Assunta Rosanna Minunni,Fabio
Bologna, Stefania Massari,Leonilde Petrocco,Silvio Ippoliti 3Ometta Carufo,Alvio Remo s.n.c.,costruttrice e venditrice degli immobili,nonché,in integrazione del contraddittorio, gli
altri condomini Giovanni Luzi,Simonetta Ventura ed Antonella Palladino,a1 fine di sentir
correggere il regolamento condominiale,redatto dalla suddetta società su mandato degli
acquirenti,esponendo che nello stesso era erroneamente indicato un locale a piano terra (sub
10) quale ufficio,anziché locale deposito e sgombero e che,inoltre,la tabella millesimale non
teneva conto di un'area antistante il fabbricato,di cui la venditrice si era riservata la proprietà,
poi costruendovi dei box,chiedendo pertanto l'allegazione alla tabella della relativa
planimetria e l'inclusione tabellare di tali locali.
Costituitasi la società convenuta,anunise il primo errore e negò il secondo,contestando la
relativa domanda,sostenendo l'estraneità al condominio dell'area esterna e dei relativi box.
All'esito della disposta consulenza tecnica con sentenza del 2.8.2003 il tribunale accolse il
primo capo di domanda,rigettò il secondo e compensò interamente le spese del giudizio.
Avverso tale sentenza Giovanni Di Rienzo,Enzo Nardecchia,Nicoletta Marucci e Patrizia
Forlani proposero appello,cui resistette l'appellata società (che nella more aveva mutato la
denominazione in Iannozzi & Figli di Iarmozzi Vincenzo & C.),proponendo gravame
incidentale sul regolamento delle spese;i1 condominio ed i rimanenti condomini non si
costituirono.
Con sentenza 13.11-18.12.2007,nella contumacia di questi ultimi,la Corte di L'Aquila rigettò
l'appello principale, accolse l'incidentale e condannò gli attori appellanti principali al
pagamento delle spese dei due gradi.
1 Aulísi ed Olga Celi citarono al giudizio del locale tribunale la società Iannozzi & figli La corte territoriale,premesso che gli stessi attori avevano ammesso,nell' atto di citazione,sia
che la società venditrice si era riservata la proprietà sulle aree esterne a condizione che
avesse ottenuto entro due anni la concessione edilizia per la realizzazione dei box,sia che tale
concessione era intervenuta entro il biennio,riteneva che correttamente,in mancanza di alcuna
prova o deduzione che tale circostanza comportasse il trasferimento al condominio di concessione,a parere del c.t.u.,fosse illegittima,non essendone stata giudizialmente accertata
la nullità,tanto più in considerazione che un eventuale accertamento incidentale al riguardo
sarebbe stato inammissibile "al cospetto della pronta contestazione di controparte" alla
relativa richiesta nuova. Comunque,non essendo stata in primo grado neppure sostenuta
l'appartenenza alla proprietà del condominio dell'area in questione,"1' accenno in tal senso
contenuto nell'atto di appello" era "inammissibile per novità ex art. 345 c.p.c".
Meritevole di accoglimento era invece,ad avviso dei giudici di appello,i1 gravame incidentale
sulle spese,essendo "gli attori.. .rimasti sostanzialmente soccombenti,sia in primo grado,che
in appello".
Avverso tale sentenza i soccombenti appellanti hanno proposto ricorso per cassazione
affidato a quattro motivi :01Ar-a-GA.19., oi ~un-. thg._ aiyAtwea._,
Ha resistito la società Iannozzi con rituale controricorso.
Il condominio ed i rimanenti intimati condomini non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso vengono dedotte violazione e falsa applicazione degli artt.
112,113,115 c.p.c,lamentandosi inosservanza dei principi di corrispondenza tra chiesto e
pronunciato e di disponibilità delle prove,nella parte in cui la corte di merito, avendo
ritenuto inammissibile,perché nuova,la domanda relativa al mancato avveramento della
condizione prevista nei contratti di compravendita,ha tuttavia rigettato nel merito la diversa
ed ammissibile domanda di applicazione del regolamento di condominio e delle tabelle
2 quell'area,i1 tribunale avesse rigettato il relativo capo di domanda,a nulla rilevando che la millesimali all'intera area esterna antistante il fabbricato,senza tener conto degli elementi
probatori,in particolare della consulenza tecnica,che ne avrebbero dimostrato la fondatezza.
Con il secondo motivo si deduce "violazione e falsa applicazione,ex art. 360 n. 3 c.p.c., degli
artt. 163,164,345 c.p.c.,in quanto la Corte di appello "in considerazione della inammissibilità
della domanda nuova relativa all' illegittimità della concessione edilizia,avrebbe dovuto indeterminatezza dell'oggetto,ai sensi degli artt. 164 e 163 n. 3 e n. 4 c.p.c. nonché dell'art.
345 c.p.c.);avrebbe eventualmente,dovuto decidere sulla originaria domanda proposta ma
mai avrebbe dovuto confermare nel merito la sentenza impugnata".
Con il terzo motivo si deduce "violazione e falsa applicazione ex art. 360 n. 3 c.p.c.,dell'art.
345 c.p.c. nella parte in cui è prevista la inammissibilità della domanda nuova ma viene
confermata nel merito l'impugnata sentenza"
Con il quarto motivo si deduce "omessa,insufficiente e contraddittoria motivazione,ex art.
360 n. 5 c.p.c.,in ordine all'imprecisa qualificazione della domanda proposta dagli attori,in
ordine all'inesatto riferimento alle c.d. aree esterne ed in ordine alla inesatta imputazione
delle spese di lite".
La stretta connessione ed interdipendenza delle suesposte censure,tutte di natura
processuale,ne comporta l'esame congiunto,a1 cui fine si rende necessario,attesa l'evidente
deduzione di errores in procedendo nei quali sarebbero incorsi i giudici di merito,l'accesso
diretto di questa Corte agli atti dei giudizi a quibus.
Tanto premesso,si rileva anzitutto,dal contenuto dell'atto di citazione introduttivo del
giudizio di primo grado,che gli attori,dopo aver dato atto in narrativa che i boxes della ditta
Iannozzi erano stati "oggi quasi interamente realizzati" sulle relative parti dell' "area
condominiale antistante il fabbricato de quo" (pag. 5,p.p.),delle quali la venditrice si era
riservata la proprietà ove avesse conseguito entro due anni la concessione edilizia (v. pagg
2/3),nel successivo capo 3) delle conclusioni finali chiesero al tribunale di "accertare e
3 pronunciare l'inammissibilità della stessa o la nullità dell'atto di citazione (per dichiarare il diritto degli attori stessi ad un Regolamento di condominio completo,vale a dire
corredato sia della planimetria afferente l'area condominiale antistante il fabbricato più volte
indicato sia delle tabelle di ripartizione millesimale afferenti i boxes per i quali è stata
ottenuta dalla ditta Iannozzi la prescritta concessione entro due anni dagli atti di acquisto....".
Dal tenore complessivo di tale domanda, desumibile dalla relazione tra causa petendi e l'avveramento della condizione, costituita dal conseguimento della concessione edilizia,né la
legittimità di questa,e,conseguentemente, senza contestare l'appartenenza alla società
costruttrice-venditrice dei boxes e delle relative aree di sedime,formularono una q.A.
chiara,ammissibile e precisa richiesta,diretta g includere dette unità immobiliari appartenenti
al convenuto nelle tabelle millesimali,all' evidente fine della partecipazione alle spese comuni
e sul presupposto che le stesse rientrassero,a1 pari delle rimanenti parti dell'area scoperta
rimaste inedificate,sulle quali non vi era stata analoga riserva,sia pure condizionata,di
proprietà da parte della società,nell'ambito del complesso condominiale.
Tale domanda venne tuttavia rigettata dal giudice adito,i1 quale,dopo una breve e corretta
premessa, secondo cui il contrasto tra le parti "circa la legittimità o meno della concessione
edilizia ottenuta dalla sociannozzi nella costruzione dei boxes .." non poteva "interessare il
presente processo"(evidentemente in quanto questione nuova,non facente parte della
domanda,nei termini sopra riportati),concluse che "il bene (art. 163 n. 3 c.pc.) su cui la
pretesa degli attori si riferisce non è certo definibile, sicchè allo stato, non può trovare
accoglimento", conseguentemente pronunziando,nel capo 2 del dispositivo,i1 relativo rigetto.
Tale evidente errore del primo giudice,che, pur correttamente ritenendo inammissibile ogni
questione sulla proprietà dei boxes e sulla legittimità della relativa edificazione, si era
tuttavia sostanzialmente sottratto alla pronunzia,ritenendo ingiustificatamente indeterminata
l'originaria e non abbandonata domanda,contenente le ben precise richieste di corredare il
regolamento condominiale della planimetria dell'area estema,in parte comune e in parte,
4 petitum, risulta dunque evidente come le parti attrici,senza porre in discussione quella di sedime dei boxes,appartenente alla società convenuta, nonché di includere questi
ultimi nelle tabelle millesimali, era stato dedotto dagli appellanti nel primo motivo di
gravame, censurante il rigetto per "nullità dell'atto introduttivo —incertezza sul petitum —
omessa pronunzia",evidenziando di avere "unitamente agli altri attori chiesto l'accertamento
ad un regolamento completo,vale a dire corredato sia dalla planimetria afferente l'area boxes" (pag. 9 atto di apello),sia pur chiedendo,nella parte conclusiva (j)a. 10) anche la
declaratoria di illegittimità della concessione edilizia e la relativa disapplicazione.
Dalkpricostruzione,nei termini essenziali di cui sopra,delle salienti vicende processuali di
merito,risulta dunque evidente come il giudice di appello,limitandosi a confermare
(correttamente) l'inammissibilità di ogni richiesta afferente la legittimità delle concessioni
edilizie e la proprietà delle aree occupate dai boxes, tuttavia rigettando per ciò solo il
gravame,sia incorso negli stessi errori del giudice di primo grado,omettendo ogni pronuncia
in ordine,alle ben precise originarie e non rinunciate domande,ammissibili perché sorrette da
evidente interesse (alla corretta ripartizione delle spese ed alla fruizione comune delle
porzioni di area scoperta non edificate),dirette alla inclusione nella compagine condominiale
anche dei tre boxes ed a quella,~3>tra i beni comuni,delle residue porzioni dell’area
esterna.
Il ricorso va,pertanto,accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio,restando assorbita la
questione sulle spese,a1 cui regolamento,ivi compreso quelle relative al presente giudizio di
legittimità,provvederà il giudice di rinvio,che si designa nella Corte d’Appello di Roma.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso,cassa la sentenza impugnata e rinvia,anche per le spese,alla Corte
d’Appello di Roma.
Così deciso in Roma il 23 gennaio 2014.
condominiale antistante il fabbricato., sia delle tabelle di ripartizione millesimale afferenti i