Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4495 del 24/02/2010

Cassazione civile sez. III, 24/02/2010, (ud. 25/01/2010, dep. 24/02/2010), n.4495

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29940/2005 proposto da:

C.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI 1, presso lo studio dell’avvocato MANCA

BITTI Daniele, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

MINA ANDREA, STRADIOTTO ADRIANO con delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FLLI D’AMBRA DI MARIO & CIRO D’AMBRA SNC (OMISSIS), N.

P.;

– intimati –

sul ricorso 719/2006 proposto da:

FLLI D’AMBRA DI MARIO & CIRO D’AMBRA SNC, in persona del socio

legale

rappresentante D.M. elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

G. AVEZZANA 31, presso lo studio dell’avvocato DE DOMINICIS TOMMASO,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati TABASSO GUIDO,

VERGNANO FILIPPO con delega a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– ricorrenti –

contro

C.A., N.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1618/2004 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

Sezione Terza Civile, emessa il 02/04/2004; depositata il 12/10/2004;

R.G.N. 500/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

25/01/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito l’Avvocato TOMMASO DE DOMINICIS;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI Domenico, che ha concluso per previa riunione il rigetto di

entrambi i ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 1998 C.A. (pilota) e N.P. (navigatore) di un’autovettura noleggiata per una gara automobilistica da D.M. quale titolare della ditta D’AmbraTeam, convenivano in giudizio quest’ultimo chiedendone la condanna alla restituzione, in favore del primo, della somma di L. 6.000.000 (versate quale deposito cauzionale) ed al risarcimento dei danni in favore del secondo.

Sostenevano gli attori che durante una competizione sportiva per la quale il mezzo era stato noleggiato, si era verificato il distacco della ruota anteriore sinistra e che la vettura era uscita di strada causando lesioni personali al N..

Costituendosi in giudizio la F.lli D’Ambra s.n.c., proprietaria del mezzo la cui chiamata era stata autorizzata dal Pretore su richiesta di D.M. carente di legittimazione passiva, contestava la dinamica del sinistro e sosteneva che l’uscita di strada del veicolo era stata cagionata da un errore di guida del pilota C..

Chiedeva pertanto di essere assolta da ogni domanda e, in via riconvenzionale, la condanna di C.A. al risarcimento dei danni alla vettura, nonchè alla manleva nel caso di eventuale propria condanna al risarcimento dei danni nei confronti del N..

Il Tribunale di Torino, con sentenza del 25/29 aprile 2002 dichiarava la carenza di legittimazione passiva di D.M., essendo risultata proprietaria dell’auto la snc F.lli D’Ambra di Mario e Ciro.

Risultato che C.A. aveva assolto all’onere probatorio gravante su di lui (di dimostrare che l’incidente si era verificato per un cedimento strutturale dell’auto della società convenuta e che la fuoriuscita di strada dell’auto era stata determinata da tale cedimento) condannava la snc F.lli D’Ambra a restituire al C. la cauzione di L. 6.000.000; respingeva per carenza di prova la domanda del N. al risarcimento dei danni.

Proponeva appello la snc F.lli D’Ambra lamentando che il Tribunale aveva omesso di applicare tanto il disposto dell’art. 1588 c.c., quanto il disposto dell’art. 1590 c.c., e che lo stesso aveva erroneamente valutato le risultanze delle prove testimoniali e documentali.

Nella contumacia del N. resisteva C..

La Corte d’Appello di Torino, in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla snc F.lli D’Ambra ed in riforma della sentenza del 25- 29 aprile 2002 2002 del Tribunale di Torino, dichiarava tenuto e condannava C.A. a corrispondere alla F.lli D’Ambra l’importo di Euro 3.098,64, pattuito inter partes a garanzia degli obblighi contrattuali assunti, tra i quali quello di restituire il veicolo nel medesimo stato in cui lo aveva ricevuto, in occasione della locazione dell’autovettura per cui è causa.

Proponeva ricorso per cassazione C.A..

Resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale la S.n.c. F.lli D’Ambra.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ai sensi dell’art. 335 c.p.c., i ricorsi devono essere previamente riuniti.

Con i primi due motivi del ricorso che per la loro stretta connessione devono essere congiuntamente trattati, parte ricorrente rispettivamente denuncia: 1) “Art. 360 c.p.c., n. 3: Violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all’art. 1851 c.c..

Omessa motivazione su un punto decisivo della controversia”; 2) “Art. 360 c.p.c., n. 3. Violazione e falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 1588 e 1590 c.c.. Contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5”.

Sostiene parte ricorrente che il deposito cauzionale deve essere ricondotto al pegno irregolare (o comunque ad un rapporto atipico di garanzia) e che la somma data a pegno possa essere trattenuta dall’accipiente solo nel caso in cui la mancata esecuzione del contratto derivi da un fatto imputabile all’altro contraente ovvero l’accipiente dimostri di aver subito un danno.

Secondo il C., di conseguenza, ha errato il Giudice di secondo grado nel ritenere che fosse suo onere dare la prova dell’esistenza di un vizio del veicolo fornitogli e non piuttosto che fosse onere della F.lli D’Ambra dimostrare non solo di aver subito un danno ma anche che la mancata restituzione del bene concesso a noleggio nelle medesime condizioni iniziali era dipeso dall’imperizia nella guida del C..

La tesi è fondata e la fattispecie de qua va ricondotta non tanto nell’ambito dell’art. 1588 c.c. o dell’art. 1590 c.c., bensì nell’ambito dell’art. 1578 c.c., in tema di vizi della cosa locata.

Questa Corte infatti ha già deciso che nel caso di locazione di un’automobile, il locatore è tenuto a rimborsare al conduttore i danni derivanti dal difettoso funzionamento di parti meccaniche (in specie dei freni) della stessa; nè egli può esonerarsi dalla responsabilità, adducendo la sua incolpevole ignoranza del difetto, qualora non abbia provveduto, prima della consegna del veicolo al conduttore, ad ispezionare l’autovettura (nella specie il livello del liquido dei freni nell’apposito serbatoio), dovendo tale controllo essere compiuto prima di ogni consegna al conduttore, in considerazione della particolare usura a cui sono sottoposti i veicoli da noleggio (Cass., 11.11.1975, n. 3797).

La F.lli D’Ambra non ha provato di aver effettuato i dovuti controlli prima della consegna dell’autovettura noleggiata, controlli che avrebbero dovuto essere tanto più accurati essendo il veicolo destinato ad una competizione sportiva e dunque a sollecitazioni particolarmente intense.

Con il terzo motivo si denuncia “Omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5”.

Il motivo deve ritenersi assorbito.

Con il ricorso incidentale la F.lli D’Ambra chiede di ottenere dal C. il risarcimento della differenza rispetto al danno effettivamente subito (differenza non coperta dall’assicurazione nè dalla cauzione).

Il ricorso deve essere rigettato a seguito dell’accoglimento del principale.

In conclusione, riuniti i ricorsi, deve essere accolto, per quanto di ragione, il principale e rigettato l’incidentale. L’impugnata sentenza deve essere perciò cassata e rinviata alla Corte d’Appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese del processo di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; accoglie per quanto di ragione il ricorso principale; rigetta l’incidentale; cassa in relazione e rinvia alla Corte d’Appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese del processo di cassazione.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA