Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4495 del 23/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4495 Anno 2018
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

ORDINANZA
sul ricorso 28881-2016 proposto da:
CONSORZIO BONIFICA 6 SUD TOSCANA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in RONLA, VIA
ANTONIO C’JRAAISCI 9, presso lo studio dell’avvocato
ARCANGELO GUZZO, che lo rappresenta e Ifende;
– ricorrente contro
TRONCON SERGIO, TRONCON STEFANO, elettivamente
domiciliati in ROMA., CIRCONVALLAZIONE CLODIA 36/A,
presso lo studio dell’avvocato FABIO PISANI, che li rappresenta e
difende unitamente all’avvocato ANGELA CASINI;

controricorrenti

avverso la sentenza n. 1388/2016 della CORTE D’APPELLO di
FIRENZE, depositata il 29/08/2016;

Data pubblicazione: 23/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/12/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
TERRUSI.

Rilevato che:

Consorzio di Bonifica Grossetana, ricorre per cassazione, con
due motivi, avverso la sentenza della corte d’appello di Firenze
che ne ha rigettato il gravame nei confronti di quella di primo
grado (del tribunale di Grosseto), di condanna al risarcimento
dei danni patiti da Sergio e Stefano Troncon a causa della
esondazione di acque provenienti dal fosso Ripescia;
gli intimati hanno replicato con controricorso e memoria.
Considerato che:
col primo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e
segg. e 59 del r.d. 215 del 1933; degli artt. 822, 860, 862,
864, 2043, 2051 e 2697 cod. civ.) il ricorrente censura la
sentenza perché il torrente Ripescia avrebbe dovuto essere
qualificato come bene demaniale, ricadendo pertanto sull’ente
regionale l’obbligo di custodia dello stesso almeno in relazione
alle opere di straordinaria manutenzione; a fronte di tale
prospettazione, in capo al Consorzio si sarebbe potuta
configurare, al più, una responsabilità aquiliana semplice, per
la mancata supervisione del bene, con una diversa ripartizione,
tuttavia, dell’onere probatorio tra le parti;
col secondo motivo (violazione e farà applicazione degli artt. 2
e segg. e 59 del r.d. 215 del 1933; degli artt. 822, 860, 862,
864, 2043, 2051 e 2697 cod. civ.; dell’art. 3, terzo comma,
della I. 185 del 1992; della I. 388 del 2000; della delibera della
Giunta Regionale Toscana del 2002 n. 1120; del d.m. politiche
agricole e ., forestali 4 aprile 2003), il ricorrente, ribadita la
Ric. 2016 n. 28881 sez. M1 – ud. 12-12-2017
-2-

il Consorzio di Bonifica 6 Sud Toscana, successore ex lege del

mancanza del rapporto di custodia del Consorzio sul bene,
qualificabile come demaniale, censura la ricostruzione della
sentenza circa la derivazione causale dell’evento dannoso, che
avrebbe dovuto essere ricondotto al verificarsi di fenomeni
piovosi violenti e imprevedibili;

dell’esplicita affermazione della corte territoriale, secondo la
quale, in appello, la qualità di custode del fosso Ripescia, da
parte del Corsorzio, era rimasta “incontestata (..)”, essendosi
trattato non solo di un bene “compreso all’area di sua
competenza”, ma anche di un bene “la cui gestione costituiva
lo scopo stesso dell’attività consortile”;
per quanto dalla sentenza emerge, la decisione di primo grado
non era stata gravata in merito alla ritenuta sussistenza del
rapporto di custodia, ma in relazione (i) al nesso di causalità
della rottura dell’argine dalla cattiva manutenzione ordinaria
del Consorzio, (ii) all’avvenuta esclusione del fortuito, (iii) alla
prova del quantum risarcibile e (iv) alle spese di lite;
consegue che sulla questione afferente si è formato il
giudicato, posto che non è stata censurata l’affermazione del
giudice a quo circa la mai avvenuta contestazione, in appello,
del rapporto di custodia;
del resto, la materiale disponibilità del bene in capo al
Consorzio, a base di un rapporto di custodia certamente
ammissibile pur in relazione a bene demaniale, costituisce un
tipico accertamento di fatto, riservato al giudice del merito;
pure il secondo Motivo è inammissibile, giacché la prima parte
di esso risulta meramente riproduttiva della censura appena
scrutinata e la seconda parte si risolve ugualmente in una
censura in fatto;

Rtc. 2016 n. 28881 sez. M1 – ud. 12-12-2017
-3-

il primo motivo è inammissibile, poiché non tiene conto

la ricorrenza dei fenomeni piovosi non è stata trascurata dal
giudice d’appello, che ne ha invece ponderato la rilevanza
giungendo alla conclusione della riconducibilità degli eventi
dannosi alla carenza di manutenzione del bene sottoposto a
custodia;

merito, e in linea generale questa Corte ha più volte
sottolineato che un temporale di particolare forza e intensità,
protrattosi nel tempo e con modalità tali da uscire fuori dai
normali canoni della meteorologia, può integrare gli estremi del
caso fortuito a condizione che si accerti, con il maggior rigore,
che i danni si sarebbero verificati con pari entità anche se
l’ente preposto avesse provveduto alla predisposizione di un
sistema di smaltimento delle acque, idoneo, in base alle norme
disciplinanti la detta attività e alle regole dell’arte conformi alle
comuni norme di diligenza e prudenza, a contenerne la furia
(v. Cass. n. 5877-16);
il ricorso è dunque inammissibile e a ciò consegue la condanna
del ricorrente alle spese processuali.
p.q.m.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente alle spese processuali, che liquida in euro 2.600,00,
di cui euro 100,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso
forfetario di spese generali nella percentuale di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115
*

del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Deciso in Roma, nella camera di qonsiglio del 12
dicembre 2017.

la ricostruzione del nesso causale è demandata al giudice del

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