Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4495 del 22/02/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 4495 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in

persona del

tempore, elettivamente domiciliata
Portoghesi n.12

Direttore pro

in Roma, via

de

presso gli uffici dell’Avvocatura

Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e
difesa.
– ricorrente –

220-k
contro

FALLIMENTO della COMPAGNIA INDUSTRIALE DEL LEGNO S.R.L.
-Intimatoavverso la sentenza

n.119/52/07 della

Commissione

Tributaria Regionale della Campania, depositata il
29.6.2007;

Data pubblicazione: 22/02/2013

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 29.11.2012 dal Consigliere Dott.Roberta
Crucitti;
udito per l’Agenzia delle Entrate l’Avv.Bruno Dettori;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Commissione
Tributaria Regionale della Campania rigettava l’appello
proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza
di primo grado che aveva accolto i ricorsi proposti
dal Fallimento della Co.I.Le. s.r.l. avverso tre avvisi
con i quali erano stati accertati redditi imponibili ed
IVA per l’anno di imposta 1997, fatture non registrate
nell’anno di imposta 2008, un maggior reddito ai fini
Irpeg e Ilor per il periodo di imposta dall’1.7.1997 al
30.6.1998.
La Commissione Tributaria Regionale argomentava la
decisione rilevando che, correttamente, i Giudici di
primo grado avevano ritenuto che, negli atti impugnati,
non fossero stati specificati gli elementi presi a base
per la determinazione delle maggiori entrate né
l’indicazione della percentuale applicata per la
determinazione del maggior reddito né, soprattutto, la

Generale dott.Sergio Del Core che ha concluso per

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loro fonte documentale con conseguente nullità degli
avvisi di accertamento oggetto del contendere.
Aggiungeva che non era “possibile attrarre a tassazione
il contributo ex legge 64/86 ricevuto dalla società in
quanto sottoposto alla condizione sospensiva del
ed in ogni

caso mai entrato nella disponibilità della società in
quanto ceduto”.
Avverso la sentenza propone ricorso per la cassazione,
affidato a cinque motivi, l’Agenzia delle Entrate.
Il Fallimento non ha svelto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art.360
n, 4 c.p.c., la violazione dell’art.31 co.2 della legge
fallimentare.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate deduce che non
vi

sarebbe prova dell’autorizzazione del

Giudice

delegato al curatore a proporre il ricorso
introduttivo.
1.1. Il motivo è inammissibile. Lo stesso, infatti,
difetta di specificità non riportando neppure per
stralcio l’atto dal quale evincersi il fondamento del
dedotto error in procedendo. Come infatti costantemente
ribadito dalla giurisprudenza di legittimità
“l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del

3

collaudo positivo; successivamente revocato

giudizio

di

merito,

riconosciuto

al

giudice

di

legittimità ove sia denunciato un “error in
procedendo”, presuppone comunque l’ammissibilità del
motivo di censura” (cfr. Corte caso. I sez. 20.9.2006
n. 20405), e quanto alla sussistenza del requisito

all’art. 366 cc 1 n. 3 c.p.c. “e’ necessario, in
ossequio al principio di autosufficienza del ricorso,
che in esso vengano indicati, in maniera specifica e
puntuale, tutti gli elementi utili perchè il giudice di
legittimità possa avere la completa cognizione
dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del
processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti,
senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del
processo, ivi compresa la sentenza impugnata, così da
acquisire un quadro degli elementi fondamentali in cui
si colloca la decisione censurata e i motivi delle
doglianze prospettate” (cfr. Corte caso sez. lav.
12.6.2008 n. 15808). In ipotesi di denuncia di vizi di
nullità afferenti atti processuali dei precedenti gradi
di giudizio

di

merito -in ordine ai quali il rilievo

officioso della Corte non può che essere sollecitato
dall’impulso di parte attraverso ii necessario
esercizio del potere di allegazione-, la indagine ed il
controllo su tali atti potranno essere svolti dalla

4

della “esposizione sommaria dei fatti di causa” di cui

Corte, non in base a qualsiasi generica deduzione di
nullità, formulata dalla parte in termini meramente
assertivi,

ma

-in

autosufficienza del

conformità

al

requisito

ricorso che trova

normativo nell’art. 366 cc l n

di

fondamento

6 c.p.c.- soltanto a

processuali e, dunque, di una completa ricostruzione
della vicenda processuale attraverso la trascrizione
del contenuto di quegli atti che, in relazione alla
sequenza processuale, consentono di fornire una chiara
rappresentazione del vizio denunciato (cfr. Corte cass.
sez. lav. 20.5.2008 n. 12746 che subordina il rilievo
di ufficio delle nullità ai rispetto del principio di
autosufficienza del ricorso).
2.

Con il

dell’art.360

secondo motivo
n.5

c.p.c.,

si deduce,

ai

insufficienza

sensi
della

motivazione. La ricorrente sostiene che la C.T.R.,
nell’escludere la ripresa a tassazione del contributo
ex legge n.69/1986 perché “non entrato nella
disponibilità del contribuente in quanto ceduto”,
avrebbe ignorato gli atti, ed in particolare il p.v.c.
della Guardia di Finanza dal quale si evinceva, al
contrario, che il contributo era stato incassato dalla
società tramite bonifico accreditato presso la Banca di
Roma.

5

seguito di una specifica allegazione dei fatti

2.1. Il motivo va dichiarato inammissibile per difetto
di specificità. Non risulta, infatti, riportato in
ricorso, se non per meri insufficienti incisi, il
contenuto del processo del verbale della Guardia di
Finanza dal quale risulterebbe l’incasso della somma da

J.

La declaratoria di inammissibilità del motivo

assorbe l’esame del terzo motivo (con il quale si
deduce violazione dell’art.55 T.U.I.R. essendo errata
la motivazione della C.T.R. che attribuiva, a fronte
degli avvenuti erogazione ed incasso,
positivo del

all’esito

collaudo la natura di condizione

sospensiva) e del quarto motivo (con il quale si deduce
violazione

sempre

dell’art.55

T.U.I.R.

in

guanto

l’incasso non era stato riportato in contabilità) in
quanto presupponenti l’avvenuto incasso.
3.Con il quinto motivo si deduce la violazione degli
artt.39 comma 2 e d.p.r. 600/73 e 55 d.p.r. 633/72 in
quanto nella motivazione degli accertamenti iva ed
irpeg era indicata la completa inattendibilità delle
scritture contabili; circostanza, questa non
contestata, che legittimava il ricorso alle presunzioni
semplici e, quindi, alle medie di ricarico di settore.
3.1. Il motivo è inammissibile per difetto di
specificità non riportando anche in questo caso, il

o

parte della contribuente.

contenuto degli avvisi di accertamento. In ogni caso,
il motivo non appare conferente con il decisum laddove
la sentenza impugnata è fondata su altra ratio
decidendi ovvero l’assoluta carenza negli avvisi di
accertamento della specificazione degli elementi presi

dell’indicazione della percentuale applicata.
9. Con il sesto motivo si deduce, ai sensi dell’art.360
n.9 c.p.c.,
dell’art.112

nullità della sentenza per violazione
c.p.c..

Secondo

la

prospettazione

difensiva la C.T.R. sarebbe incorsa in vizio di
ultrapetizione pronunciando l’annullamento degli atti
perché non sarebbero stati specificati gli “elementi ”
usati dall’Ufficio, la “percentuale” di ricarico e la ”
fonte documentale” di entrambi laddove tali deduzioni
non avevano formato oggetto di motivi del ricorso
introduttivo.
6.1. Il motivo, al limite dell’inammissibilità sempre
per carenza di specificità (non riportando il contenuto
degli atti processuali dai quali evincersi la dedotta
ultrapetizione) è, comunque, infondato in quanto la
sentenza dà atto che il contribuente aveva impugnato
gli atti per carenza di motivazione.
7.Infine, con il settimo motivo di ricorso, si deduce
….. ^,-..

ai

sensi,

(ai

se

,)

n.5

7

c.p.c.,

a base per la determinazione delle maggiori entrate e

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l’insufficienza della motivazione per avere la C.T.R.
ritenuto che l’applicazione di una percentuale di
ricarico al costo del venduto sia una presunzione a
catena laddove dagli avvisi di accertamento risultava
che, per il costo del venduto, si era fatto riferimento

agli “acquisti di merce”.
7.1.

Il motivo

è

inammissibile

per

difetto

specificità. La ricorrente si riporta, infatti, a
fondamento del motivo a circostanze di fatto,
assertivamente contenute negli avvisi di accertamento
senza riportarne il contenuto, impedendo a questa Corte
ogni valutazione.
In conclusione il ricorso va rigettato.
Non vi è pronuncia sulle spese in mancanza di
costituzione dell’intimato.
P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 29.11.2012.

alle “rimanenze iniziali” meno le “rimanenze finali” e

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