Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4495 del 21/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/02/2017, (ud. 15/12/2016, dep.21/02/2017),  n. 4495

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13552-2015 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PRIVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli Avvocati MAURO RICCI,

CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

C.C. elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RICCIOTTI 11,

presso lo studio dell’avvocato MICHELE SINIBALDI, che lo rappresenta

e difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1002/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA

del 27/11/2014, depositata il 27/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/12/2016 dal Consigliere Dott. FERNANDES GIULIO;

udito l’Avvocato MAURO RICCI, difensore del ricorrente, che si

riporta alla memoria;

udito l’Avvocato MICHELE SINIBALDI, difensore del controricorrente,

che si riporta al controricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Con sentenza del 27 novembre 2014, la Corte di,Appello di L’Aquila, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Chieti, dichiarava il diritto di C.G. a percepire l’indennità di accompagnamento per ciechi civili assoluti in misura pari, quanto all’importo ed all’adeguamento automatico, a quella percepita dai grandi invalidi di guerra, con decorrenza dal 14 gennaio 2001.

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso l’INPS affidato ad un unico motivo.

Resiste con controricorso il C..

E’ stata depositata relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in cui viene proposto il rigetto del ricorso.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

L’INPS ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c. in cui critica il contenuto della relazione evidenziando che in fattispecie del tutto analoghe questa Corte, con pronunce recenti, ha accolto il ricorso dell’istituto.

Con l’unico motivo di ricorso viene dedotta violazione e falsa applicazione di plurime disposizioni di legge (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Si assume che erroneamente la Corte di appello aveva effettuato l’equiparazione dell’indennità di accompagnamento spettante ai ciechi civili assoluti L. n. 406 del 1968, ex art. 1, alla corrispondente indennità corrisposta agli invalidi di guerra in conformità all’importo tabellare di cui alla tabella E lett. A/bis, n. 1 del D.P.R. n. 915 del 1978 (che riguarda coloro che hanno subito “la perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita delle due mani”), mentre avrebbe dovuto applicare la tabella E lett. A), n. 1, allegata al D.P.R. n. 915 del 1978 come sostituita dalla L. n. 656 del 1986 (che riguarda coloro che hanno subito “alterazioni organiche irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità assoluta permanente”). In particolare, la Corte di merito aveva riconosciuto al C. anche il diritto a percepire l’assegno integrativo sostitutivo degli accompagnatori militari essendo tale assegno ricompreso nella tabella E lett. A/bis, n. 1, allegata al D.P.R. n. 915 del 1978 (come sostituita dalla L. n. 656 del 1986).

Si conclude affermando che a seguito della L. n. 429 del 1991 (dal 1.3.1991) l’indennità per ciechi assoluti è equiparata a quella per ciechi di guerra e non a quella per i grandi invalidi di guerra e non comporta pertanto l’estensione dell’assegno integrativo sostitutivo della prestazione degli accompagnatori militari nè il suo adeguamento.

Orbene, il Collegio ritiene il motivo fondato, contrariamente alla proposta di cui alla menzionata relazione.

I il caso di evidenziare che l’oggetto del contendere non attiene all’equiparazione dell’indennità di accompagnamento spettante al cieco civile assoluto nella misura corrisposta al cieco assoluto di guerra, anche in relazione alla spettanza dell’adeguamento automatico. Si tratta di un principio acquisito, affermato dalla Corte territoriale e di recente ribadito da questa Corte con sentenza n. 9926/2016. “Per il resto va ritenuto che la previsione di una equiparazione, sia per la misura base che per l’adeguamento automatico, sia del tutto conforme alle previsioni di cui alla stessa L. n. 429 del 1991, art. 1, comma 2, che prevede: “Con la stessa decorrenza di cui al comma 1 si applicano alla indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti i meccanismi di adeguamento automatico previsti e richiamati dalla L. 6 ottobre 1986, n. 636, art. 1, come sostituito dalla L. 10 ottobre 1989, n. 342, art. 1, per l’indennità di assistenza ed accompagnamento spettante alle persone affette da cecità bilaterale assoluta e permanente per causa di guerra” si veda Cass. 3 febbraio 1996, n. 921 (adeguamento che si concreta in un assegno aggiuntivo” risultante dall’applicazione di una quota dell’indice di variazione previsto dalla L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 9; quota determinata annualmente con D.P.C.M.”.

Neppure è controverso, come risulta dalla stessa impugnata, che detta equiparazione non includa l’intero complesso delle misure di assistenza spettanti agli invalidi di guerra, tra cui la corresponsione dell’assegno sostitutivo della prestazione di accompagnamento militari (di cui alla D.P.R. n. 834 del 1981, art. 6, spettante esclusivamente ai grandi invalidi di guerra).

Nella presente causa si controverte invece specificamente della corretta tabella da applicare al fine di garantire la corretta determinazione dell’indennità di accompagnamento spettante ai ciechi civili assoluti (la quale, come già detto, deve corrispondere alla misura prevista per l’indennità di assistenza ed accompagnamento spettante alle persone affette da cecità bilaterale assoluta per causa di guerra).

Non vi è dubbio che detta tabella sia la Tabella E lett. n. 1 la quale prevede le “Alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente”. E non possa essere invece quella di cui lett. A – bis n. 1 la quale considera i soggetti che hanno subito “La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita delle due mani”.

L’applicazione della tabella E lett. A) n. 1 risulta testualmente la L. n. 429 del 1991, art. 1, comma 1, che richiama l’indennità spettante alle persone affette da cecità bilaterale assoluta e permanente per causa di guerra e dalla L. n. 508 del 1988, art. 2, comma 2, che ai fini dell’importo spettante a ciechi civili assoluti richiama quello “dell’indennità di accompagnamento percepita dai ciechi di guerra ascritti alla tabella E, lettera A, n. 1 allegata alla legge medesima” (ovvero alla L. 6 ottobre 1986, n. 656) (Cass. n. 26068 del 16 dicembre 2016; Cass. n. 17648 del 6 settembre 2016; Cass. 19 luglio 2016, n. 14723).

Orbene, risulta riportato dal ricorso, in conformità al principio dell’autosufficienza, che il ctu ha invece utilizzato per il calcolo delle differenze la Tabella lì lett. A bis, n. 1 dei grandi invalidi di guerra ragione per cui la sentenza qui impugnata è incorsa nelle violazioni di legge dedotte in ricorso.

Ne consegue che il ricorso va accolto e l’impugnata sentenza cassata con rinvio alla Corte di Appello di Roma che provvederà ad un nuovo esame ed in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte di Appello di Roma anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2017

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