Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4495 del 11/02/2022

Cassazione civile sez. I, 11/02/2022, (ud. 30/09/2021, dep. 11/02/2022), n.4495

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 1234/2021 proposto da:

P.L., e V.M.G., genitori del minore

P.V., (nato a (OMISSIS)), elettivamente domiciliati in Lanciano,

via Isonzo 25, presso lo studio dell’avv. Anna Maria Pasquini, che

li rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

Avv. Pi.Va., in qualità di curatore speciale del minore

P.V., (nato a (OMISSIS)), in proprio, con studio in

L’Aquila, Corso Vittorio Emanuele II n. 95;

– controricorrente –

e

Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di

L’Aquila;

– intimato –

avverso la sentenza n. 25/2020 della Corte di appello di L’Aquila,

depositata il 03/12/2020;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/09/2021 dal Consigliere Dott. ELEONORA REGGIANI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VITIELLO Mauro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’avv. DI CARLO FRANCESCA, in sostituzione dell’avv. ANNA MARIA

PASQUINI per i ricorrenti e l’avv. PI.VA., per il

controricorrente;

letti gli atti del procedimento in epigrafe.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 25/2020, depositata il 03/12/2020, la Corte d’appello di L’Aquila ha respinto l’impugnazione proposta dai genitori del minore P.V. contro la dichiarazione dello stato di adottabilità di quest’ultimo.

In particolare, il giudice del gravame ha espletato attività istruttoria (plurimi accessi, senza preavviso, da parte del servizio sociale, presso l’abitazione dei ricorrenti a (OMISSIS), ove questi ultimi non sono mai stati reperiti) e ha disposto CTU per verificare l’acquisizione da parte dei genitori di adeguate capacità genitoriali, confermando il giudizio di totale assenza di capacità genitoriali in capo ai ricorrenti, anche all’esito del percorso di sostegno che questi ultimi avevano riferito di avere seguito, aggiungendo che, a livello prognostico, non era possibile stabilire se, e quando, tali capacità avrebbero potuto essere acquisite, con la conseguenza che i tempi si mostravano assolutamente incompatibili con l’esigenza del minore di essere accolto in una famiglia finalmente tutelante, che lo amasse incondizionatamente e che se ne prendesse cura sotto il profilo sia morale che materiale.

Avverso tale sentenza, i genitori hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, mentre il curatore del piccolo V. si è difeso con controricorso, depositando in data 25/09/2021 una relazione dei servizi sociali risalente al mese di febbraio 2021.

I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa delle proprie difese, pervenuta a mezzo PEC il 29/09/2021, con allegata una lettera manoscritta da V.M.G..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4) e art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per avere la Corte d’appello utilizzato argomenti a sostegno dell’adottabilità del minore, tutt’altro che esaurienti, logici e pertinenti.

Con il secondo motivo di ricorso è dedotta, in via gradata, la violazione e/o la falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, artt. 1, 8, 12,15 e 17, dell’art. 2729 c.c., della Convenzione di Strasburgo (resa esecutiva con L. n. 357 del 1974), e degli artt. 29 e 30 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), mediante il semplice richiamo delle norme asseritamente violate.

2. Occorre preliminarmente rilevare l’inammissibilità della produzione documentale, effettuata il 25/09/2021 dal curatore del minore, avente ad oggetto una relazione del mese di (OMISSIS) dei servizi sociali, come pure della missiva allegata alla memoria difensiva dei ricorrenti, pervenuta a mezzo PEC il 29/09/2021.

Come già affermato da questa Corte, infatti, nel giudizio di legittimità possono essere prodotti, dopo la scadenza del termine di cui all’art. 369 c.p.c. e ai sensi dell’art. 372 c.p.c., solo i documenti che attengono all’ammissibilità del ricorso e non anche quelli concernenti l’eventuale fondatezza del medesimo (cfr. Cass., Sez. 3, n. 9685 del 26/05/2020; Cass., Sez. L, n. 10967 del 09/05/2013).

3. E’ inammissibile anche la memoria difensiva dei ricorrenti, pervenuta solo il giorno prima dell’udienza, in violazione del termine previsto dall’art. 378 c.p.c. (cfr. da ultimo, con riferimento alla memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c., Cass., Sez. 3, n. 21777 del 29/08/2019).

4. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

4.1. Com’e’ noto, in virtù della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c. (introdotta dal D.L. n. 83 del 2013, art. 54, comma 1, lett. b), conv. con modif. in L. n. 134 del 2012) non è più consentita l’impugnazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) “per omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, ma soltanto “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la richiamata modifica normativa ha avuto l’effetto di limitare il vizio di motivazione, quale oggetto del sindacato di legittimità, alle fattispecie nelle quali esso si converte in violazione di legge (Cass., Sez. U., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

La riformulazione deve, infatti, essere interpretata alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è divenuta denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

In altre parole, a seguito della riforma del 2012 è scomparso il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma resta il controllo sull’esistenza (sotto il profilo dell’assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta) della stessa, ossia il controllo riferito a quei parametri che determinano la conversione del vizio di motivazione in vizio di violazione di legge, sempre che emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata (v. ancora Cass., Sez. U., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 e, da ultimo, Cass., Sez. 1, n. 13248 del 30/06/2020).

In particolare, il controllo sulla coerenza della motivazione è da riferire ai casi in cui dalla stessa lettura della sentenza si manifesti un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili (v. sempre Cass., Sez. U., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

A tali principi si è uniformata negli anni successivi la giurisprudenza di legittimità, la quale ha più volte precisato che la violazione di legge, come sopra indicata, ove riconducibile alla violazione dell’art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), determina la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) (così Cass., Sez. U., Sentenza n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Cass., Sez. L, Sentenza n. 27112 del 25/10/2018; Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 16611 del 25/06/2018; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017).

4.2. Nel caso di specie, i ricorrenti hanno invocato proprio la nullità appena richiamata.

La censura si incentra sul fatto che “la sentenza impugnata ha confermato la dichiarazione di adottabilità del minore, utilizzando argomenti tutt’altro che esaurienti, logici e pertinenti” (p. 4 del ricorso per cassazione).

Secondo i ricorrenti, la Corte di appello ha ritenuto sussistente lo stato di irreversibile di abbandono del minore, ponendo a fondamento della decisione argomenti che, invece, non avrebbero dovuto essere considerati in grado di dimostrare l’incapacità genitoriale.

La Corte di appello, nel confermare la decisione di primo grado, ha evidenziato di avere disposto visite a sorpresa presso l’abitazione di (OMISSIS), ove ricorrenti avevano riferito di essersi trasferiti per offrire al figlio un migliore ambiente domestico, nella quale, però, non erano stati trovati, aggiungendo di avere disposto una CTU, per verificare l’acquisizione, dopo la pronuncia di primo grado, di adeguate capacità genitoriali da parte degli stessi, all’esito della quale il consulente dell’ufficio ha confermato il giudizio di totale assenza di capacità genitoriali in capo ai ricorrenti, anche all’esito del percorso di sostegno che questi ultimi avevano riferito di avere seguito.

La stessa Corte di appello ha, in proposito, riportato ampie parti della relazione peritale, che hanno descritto le personalità dei ricorrenti e illustrato le ragioni della ritenuta mancata acquisizione di capacità genitoriali (p. 5 e pp. 6-10 della sentenza impugnata), aggiungendo che, a livello prognostico, non era possibile stabilire se, e quando, tali capacità avrebbero potuto essere acquisite e che i tempi si mostravano assolutamente incompatibili con l’esigenza del minore di essere accolto in una famiglia finalmente tutelante, che lo amasse incondizionatamente e che se ne prendesse cura sotto il profilo sia morale che materiale (p. 10 della sentenza impugnata).

I ricorrenti hanno, invece, affermato che le risultanze istruttorie non avevano dimostrato uno stato di irreversibile abbandono del minore da parte dei genitori, dato che non sussistevano situazioni di allarme e urgenza (abusi, maltrattamenti o violenze, condizioni economiche o familiari precarie) e che i genitori non presentavano disturbi, patologie o atteggiamenti disfunzionali della personalità; che l’ascolto del fanciullo, espletato dal CTU, era stato inficiato dal desiderio di quest’ultimo di non deludere le aspettative dei collocatari, che lo aspettavano fuori dalla porta; che, comunque, nessuna domanda era stata a lui posta con espresso riferimento alla vicenda che lo riguardava; che, in tutto questo tempo, il minore non si era mai rifiutato di vedere i genitori; che il CTU non aveva visitato la nuova abitazione, acquistata per ospitare più degnamente il figlio e che, sebbene fosse notorio che la famiglia avesse abitudini di vita tipiche di una realtà contadina oramai superata, le autorità competenti non si erano mai interessate di loro, essendosi il servizio sociale attivato solo dopo che padre aveva chiesto aiuto contro atti di bullismo patiti dal figlio in ambito scolastico; che la valutazione del CTU era insufficiente e non esaustiva, fondata com’era su una osservazione parziale delle dinamiche funzionali dei singoli soggetti (personalità dei genitori) e non sulle dinamiche intrafamiliari (pp. 5-12 del ricorso introduttivo).

E’ evidente che ciò che viene evidenziato dai ricorrenti, non è una illogicità della decisione che emerge dalla lettura della sentenza o la presenza di contraddizioni tra gli argomenti utilizzati e le conclusioni raggiunte, essendo semplicemente criticata la valutazione delle risultanze di causa a cui vengono opposte altre e diverse valutazioni. Ma tali critiche, così come formulate, attengono al merito della vertenza e sono sottratte al giudizio di legittimità.

5. Anche il secondo motivo di impugnazione è inammissibile.

Come di recente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U., n. 23745 del 28/10/2020), l’onere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che devono essere espressamente richiamate, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare al giudice di legittimità compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (v., da ultimo, Cass., Sez. 5, n. 18998 del 06/07/2021).

Nel caso di specie, il motivo di ricorso contiene l’enunciazione delle norme asseritamente violate e, nella parte espositiva riporta il contenuto di alcune di esse, con la mera affermazione della necessità di verificare, nel caso di mancato accoglimento del primo motivo di ricorso, la possibilità di ricondurre la fattispecie alle norme richiamate.

Non vi è alcuna ulteriore specificazione, presentandosi, dunque, il motivo come una generalizzata contestazione della decisione, da ritenersi inammissibile per difetto di specificità.

6. In conclusione, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

7. La statuizione sulle spese di lite, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza.

Parte controricorrente non ha dimostrato che alla data della notifica del controricorso, effettuata l’08/02/2021 (ultima attività difensiva suscettibile di remunerazione), avesse già presentato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

8. Rilevato che il processo, riguardante minori, è esente dal contributo unificato, non si deve dare applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

9. In caso di diffusione, devono essere omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella decisione, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

P.Q.M.

la Corte;

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite sostenute dal controricorrente, che liquida in Euro 3.000.00 per compenso, oltre Euro 200,00 per esborsi e accessori di legge;

dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2022

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA