Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4494 del 24/02/2011

Cassazione civile sez. III, 24/02/2011, (ud. 20/01/2011, dep. 24/02/2011), n.4494

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 34309-2006 proposto da:

CETRA SRL, (OMISSIS), in persona del suo legale rappresentante

pro tempore sig. T.U., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA SAVOIA 33, presso lo studio dell’avvocato VESCUSO GIUSEPPE, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DI PASQUALE ANGELO

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

D’EASS SPA IN LCA, C.G., B.B., C.

L., GENERALI ASSIC SPA, C.M., CA.MA.,

S.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1747/2006 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

Sezione 2^ Civile, emessa il 25/01/2006, depositata il 05/07/2006;

R.G.N. 1078/2003.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/01/2011 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito l’Avvocato SALVATORE BRUCCOLERI (per delega Avvocato GIUSEPPE

VESCUSO);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1 Cetra s.r.l. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Milano C.A., D’Eass s.p.a., B.B. e Assicurazioni Generali s.p.a., per ivi sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti dall’autovettura di sua proprietà nell’incidente verificatosi in data (OMISSIS), allorchè il predetto veicolo, guidato da F.P., percorrendo alla velocità di 120 chilometri all’ora l’autostrada del (OMISSIS), aveva trovato ferma sulla corsia di sorpasso la vettura di proprietà del C. di talchè, per evitarla, era andata a collidere con quella del B., a sua volta ferma sulla corsia di destra e, in parte, su quella di emergenza.

2 Nella contumacia del C., con sentenza del 4 febbraio 2002, il giudice adito rigettò la domanda proposta nei confronti del B. e della sua compagnia assicuratrice; affermò la pari responsabilità del C. e del F. nella causazione dell’incidente, ex art. 2054 cod. civ., per l’effetto condannando il convenuto al pagamento in favore dell’attore della somma di Euro 7.049,64, pari alla metà dei danni subiti dall’autovettura di Cetra;

dichiarò il difetto di legittimazione passiva di D’Eass s.p.a..

3 Su gravame principale di Cetra e incidentale degli eredi di C.A., deceduto nelle more, la Corte d’appello, con sentenza depositata il 5 luglio 2006, ha rigettato la domanda proposta dalla società attrice nei confronti del C. e di D’Eass, condannando la soccombente al pagamento delle spese processuali, tranne quelle relative alla partecipazione al giudizio di D’Eass, integralmente compensate tra le parti.

Avverso detta pronuncia ricorre per cassazione Cetra s.r.l., formulando nove motivi, con pedissequi quesiti, e notificando l’atto a B.B., Assicurazioni Generali s.p.a., C.L., M., G. e Ma., S.A. nonchè D’Eass s.p.a..

Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva.

Il collegio ha raccomandato una motivazione particolarmente sintetica.

4 I motivi di ricorso con i quali la società ricorrente denuncia violazione dell’art. 2054 cod. civ., art. 158 C.d.S. e art. 176 reg.

C.d.S., con riferimento al giudizio di non colpevolezza del B. e alle condizioni in cui lo stesso aveva arrestato la sua autovettura (primo e secondo mezzo); violazione degli artt. 2043 e 2054 cod. civ. nonchè vizi motivazionali, in relazione alla ritenuta addebitabilità dell’incidente alla sola condotta di guida del F., argomentata sulla base delle dichiarazioni delle parti e senza considerare che la manovra dallo stesso praticata aveva evitato la collusione col veicolo del C. (terzo e quarto motivo);

errata valutazione degli elementi di prova, violazione degli artt. 140, 141, 161 e 162 C.d.S. nonchè contraddittorietà della motivazione, con riferimento all’affermata mancanza di colpa del C. nell’eziologia dell’incidente, benchè lo stesso non si fosse comportato in modo da non costituire ostacolo per la circolazione e avesse omesso di segnalare la presenza della sua autovettura sulla corsia di sorpasso (quinto, sesto, settimo e ottavo motivo), mirano a sollecitare una rivalutazione dei fatti e delle prove preclusa in sede di legittimità.

5 Valga al riguardo considerare che la Corte territoriale ha motivato il suo convincimento rilevando: a) che dalla compiuta istruttoria era emerso che il B. si era fermato sulla corsia di emergenza per poter prestare soccorso agli occupanti dell’auto del C. e che questa, a sua volta, si era arrestata su quella di sorpasso, a seguito dello scoppio di uno pneumatico; b) che in tale contesto andava esclusa ogni responsabilità non solo del B., ma dello stesso C., la cui improvvisa fermata era stata determinata da un evento imprevedibile e non fronteggiabile nell’immediatezza con altre manovre di emergenza; c) che la colpa dell’incidente doveva quindi essere addebitata esclusivamente al F., la cui condotta di guida nel determinismo causale dello scontro aveva avuto un rilievo decisivo, sia per la velocità alla quale lo stesso viaggiava, sia per il genere di manovra adottata all’avvistamento dell’ostacolo, ben visibile sul rettilineo autostradale.

6 A giudizio del collegio tale motivazione applica correttamente i principi giuridici che governano la materia ed è immune da vizi, in quanto esente da aporie, da contrasti disarticolanti tra contesto fattuale di riferimento e conclusioni adottate, completa e logicamente congruente: il che rende insindacabile l’apprezzamento del giudice di merito. Si ricorda, in proposito che, in tema di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la valutazione in ordine alla ricostruzione delle modalità di un incidente ed al comportamento delle persone alla guida dei veicoli in esso coinvolti, si concreta in un giudizio di mero fatto, non scrutinabile in sede di legittimità, quando sia adeguatamente motivato (confr. Cass. civ. 10 agosto 2004, n. 15434).

7 Il nono mezzo, col quale la ricorrente lamenta errata valutazione della L. n. 990 del 1969, art. 7.

nonchè mancanza di motivazione, con riferimento alla ritenuta carenza di legittimazione passiva di D’Eass s.p.a., ignora le argomentate ragioni della decisione, perchè la Corte d’appello, proprio partendo dall’assunto che gli eredi del C. avevano dimostrato l’esistenza del rapporto assicurativo con la predetta società, ha ritenuto di dover compensare le spese di giudizio tra il soccombente e la stessa, di talchè neppure si riesce a comprendere di cosa venga ora a dolersi l’impugnante.

Il ricorso è respinto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2011

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