Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4494 del 24/02/2010

Cassazione civile sez. III, 24/02/2010, (ud. 25/01/2010, dep. 24/02/2010), n.4494

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21424/2005 proposto da:

CICOLANI MAURO & FIGLI SRL (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante Sig. C.M. elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA C. COLOMBO 117, presso lo studio dell’avvocato ASCENZI

GUIDO, rappresentato e difeso dall’avvocato BONURA Angelo con studio

in 67100 L’AQUILA Via Cimino, 21 con delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CIGNA INSURANCE COMPANY OF EUROPE S.A. ora ACE EUROPEAN GROUP,

elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 7 6, presso

lo studio dell’avvocato MACCALLINI Carlo, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato TEGLIO GIORGIO con delega in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 232/2005 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

emessa il 15/02/2005; depositata il 07/04/2005; R.G.N. 807/2001;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

25/01/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito l’Avvocato RICCARDO LOPARDI (per delega Avv. CARLO MACCALLINI);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI Domenico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel febbraio del 1985 la Vifan s.p.a. affidò alla ditta Mauro Cicolani un trasporto di merce (52 bobine di film polipropilenico) destinata alla Porta Imballaggi Flessibili s.p.a..

Il carico fu preso in consegna dal C. e caricato su un autocarro condotto dall’autista R.B., a cui il C. aveva affidato il trasporto, accompagnato dal passeggero I. F..

La merce non giunse mai a destinazione perchè durante il trasporto si verificò un incidente nel corso del quale decedette il passeggero I..

L’autocarro ed il carico furono affidati in custodia giudiziale alla Tomassoni srl.

L’autista R.B. fu imputato di omicidio colposo per aver provocato il decesso del passeggero I.. Il R. patteggiò la pena (sent. del 28.9.1995, n. 104 della Pretura Circondariale di Pesaro).

Con citazione del 1996 la Cigna Italy s.r.l. (nella qualità di cessionaria dei diritti della sua assicurata Vifan s.p.a. verso i responsabili del danno), surrogatasi alla stessa Vifan avendola indennizzata, conveniva in giudizio C.M. chiedendone la condanna, quale vettore responsabile, al risarcimento dei danni subiti dalla merce trasportata.

C. si costituì in giudizio eccependo che il danno era derivato dal comportamento dell’autista per il quale il Pretore di Pesaro aveva pronunciato condanna. Il convenuto chiamava quindi in causa, per manleva, sia il proprio assicuratore Lloyd Adriatico, sia l’autista R.B., il quale a sua volta chiamò in causa il T. custode, dopo il sinistro, della merce trasportata.

Il Tribunale di l’Aquila, con sentenza del 10.11.2000, n. 818 dichiarava la responsabilità ex art. 1693 c.c., di C.M. per l’avaria della merce condannandolo all’integrale risarcimento dei danni a favore della Cigna Italy srl; condannava l’autista R. B. al pagamento in favore della ditta Mauro Cicolani dell’importo di L. 66.761.176; rigettava le domande proposte dalla ditta Cicolani contro il Lloyd Adriatico e da R.B. contro la Tomassoni.

La ditta Cicolani Mauro & Figli snc (nella quale era stata conferita la ditta Cicolani Mauro), proponeva appello con citazione notificata alla Cigna Italy srl.

L’appellata Cigna costituendosi resisteva al gravame eccependone l’inammissibilità e proponeva appello incidentale.

La Corte d’Appello di l’Aquila, con sentenza del 15.2.2005, n. 232, rigettò l’appello principale; dichiarò inammissibile la domanda subordinata di nullità del contratto; in accoglimento dell’appello incidentale e in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto confermava, dichiarò che la responsabilità per la perdita del carico oggetto di causa era da imputare alla colpa grave del vettore e, per esso del suo dipendente; condannò l’appellante a pagare all’appellata Cigna Italy srl le spese del grado.

Proponeva ricorso per cassazione la Cicolani Mauro & Figli srl.

Resisteva con controricorso la Ace European Group (già Ace Insurance, già Cigna Italy).

Diritto

MOTIVI

Il primo ed il terzo motivo, strettamente connessi, devono essere congiuntamente esaminati. Con il primo motivo in particolare parte ricorrente denuncia “Violazione e/o falsa applicazione di legge:

artt. 651 e 444 c.p.p. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”; con il terzo “Violazione e/o falsa applicazione di legge: art. 445 c.p.p., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Si afferma in tali motivi che in caso di patteggiamento è esclusa la possibilità di far valere la relativa sentenza in sede civile dove il giudice ha il potere-dovere di procedere ad un autonomo e nuovo accertamento dei fatti al fine di stabilire la responsabilità o meno del convenuto. E si aggiunge che alla luce delle nuove regole processuali, e soprattutto del nuovo principio ispiratore di autonomia dei giudizi civile e penale, al giudice civile compete l’autonomo potere di accertare i fatti e di emanare la relativa pronuncia senza alcun vincolo di pregiudizialità.

I motivi sono infondati.

La sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. costituisce infatti un importante elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l’imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione. Pertanto la sentenza di applicazione di pena patteggiata, pur non potendosi configurare come sentenza di condanna, presupponendo pur sempre una ammissione di colpevolezza, esonera la controparte dall’onere della prova (Cass., sez. un., 31 luglio 2006, n. 17289).

Con il secondo si denuncia: “Insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”.

Sostiene parte ricorrente che il giudice di Appello ha errato non solo nel prendere in considerazione circostanze e fatti che non dovevano avere rilevanza nel giudizio civile, ma ha anche male interpretato alcuni di essi affermando che dagli atti provenienti dal patteggiamento emergevano elementi sufficienti a dimostrare la colpevolezza della ricorrente. Infatti non sono state valorizzate alcune circostanze a favore del conducente dell’autotreno.

Anche questo motivo deve essere rigettato.

L’art. 360 c.p.c., n. 5, non conferisce infatti a questa Corte il potere di riesaminare il merito della causa, ma consente il solo controllo, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, delle valutazioni compiute dal Giudice d’appello al quale soltanto spetta l’individuazione delle fonti del proprio convincimento, valutando le prove, controllandone la logica attendibilità e la giuridica concludenza. Il ricorrente C., pur denunciando una deficiente motivazione della sentenza di secondo grado, sollecita invece a questa Corte una nuova valutazione delle risultanze di fatto e mostra di mirare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo giudizio di merito.

In conclusione, per tutte le ragioni che precedono, il ricorso deve essere respinto con condanna di parte ricorrente alle spese del processo di cassazione che si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del processo di cassazione che liquida in Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2010

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