Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4494 del 22/02/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 4494 Anno 2013
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: MELONI MARINA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DIEGO ESPOSITO, elettivamente domiciliato

Via mariQ ;Javini

prd550 lo Studio

Egidio Romagna rappresentato

in Roma

dell’Avv.to

e diteso dall’Avv.to

Rosario Marsico per delega a margine del ricorso

2.09
• kt;

– ricorrente –

Contro

AGENZIA DELLE ENTRATE elettivamente

domiciliata in

Roma Via dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura
Generale dello Stato
-controricorrente

Data pubblicazione: 22/02/2013

avverso la sentenza n.137/94/2006 della Commissione
Tributaria regionale della Campania depositata in
data 3/7/2006 con la quale era stato rigettato il
ricorso proposto da Esposito Diego avverso la
decisione della Commissione Tributaria provinciale

udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 12/11/2012 dal Consigliere
dott.ssa Marina Meloni; udito l’Avv.to dello Stato
Massimo Btxchetti; udito L1 P.M. in persona del
Sostituto Procuratore generale Dott. Del Core
Sergio che ha concluso per il rigetto del ricorso
proposto da Esposito Diego.

Svolgimento del processo

L

Il Comando di Brigata della Guardia di
Finanza di Porto San Giorgio effettuava una
verifica fiscale in data 11/3/2002 presso
un’agenzia internazionale di raccolta di scommesse
SSP International Sports BetLing, al fine di
accertare un’attività illecita di scommesse con
Bookmakers inglesi su eventi calcistici nazionali
soggetti a monopolio di stato, ed acquisiva
documentazione bancaria e postale relativa al

2

di Napoli 714/25/2004;

periodo 1/]/2996-1/12/2000 tacente capo ad una
pluralità di. persone, tra cui Esposito Diego.
La

documentazione

bancaria

rinvenuta

presso

l’Agenzia veniva trasmessa alla G.diF. di Giugliano
che, a sua volta, effettuava un accesso presso il

intestato al ricorrente,

redigeva un prospetto

sintetico in cui elencava versamenti e prelevamenti
registrati

sul conto corrente,

poi trasmesso

all’Agenzia delle Entrate di Napoli. Quest’ultima
notificava avviso di accertamento relativo ad IVA
per l’importo complessivo di 20.500,00 curo circa,
per l’anno 1997, avverso

quale il ricorrente

Esposito Diego proponeva ricorso chiedendone
l’annullamento e lamentando, tra l’altro, che non
era stata allegata la documentazione bancaria
relativa all’Agenzia SSP International Sports
Betting raccolta dalla Guardia di Finanza di Porto
San Giorgio.
La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli,
con sentenza nr.714/25/200A rigettava il ricorso.
A

seguito

di

ricorso

del

contribuente,

la

Commissione Tributaria regionale della Campania
pronunciava sentenza nr.137/44/06 depositata in
data 3/7/2006 di rigetto in mancanza di elementi e

Banco di Napoli, ove era aperto un conto corrente

giustificazioni da parte del contribuente in ordine
ai versamenti e prelevamenti effettuati sul suo
conto corrente equiparati dall’Ufficio ai ricavi
conseguiti nella propria attività d’impresa.
Avverso tale decisione il contribuente ha

motivi. Resisteva con controricorso l’Agenzia delle
Entrate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

l) Con il primo motivo il contribuente denuncia
violazione e falsa applicazione dell’art. 7
Legge 212/2000 nonché omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione su un fatto
decisivo della controversia in relazione
all’art. 360 c.1 n.3 e 5 cpc in quanto la CTR
affermava erroneamente, senza indicare ed
illustrare i motivi, che il ricorrente aveva
svolto attività commerciale di raccolta di
scommesse, neri considerando che le scommesse
poste in essere dall’Esposito erano invece
effettuate a titolo personale.
2) Con il secondo motivo il ricorrente denuncia
violazione e falsa applicazione dell’art. 7

4

presentato ricorso per cassazione con cinque

Legge 212/2000 nonché omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione

su un tatto

decisivo della controversia

in relazione

all’art. 360 c.1 n.3 e 5 cpc perché, né al
processo verbale redatto dalla Guardia di
di

Ciugllano,

all’avviso

di

accertamento era stata allegata la
documentazione bancaria trasmessa dalla G.d.F.
di Porto San Giorgio, che avrebbe
eventualmente dimostrato quali e quanti
movimenti bancari riscontrati sul c/c del
ricorrente si riferivano alle giocate
effettuate via interne: tramite l’agenzia SSP
International Sports Betting e se gli stessi
si riferivano o meno ad attività commerciale.
3) Con il terzo motivo Li ricorrente denuncia
violazione e falsa applicazione dell’art.51
DPR 633/72 ed art. 10 DPR 633/1972 nonché
omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione

su un fatto decisivo della

controversia in relazione all’art. 360 c.1 n.3
cpc perché in ogni. caso l’attività
commerciale di raccolta di scommesse su eventi
sportivi è esente da IVA ex art. 10 comma 1
lett.7 DPR 633/72 e pertanto nessuna imposta

Finanza

IVA poteva essere richiesta al ricorrente sia
sui versamenti che sui prelevamenti.
4) Con il quarto motivo i2 ricorrente denuncia
violazione e falsa applicazione dell’art.6

l’art.

1(/12/1997 or.

471 che sostituisce

41 c.6 DPR 633/72 nonché omessa,

insufficiente e contraddittoria motivazione
su un fatto decisivo della controversia in
relazione all’art. 360 c.1 n.3 e 5 cpc perché
l’Ufficio ha assoggettato ad IVA non solo
versamenti ma anche i prelevamenti riscontrati
sul C/c bancario intestato al ricorrente.
5) Con il quinto motivo il ricorrente denuncia
violazione e falsa applicazione del principio
della capacità contributiva previsto dall’art.
53 della Costituzione in relazione all’art.
360 c.1 0.3 e 5 cpc in guanto l’Ufficio ha
considerato “maggiori ricavi non dichiarati”
sia le somme che risultano versate sul suo
conto corrente,

sia quelle che risultano

prelevate, mentre tali somme non devono essere
sommate in quanto, a fronte di ricavi non
registrati
sostenuti

(versamenti),
(prelevamenti)

presunti ricavi.

vi sono

costi

per conseguire

D.Lgs

6) Il Primo ed il quarto motivo possono essere
trattati congiuntamente in quanto attinente a
medesime questioni.

P

tale proposito occorre

considerare che in tema di IVA, qualora a
seguito di accesso presso le aziende di

n. 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,
risulti l’esistenza di un’eventuale attività
occulta (Impresa, arto o professione),
“incombe al contribuente 7’onere di dimostrare
che i movimenti bancari che non trovano
giustificazione sulla base delle sue
dichiarazioni non sono fiscalmente _rilevanti,”

mentre l’utilizzazione dei dati acquisiti non
è subordinata alla prova che il contribuente
eserciti attività commerciale d’impresa o di
lavoro autonomo: in f atti, i medesimi possono
essere utilizzati sia per dimostrare
l’esistenza di un’eventuale attività occulta
(impresa, arte o professione), sia per
quantificare il reddito ricavato da tale
attività. (Cass. V sezione, nr. 21132 del
13/10/2011.) Più in particolare Lri m ate.r CIL

pl.Ea

la Corte ha affermato che “In tema di

accertamento delle imposte sui redditi, l’art.

7

credito, al sensi dell’art. 51, secondo coma,

32, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
prevede una presunzione legale in base alla
quale sia i prelevamenti che i versamenti
operati su conti correnti bancari vanno
imputati a ricavi e a fronte della quale il

normativo e per i principio di libertà dei
mezzi di prova, può fornire la prova contraria
anche attraverso presunzioni semplici, da
sottoporre comunque ad attenta verifica da
parte del giudice,

quale è tenuto a

individuare analiticamente ‘ fatti noti dai
quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni
indizio (purché grave, preciso e concordante)
ai movimenti bancari contestati, il cui
significato deve essere apprezzato nei tempi,
nell’ammontare e nel contesto complessivo,
senza ricorrere ad affermazioni apodittiche,
generiche, sommarie o cumulative. (Sez. 3,
Sentenza n. 25502 del 30/11/2011). Nella
fattispecie risulta accertato dai giudici di
merito, sulla base della documentazione
bancaria acquisita, il carattere abituale e
professionale dell’attività svolta sulla base
delle movimentazioni bancarie rilevate e della

contribuente, in mancanza di espresso divieto

mancanza

di

prova contraria offerta dal

contribuente, elementi che legittimano le
presunzioni legali di cui all’art.32 d.P.R. 29
settembre 1973, n. 600 cui rinvia la sentenza
della CTR della Campania e comportano il

7) In ordine al secondo motivo di ricorso, è vero
che, a partire dalla Legge n. 212/2000,
stato affermato il principio – art. 7 – che
ove

nella

motivazione

dell’avviso

di

accertamento sia fatto riferimento ad altro
atto non conosciuto ne previamente ricevuto
dal contribuente, questo deve essere allegato
all’avviso di accertamento e deve riprodurre
il contenuto essenziale dell’atto richiamato,
ovvero recare in allegato

L’atto stesso.

Tuttavia nella fattispecie il motivo non può
essere

accolto

in

quanto

difetta

di

autosufficienza. Infatth il ricorrente avrebbe
dovuto riportare nel ricorso la motivazione
dell’avviso di accertamento e mettere in grado
questa Corte di valutare se tale motivazione
sia stata adeguata e sufficiente a rendere
possibile al contribuente svolgere le proprie
difese e conoscere le ragioni che legittimano

9

rigetto dei motivi di ricorso.

l’Ufficio a procedere. Soie conoscendo la
motivazione integrale dell’avviso di
accertamento notificato è possibile alla Corte
valutare la necessità per il ricorrente di
conoscere la documentazione bancaria acquisita

e del relativo verbale, e la sua eventuale
rilevanza e ciò in guanto tale documentazione
potrebbe essere stata menzionata nell’avviso
solo occasionalmente e l’avviso potrebbe
contenere una motivazione di per sé già
sufficiente ed esaustiva anche in mancanza di
qualsiasi riferimento concreto alla
documentazione bancaria.
8) In ordine al terzo motivo di ricorso rileva
il Collegio che lo stesso appare inammissibile
in quanto trattasi di motivo nuovo, sollevato
per la prima volta in grado di appello e
pertanto precluso ex art. 57 D.Lgs 546/1992
come si evince chiaramente dallo stesso
ricorso introduttivo davanti alla Corte di
Cassazione nel quale a pagina 4 il ricorrente
Diego Esposito elenca analiticamente i motivi
di ricorso davanti alla CTP in numero di tre
ed i motivi di ricorso davanti alla CTR in

lo

dalla Guardia di Finanza di Porto San Giorgio

numero di sei (vedi pagine 4 e 5 del ricorso
per cessazione).
9) In ordine al quinto motivo di ricorso occorre
evidenziare che il ricorrente non ha mai
fornito alcuna prova in merito all’origine

suo conto corrente mentre spetta proprio al
contribuente fornire la prova contraria
liberatori& che consenta di superare la
presunzione di cui all’art. 32 DPR 29/9/1973
nr. 600 (richiamato dall’art. 51 DPR
26/10/1972 nr. 633) secondo cui i versamenti
ed i prelevamenti eseguiti sui propri conti
correnti bancari siano imputati all’attività
di impresa del medesimo e tale prova non può
essere meramente generica ma deve essere
specifica in relazione ad ogni singola
operazione Cass. 16251 del 4/5/2007). In
particolare è stato affermato che “in tema di
accertamento delle imposte sui redditi, l’art.
32, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
prevede una presunzione Jegale in base alla
quale sia 1

prelevamenti che i versamenti

operati su conti correnti bancari vanno
imputati a ricavi

e a fronte della quale il

delle movimentazioni bancarie riscontrate sul

contribuente, in mancanza di espresso divieto
normativa e per il principio di libertà dei
mezzi di prova, può fornire la prova contraria
anche attraverso presunzioni semplici, da
sottoporre comunque ad attenta verifica da

individuare analiticamente i fatti nati dai
quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni
indizio (purché grave, precisa e concordante)
ai movimenti bancari contestati, il cui
significato deve essere apprezzato nei tempi,
nell’ammontare e nel contesto complessivo,
senza ricorrere ad affermaziont apodittiche,
generiche, sommarie o cumulative.( Sez. 5
Sentenza n. 25502 del 30/11/2011).
10)

11

ricorso deve

essere respinto con

condanna alle spese del ricorrente.

La Corte di Cassazione,
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese che si liquidano in euro
2.500,00 per compensi oltre spese prenotate a

debito.

12

parte del giudice, il quale è tenuto a

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. 3i

– r‘.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
V sezione civile il 12/11/2012
Il Presidente

Il consigliere estensore

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