Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4494 del 21/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/02/2017, (ud. 15/12/2016, dep.21/02/2017),  n. 4494

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12189-2015 proposto da:

D.S.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALDINIEVOLE

11, presso lo studio dell’avvocato ESTER FERRARI MORANDI, che la

rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dagli Avvocati MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI,

EMANUELA CAPANNOLO giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10426/2014 del TRIBUNALE, di ROMA del

05/11/2014, depositata il 05/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/12/2016 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES;

udito l’Avvocato MAURO RICCI, difensore del controricorrente, che

insiste per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Con sentenza depositata il 5 novembre 2014 il Tribunale di Roma – a seguito di consulenza tecnica espletata nell’ambito del giudizio di merito instaurato ex art. 445 bis c.p.c., comma 6, – rigettava il ricorso di D.S.A. inteso al riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento e condannava la ricorrente al pagamento delle spese di lite nonchè a quelle della espletata consulenza, avendo rilevato che non aveva reso correttamente la dichiarazione di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, conv. in L. 24 novembre 2003, n. 326, in quanto la medesima riguardava i redditi dell’anno 2010 a fronte di un ricorso depositato nel 2013.

Per la cassazione di tale decisione nella parte relativa alla statuizione sulle spese la D.S. propone ricorso affidato ad un unico motivo. L’INPS resiste con controricorso.

Con l’unico motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) per non avere il giudice del merito rilevato che la D.S. aveva reso la dichiarazione prevista dal menzionato art. 152 nella novellata formulazione.

E’ stata depositata relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. in cui viene proposto l’accoglimento del ricorso.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

Osserva il Collegio, in dissenso con la proposta contenuta nella relazione ex art. 380 bis c.p.c., che il ricorso è manifestamente infondato.

Come più volte affermato da questa Corte, la nuova normativa, pur essendo diretta ad evitare e punire più efficacemente gli abusi, tuttavia, avuto riguardo anche ai peculiari connotati pubblicistici che caratterizzano le controversie in argomento, non impone all’interessato di formulare la dichiarazione sostitutiva di certificazione in oggetto secondo uno schema rigido e predeterminato per legge, così come non gli richiede di rinnovare la suddetta dichiarazione in tutti i diversi gradi del processo: è sufficiente adempiere l’onere autocertificativo con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado salvo restando comunque, fino all’esito definitivo del processo, l’impegno di comunicare le variazioni reddituali eventualmente rilevanti (da ultimo; Cass. 3 agosto 2016 n. 161312; Cass. 25 luglio 2016 n. 15273).

Resta, ovviamente, salva l’applicabilità delle sanzioni penali indicate nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 76 ma va anche tenuto presente che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 79, comma 3, il giudice procedente può sempre richiedere all’interessato – a pena della inammissibilità dell’istanza – di produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto indicato.

Ciò vale, ovviamente, anche rispetto al silenzio tenuto sulle sopravvenute variazioni reddituali rilevanti, visto che l’impegno a darne comunicazione è comunque sussistente, perchè prescritto per legge, anche se non è necessario farne esplicita menzione nella autocertificazione iniziale.

Il contenuto della dichiarazione è stabilita dall’art. 152 disp. att. c.p.c. e, in particolare, la medesima deve riguardare l’anno precedente quello di instaurazione del giudizio.

Orbene, nel caso in esame, al ricorso di primo grado è stata allegata dichiarazione sottoscritta dal ricorrente di aver percepito nell’anno 2010 un reddito compatibile con l’esonero dal pagamento delle spese ai sensi del D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, mentre detta dichiarazione avrebbe dovuto riguardare l’anno precedente alla instaurazione del giudizio, ovvero l’anno d’imposta 2012.

Ne consegue che correttamente il Tribunale ha ritenuto insussistenti le condizioni per tenere la ricorrente soccombente indenne dall’obbligo di rifonderle.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

1,e spese del presente giudizio di legittimità vanno dichiarate irripetibili alla luce della dichiarazione resa, questa volta correttamente, ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c. dalla D.S. nel ricorso per cassazione.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (legge di stabilità 2013). Tale disposizione trova applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent n. 3774 del 18 febbraio 2014). Inoltre, il presupposto di insorgenza dell’obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).

PQM

La Corte, rigetta il ricorso; dichiara non ripetibili le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2017

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