Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4494 del 19/02/2021

Cassazione civile sez. I, 19/02/2021, (ud. 22/01/2021, dep. 19/02/2021), n.4494

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26803/2016 proposto da:

C.P.M.A., elettivamente domiciliato in

Roma, Via G. Ferrari n. 2, presso lo studio dell’avvocato Battaglia

Francesco, rappresentato e difeso dall’avvocato Valente Stefania,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.V., elettivamente domiciliata in Roma, Via Udine n. 5,

presso lo studio dell’avvocato Morinello Laura, rappresentata e

difesa dall’avvocato Ponzio Feliciana, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 141/2016 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 18/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/01/2021 dal Cons. Dott. IOFRIDA GIULIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Caltanissetta, con sentenza n. 141/2016, depositata in data 18/5/2016, ha confermato la decisione di primo grado, che aveva, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto nel (OMISSIS) tra C.P.M. e S.V., affidato congiuntamente ai coniugi la figlia minore Ch., con domiciliazione della stessa presso la madre, cui era assegnata la casa coniugale, con obbligo per il marito di corrispondere alla S. la somma mensile di Euro 300,00, a titolo di assegno di divorzio, e di Euro 450,00, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre la metà delle spese straordinarie.

In particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto che il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio si poteva desumere dal reddito percepito dal marito, dal momento che la moglie non aveva mai lavorato, e dal fatto che i coniugi vivevano in alloggio di proprietà e che non era dimostrato un rifiuto della moglie a cercare un lavoro; inoltre, non era provato, per quanto qui interessa, che il solo C. sostenesse le spese condominiali della casa coniugale di proprietà dello stesso ma assegnata alla moglie, non poste a suo carico, o le spese straordinarie della figlia, ripartite, secondo la decisione del Tribunale, in parti uguali tra i coniugi; doveva essere mantenuto l’importo dell’assegno divorzile e di mantenimento della figlia minore, considerate, per quest’ultima, le esigenze correlate all’età ed alla frequenza della scuola elementare.

Avverso la suddetta pronuncia, C.P.M. propone ricorso per cassazione, notificato il 15-18/11/2016, affidato a due motivi, nei confronti di S.V. (che resiste con controricorso).

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, L. n. 898 del 1970, art. 5, in relazione ai criteri per la determinazione dell’assegno di divorzio e per il riparto dell’onere della prova, non essendosi tenuto conto del tenore di vita goduto dai coniugi durante la convivenza (essendo il C. operaio con reddito di Euro 1.400,00 mensili netti e proprietario di unico immobile, acquistato prima del matrimonio, adibito a casa coniugale ed assegnato alla moglie), nè di una verifica compiuta dell’inadeguatezza dei mezzi della moglie, in rapporto alla sua capacità di trovare un lavoro; con il secondo motivo, si lamenta poi, in relazione al rigetto anche della domanda subordinata di riduzione dell’assegno di mantenimento del coniuge e della figlia minore, sia la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, art. 115 c.p.c., artt. 155 e 156 c.c., sia l’insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso, rappresentato dal vantaggio economico per il coniuge assegnatario della casa coniugale e dalla scelta, assunta di comune accordo dai coniugi, di fare frequentare una scuola privata alla figlia (essendosi addossato l’onere esclusivamente sul padre).

2. La prima censura è infondata.

Il ricorrente si duole del fatto che la Corte d’appello non abbia vagliato il presupposto del riconoscimento dell’assegno della L. n. 898 del 1970, ex art. 5, comma 6, come modificato dalla L. n. 74 del 1987, costituito dalla inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente l’assegno e dall’impossibilità dello stesso di procurarseli per ragioni oggettive.

Questa Corte, a Sezioni Unite, con la recente sentenza n. 18287/2018, ha chiarito, con riferimento ai dati normativi già esistenti, che: 1) “il riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonchè di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto”; 2) “all’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell’autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate”; 3) “la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnata dal legislatore all’assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi”.

La Corte d’appello ha compiuto una corretta valutazione del presupposto del riconoscimento dell’assegno, dando rilievo all’accertamento operato dal giudice di merito in ordine “alla disparità reddituale in favore della S.”, emergente dalle risultanze delle dichiarazioni dei redditi del C., operaio con contratto di lavoro a tempo indeterminato, e dallo stato di disoccupazione della S..

Non vi è stata dunque violazione dell’art. 5, comma 6 L. Div., avendo la Corte d’appello, valutate le risultanze istruttorie, ritenuto che vi fosse un divario delle condizioni economiche dei due coniugi e l’inadeguatezza dei mezzi a disposizione della S., per la quale non risultava dimostrato che avesse rifiutato occasioni di lavoro.

3. Il secondo motivo è inammissibile.

Invero, in tema di valutazione delle risultanze probatorie in base al principio del libero convincimento del giudice, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità (Cass. 14627/2006; Cass. 24434/2016; Cass. 23934/2017).

E’ opportuno evidenziare che l’onere probatorio, per entrambe le parti, nei giudizi in tema di assegno divorzile può essere alleggerito allorchè alcune circostanze possano ritenersi acquisite, senza la necessità di specifica prova, attraverso tre meccanismi concorrenti tra di loro: la mancata contestazione, ad opera della controparte, di fatti specificamente esposti (art. 115 c.p.c., comma 1), il ricorso a fatti notori (art. 115 c.p.c., comma 2), il richiamo a presunzioni semplici (art. 2729 c.c.).

Nella specie, il giudizio espresso dalla Corte di merito risulta corretto anche alla luce dell’orientamento espresso dalle Sezioni Unite nel 2018, essendosi dato rilievo alla funzione principalmente assistenziale dell’assegno divorzile, sebbene in concorso con quella perequativa e compensativa (cfr. Cass. 21926/2019), a fronte dell’accertata disparità economica tra i coniugi successivamente allo scioglimento del vincolo, della durata non breve del matrimonio e, quanto, alla richiedente l’assegno, della condizione di disoccupazione e, implicitamente, della sua oggettiva difficoltà di procurarsi un lavoro, per le condizioni di età e personali.

Anche quanto alla casa coniugale, di proprietà del marito, essa è stata assegnata alla S. solo in quanto genitore collocatario della figlia minore e la Corte di merito ha ritenuto indimostrata la circostanza relativa al carico delle spese condominiali sul solo C..

Quanto poi al contributo per la figlia minore, la censura non è pertinente al decisum, avendo la Corte rilevato che le spese straordinarie (essenzialmente quelle relativa a scuola privata cui essa è stata iscritta) vanno ripartite tra i genitori in parti uguali e non ricadono quindi, come lamentato, solo sul padre.

Il vizio motivazionale non è formulato alla luce della nuova articolazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

4. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto che il processo risulta esente.

PQM

La Corte respinge il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.000,00,00, a titolo di compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonchè al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.

Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA