Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4494 del 11/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2022, (ud. 20/01/2022, dep. 11/02/2022), n.4494

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20823-2021 proposto da:

PREALUX s.r.l. unipersonale, elettivamente domiciliata in Roma, via

degli Scipioni, 268, presso l’avvocato Andrea Reggio d’Aci, che la

rappresentata e difende anche disgiuntamente con gli avvocati

Barnaby Dosi e Stefano Dell’Orto;

– ricorrente –

contro

R&D SICUREZZA s.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato

Michele Pratelli, del Foro di Pesaro;

– controricorrente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del 22 luglio 2021

del Tribunale di Bergamo;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/01/2021 dal consigliere Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO

1. La società Prealux unipersonale ha proposto ricorso per regolamento di competenza nei confronti dell’ordinanza emessa il 22 luglio 2021 dal giudice del tribunale di Bergamo all’esito dell’udienza del 15 luglio 2021 nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dall’odierna ricorrente.

2. Per meglio inquadrare i fatti di causa, occorre dare conto che la società Prealux e la società R&D Sicurezza s.r.l. avevano sottoscritto il 10 febbraio 2020 avanti al Notaio G.G. di Brescia un accordo negoziale denominato “contratto di affitto d’azienda commerciale” con cui prevedevano la concessione in affitto alla Prealux dell’azienda posta in (OMISSIS) (Va) per il canone anno di Euro 36.000,00, computato tenendo debitamente conto del contratto nel suo complesso.

2.1. L’accordo contrattuale prevedeva infatti che dall’affitto aziendale restassero esclusi tutti i beni mobili giacenti nel c.d. magazzino prodotti di R&D Sicurezza ubicato presso il capannone di (OMISSIS), comprensivo di prodotti finali e di singoli componenti necessari per la fabbricazione dei prodotti finiti. Per tali beni l’accordo contrattuale prevedeva il riconoscimento da parte della R&D Sicurezza alla Prealux della facoltà di acquistarli per tutta la durata del contratto, secondo un prezzario allegato al contratto.

2.2. In definitiva l’accordo riguardava un’operazione commerciale complessa cui si accompagnava la previsione di una clausola di competenza territoriale esclusiva del Tribunale di Milano.

3. Tanto premesso in ordine al rapporto contrattuale esistente fra le parti, R&D notificava in data 16/12/2020 a Prealux un decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale di Bergamo per il pagamento di Euro 156.895,08 a fondamento del quale erano state allegate le fatture emesse dal R&D per asseriti prelievi di materiale elettrico ed illuminante prelevato da Prealux dal magazzino di R&D in esecuzione del contratto inter partes, art. 9.

4. Avverso detto decreto ingiuntivo Prealux proponeva opposizione lamentando, innanzitutto, l’incompetenza territoriale del tribunale di Bergamo in favore di quello di Milano in forza della clausola contrattuale n. 14.02.

4.1. Inoltre, l’opponente deduceva come era stato utilizzato ai fini della vocatio in ius il foro generale delle persone giuridiche, avendo Prealux sede nel circondario del tribunale di Bergamo, il che rendeva conseguentemente inapplicabile l’art. 447 bis c.p.c., in relazione alle prestazioni considerate nelle fatture emesse e poste a fondamento del ricorso monitorio. Ancora, l’opponente aveva allegato che a causa delle reciproche contestazioni sulla reale consistenza del magazzino prodotti e sui pretesi prelievi addebitati unilateralmente a Prealux, aveva introdotto avanti al tribunale di Milano una causa per l’accertamento (anche negativo) della consistenza ed effettivo valore dei beni presenti nel magazzino nonché sul reale e concreto rapporto di dare/avere tra le parti rispetto alle compravendite di beni mobili che si potevano ritenere effettivamente perfezionate fra le parti alla data di stipula del contratto ed alla successiva presa in consegna dell’azienda.

4.2. Tale circostanza dava sostanza all’ulteriore eccezione di continenza delle due cause pure formulata dall’opponente ex art. 39 c.p.c., comma 2, con conseguente incompetenza del tribunale di Bergamo successivamente adito.

5. Nel giudizio di opposizione si costituiva l’opposta R&D che eccepiva in via preliminare la tardività dell’opposizione proposta con atto di citazione anziché con ricorso, in ragione dell’applicabilità dell’art. 447 bis c.p.c., per essere l’editio actionis intervenuta con l’iscrizione della causa a ruolo successivamente allo spirare del termine per l’opposizione.

6. Alla prima udienza del 12 maggio 2021 le parti insistevano nelle rispettive domande ed eccezioni e, a seguito di richiesta di termine, il giudice concedeva termine per memorie e successivo termine per repliche, rinviando all’udienza del 15/7/2021 “per la discussione sulle questioni oggetto della presente udienza e in particolare sulla concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo.

7. All’udienza del 15/7/2021 l’opponente, ritenuta la legittimità del rito ordinario e della tempestività dell’opposizione nonché in accoglimento delle eccezioni e domande pregiudiziali, chiedeva dichiararsi la nullità e/o revoca del decreto ingiuntivo per incompetenza ex art. 28 c.p.c., del tribunale di Bergamo, in forza di competenza esclusiva del tribunale di Milano già previamente adito, in ragione della continenza. In estremo subordine chiedeva respingersi la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per le ragioni argomentate nella citazione e nella replica autorizzata mancando la prova dei prelievi dei beni e in ogni caso deducendo dei controcrediti compensabili. Da ultimo l’opponente specificava che la sede dell’azienda era in (OMISSIS) (VA). 7.1. L’opposta riportandosi agli scritti difensivi depositati, insisteva per la decisione sull’eccezione di inammissibilità dell’opposizione per tardività della stessa, essendo palese che trattasi di contratto di affitto d’azienda, ed in subordine per la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, sostenendo trattarsi di domanda fondata allo stato degli atti.

8. Il giudice si riservava e il 22/7/2021 scioglieva la riserva con ordinanza del seguente tenore letterale: Il giudice, a scioglimento della riserva, rilevato che il tenore della domanda introdotta con il ricorso per d.i. afferma quale titolo fondante della pretesa monitoria un contratto d’affitto d’azienda; rilevato che dunque deve applicarsi l’art. 447 bis c.p.c., con tutte le conseguenze indicate da parte opposta (sia in ordine alla nullità della clausola derogatoria della competenza sia in ordine alla tempestività dell’opposizione); pqm concede la provvisoria esecuzione del d.i. opposto; rinvia per la prosecuzione della trattazione al 13/10/2021 ore 10.30″.

9. Avverso detta ordinanza Prealux ha proposto ricorso per regolamento di competenza notificato in data 2/8/2021 articolando tre motivi di ricorso, cui resiste con memoria la società R&D Sicurezza.

10. Dovendo il procedimento essere trattato ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., è stata fatta richiesta al Pubblico Ministero presso la Corte di formulare le sue conclusioni ed all’esito del loro deposito ne è stata fatta notificazione unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale -.

11. Il P.M. ha concluso per la declaratoria di inammissibilità della proposta istanza di regolamento.

12. La ricorrente ha depositato memoria.

13. Preliminarmente osserva il collegio che il ricorso per regolamento di competenza proposto da Prealux e’, diversamente da quanto sostenuto dal P.M. nelle conclusioni rassegnate e dalla resistente, ammissibile.

13.1. E’ noto che l’ammissibilità del regolamento di competenza è subordinata, anche dopo la novella di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, in relazione alla forma della decisione sulla competenza (da adottarsi, ora, con ordinanza anziché con sentenza), alla circostanza che il provvedimento del giudice adito (nella specie monocratico), che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé sia preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l’idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sé, la suddetta questione (cfr. Cass. Sez. un. n. 20449/2014; Cass. n. 1615/2017; Cass. n. 14223/2017; Cass. n. 11742/2021).

13.2. Ciò posto nel caso di specie si evince dalla lettura del verbale che l’udienza del 15 luglio era stata fissata appositamente per la discussione delle questioni sollevate dall’opponente il cui portato non poteva non rilevare quale premessa logica sulla decisione sull’istanza di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.

13.3. Ed infatti dal tenore delle richieste delle parti come risultante dal verbale e già sopra descritte, risulta ictu oculi che le parti hanno ribadito tutte le eccezioni preliminari in merito al rito ritenuto applicabile alla domanda azionata in via monitoria, procedimento ordinario per l’opponente vertendosi su contratto c.d. misto (di affitto di azienda e di vendita) con conseguente tempestività dell’opposizione ed operatività della clausola di esclusiva competenza territoriale ovvero, in subordine, della previsione sulla continenza fra cause, rito speciale ex art. 447 bis c.p.c., per l’opposto, con conseguente inammissibilità dell’opposizione per tardività dell’opposizione ed inderogabilità della competenza ex art. 21 c.p.c., fissata in capo al giudice del luogo in cui è posta l’azienda oggetto del contratto.

13.4. Su tutto questo oggetto della discussione il giudice si è riservato e pronunciato il successivo 22 luglio 2021 con ordinanza del seguente tenore Il giudice, a scioglimento della riserva, rilevato che il tenore della domanda introdotta con il ricorso per d.i. afferma quale titolo fondante della pretesa monitoria un contratto d’affitto d’azienda; rilevato che dunque deve applicarsi l’art. 447 bis c.p.c., con tutte le conseguenze indicate da parte opposta (sia in ordine alla nullità della clausola derogatoria della competenza sia in ordine alla tempestività dell’opposizione); pqm concede la provvisoria esecuzione del d.i. opposto; rinvia per la prosecuzione della trattazione al 13/10/2021 ore 10.30”.

13.5. Come emerge dal tenore letterale dell’ordinanza, il giudice ha preso posizione chiara sulle questioni dedotte dalle parti che, come già sopra evidenziato costituiscono presupposto logico per la statuizione sulla provvisoria esecutorietà.

13.6. Il giudice ha cioè prioritariamente condiviso la prospetta-zione secondo cui la pretesa dell’opposto si fondava su un contratto di affitto, così superando la diversa prospettazione dell’opponente sul contratto misto compatibile con il rito ordinario; il giudice ha quindi ritenuto applicabile l’art. 447 bis c.p.c., ricavandone le ulteriori conseguenze della nullità ai sensi dell’art. 447 bis c.p.c., comma 2, della clausola derogatrice della competenza invocata dall’opponente e della intempestività dell’opposizione al decreto ingiuntivo.

13.7. Una simile statuizione, proprio in coerenza con il consolidato principio di diritto sopra richiamato, costituisce una chiara ed ine-quivoca affermazione sulla competenza del giudice che l’ha adottata ed il cui precipitato individuato dalla concessione della provvisoria esecutorietà del d.i. oltre che non impugnabile ex art. 648 c.p.c., è non modificabile o revocabile ex art. 177 c.p.c., costituendo così l’esito definitivo della discussione sulla questione.

13.8. Tutto ciò, per quanto qui concerne, comporta l’ammissibilità del presente ricorso per regolamento di competenza.

14. Passando all’esame dei motivi di ricorso, con il primo la ricorrente deduce l’illegittimità dell’ordinanza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 447 bis c.p.c., e degli artt. 28, 29, 112 e 115 c.p.c., in relazione alla corretta individuazione del giudice competente ex art. 42 e ss. c.p.c..

14.1. La ricorrente cioè, premessa la natura decisoria dell’ordinanza impugnata, deduce l’inapplicabilità dell’art. 447-bis c.p.c., e la validità del contratto intercorso tra le parti, art. 12.04.

15. Con il secondo motivo si deduce l’illegittimità dell’ordinanza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 39 c.p.c., in relazione alla corretta individuazione del giudice competente ex art. 42 e ss. c.p.c.. Assume parte ricorrente che l’ordinanza impugnata era illegittima per avere escluso l’operatività della disposizione sulla continenza delle cause rispetto a quella prioritariamente introdotta avanti al tribunale di Milano ed avente ad oggetto l’accertamento della reale consistenza e l’effettivo valore dei beni presenti presso il magazzino di proprietà di R&D presso i locali di (OMISSIS) (VA) nonché per l’accertamento del concreto e reale rapporto di dare/avere tra le parti in relazione alle compravendite di beni mobili effettuate ai sensi del contratto, art. 9.

16. Con il terzo motivo si deduce l’illegittimità dell’ordinanza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 21, 112, 115 e 447 bis c.p.c., in relazione alla individuazione del giudice competente ex art. 42 c.p.c., atteso che anche ove ritenuto applicabile l’art. 447 bis c.p.c., il tribunale competente doveva essere individuato in quello di Varese essendo l’azienda oggetto dell’affitto pacificamente ubicata secondo il richiamo dell’art. 21 c.p.c., in (OMISSIS), ricompreso nel circondario di (OMISSIS).

17.1. Il primo motivo di ricorso è fondato per quanto di seguito considerato.

17.2. Innanzitutto è utile precisare che ai fini della decisione sull’istanza di regolamento di competenza la Corte è investita del potere di individuare definitivamente il giudice competente, onde evitare che la designazione di quest’ultimo sia ulteriormente posta in discussione nell’ambito della stessa controversia.

17.3. Ciò consente alla Corte, pertanto, di estendere i propri poteri di indagine e di valutazione, anche in fatto, ad ogni elemento utile acquisito sino a quel momento al processo, senza incontrare limiti nel contenuto del provvedimento impugnata e nelle difese delle parti, nonché di esaminare le questioni di fatto non contestate nel giudizio di merito e che non abbiano costituito oggetto del ricorso per regolamento di competenza (cfr. Cass. n. 2591/2006; n. 25232/2014; n. 21422/2016).

17.4. A tale fine appare rilevante l’individuazione delle disposizioni del contratto stipulato dalle parti il 10/2/2020 e sulle quali, pacificamente, si fonda la pretesa creditoria monitoriamente azionata ai fini della qualificazione del rapporto e delle ricadute in ordine alla disciplina sostanziale e processuale ad esso applicabile.

17.5. A questo riguardo deve darsi atto che, nonostante il nomen iuris attribuito dalle parti all’accordo commerciale in termini di “affitto di azienda” l’accordo sottoscritto ha sì ad oggetto effettivamente l’azienda meglio definita al contratto, art. 2, e comprensiva di beni materiali, di rapporti contrattuali, di proprietà industriali e di autorizzazioni, con passaggio di dipendenti dall’affittante all’affittuaria (art. 4), dalla data di efficacia (art. 7), e dietro versamento del corrispettivo concordato (5) e con l’osservanza degli obblighi a carico dell’affittuaria previsti nell’art. 8.

17.6. Tuttavia accanto a ciò l’accordo sottoscritto dalle parti prevede all’art. 9, una specifica e distinta pattuizione sui beni presenti nel c.d. magazzino.

17.7. In particolare le parti hanno stabilito che:

Con la sottoscrizione del contratto, l’Affittante concede all’Affittuaria il diritto di acquistare, per tutto il periodo di durata del Contratto stesso, in una o più soluzioni, i prodotti del proprio Magazzino quali risultanti dall’Allegato 9.01. L’Affittuaria potrà acquistare e prelevare a propria cura e spese dal Magazzino dell’Affittante i prodotti ivi disponibili in caso di propria effettiva necessità. L’Affittuaria si impegna comunque a prelevare i prodotti dei quali dovesse avere necessità prioritariamente dal Magazzino, con facoltà di poter ricorrere al mercato soltanto la dove il prodotto di proprio interesse e necessità non fosse nel Magazzino stesso presente e/o disponibile a prezzi di carico non adeguatamente competitivi. Il prezzo che l’Affittuaria dovrà corrispondere all’Affittante con riferimento ai prodotti che la stessa deciderà di acquistare dal Magazzino secondo le sue necessità sarà pari ai prezzi indicati per ogni prodotto nell’Allegato 9.01. Nella colonna “prezzo”, oltre Iva di legge. L’Affittante avrà il diritto di lasciare i propri beni componenti di Magazzino presso l’immobile, ove viene esercitata l’azienda. L’Affittuaria si impegna a custodire con diligenza e a sue spese di beni costituenti il Magazzino di cui all’allegato 9.01.

A carico della medesima sono e rimangono per tutta la durata del presente Contratto altresì i costi relativi alla movimentazione dei beni depositati ed al loro prelievo. Il rischio di deperimento dei beni grava sull’Affittuaria la quale, in proposito, per la durata del Contratto, si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa, inserendo come beneficiario l’Affittante.

L’Affittuaria si impegna: i) a restituire il Magazzino all’Affittante a semplice richiesta dell’Affittante e previa sottoscrizione di un dettagliato verbale di riconsegna e ii) a permettere all’Affittante l’accesso al Magazzino per verificare le giacenze e i prelievi effettuati in qualsiasi momento, previa comunicazione da parte di quest’ultima all’Affittuaria con almeno 1 giorno di anticipo.

I prelievi di beni costituenti il Magazzino effettuati dall’Affittuaria devono essere da essa riportati in un elenco giornaliero recante tutti i requisiti di un registro tenuto in conformità alle norme di legge eventualmente applicabili, compilato dall’Affittuaria in nome e per conto dell’Affittante e ferme restando le facoltà di controllo di quest’ultima.

L’Affittuaria si sono si obbliga a rendicontare mensilmente entro il 50 giorno del mese successivo al mese in cui sia stato effettuato almeno un prelievo, i beni prelevati, la loro quantità ed il loro prezzo. Entro 10 giorni dal ricevimento del rendiconto, l’Affittante trasmetterà fattura per il corrispettivo, pari a quanto riportato nell’Allegato 9.01, all’Affittuaria, che provvederà a pagare entro il termine che verrà concordato tra le parti. Il versamento del prezzo dovrà essere effettuato sul conto corrente intestato all’Affittante, utilizzando i riferimenti bancari che saranno comunicati dalla medesima.

Ai fini del presente articolo, le comunicazioni della rendicontazione e delle fatture di riterranno valide anche se effettuate a mezzo e-mail pec.

L’Affittuaria si impegna a tenere separati, all’interno dei locali destinati ad accogliere i beni costituenti il Magazzino, i beni già prelevati da quelli ancora in deposito e di proprietà dell’Affittante.

Resta inteso che l’Affittuario ha il diritto, in qualsiasi momento, ma salvo un preavviso di 15 giorni, di restituire all’Affittante il Magazzino. Per l’effetto l’Affittante si impegna a ricevere la restituzione del Magazzino dall’Affittuario previa sottoscrizione di un dettagliato verbale di riconsegna.

17.8. Si comprende dal tenore letterale che la clausola trascritta contempla una pattuizione autonoma rispetto all’affitto azienda ed avente ad oggetto la vendita dei beni contenuti nel c.d. Magazzino. Di tale accordo le parti hanno individuato consensualmente tutti i requisiti di validità, oggetto, prezzo, modalità di pagamento ecc.

17.9. Infine, il contratto sottoscritto dalle parti il 10/2/2020 prevede all’art. 14, comma 2, che per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all’interpretazione, al perfezionamento e/0 all’esecuzione del contratto sarà competente in via esclusiva il foro di Milano.

17.10. Ne consegue che la complessiva operazione commerciale decisa dalle parti si articola in una pluralità di obbligazioni reciproche che consentono di convenire sulla qualificazione di contratto a causa mista in relazione al cumulo della causa dell’affitto di azienda con quello della vendita.

17.11. Cosi distintamente qualificate le obbligazioni assunte dalle parti, è indubbio che il corrispettivo oggetto del ricorso monitorio riguarda il corrispettivo asseritamente dovuto in esecuzione del pattuito acquisto da parte di Prealux dei beni del magazzino come disciplinato nell’art. 9.

17.12. Rispetto a tale obbligazione di pagamento, distinta ed autonoma da quelle derivanti dall’affitto d’azienda, non vi era evidentemente ragione per escludere la validità della clausola di competenza esclusiva concordata fra le parti all’art. 14, la quale non incorre nella nullità dell’art. 447 bis c.p.c., per essere estranea all’accordo sull’affitto di azienda ed altresì del tutto estraneo alla materia del contendere dedotta dalla domanda dell’opposta e dalle eccezioni dell’opponente.

18. Attesa la validità della clausola di competenza esclusiva, resta assorbito l’esame delle altre due censure.

19. In conclusione la Corte individua la competenza del tribunale di Milano, davanti al quale le parti riassumeranno la causa nei termini di legge e che provvederà, altresì, alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti i restanti, dichiara la competenza del Tribunale di Milano con termine di legge per la riassunzione del giudizio; spese al definitivo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 20 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2022

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