Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4494 del 08/03/2016


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Civile Sent. Sez. L Num. 4494 Anno 2016
Presidente: MANNA ANTONIO
Relatore: GHINOY PAOLA

SENTENZA

sul ricorso 25701-2012 proposto da:
C.I.A. – CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI P.I.
98010350787, in persona del legale rappresentante pro
tempore, domiciliata in ROMA, VIALE PINTURICCHIO 89,
presso lo studio dell’avvocato ENRICO SORDI,
rappresentata e difesa dagli avvocati EMILIO LUIGI DI
2015

CIANNI, GABRIELLA REDA, giusta delega in atti;
– ricorrente –

4691
contro

CUTRI ANNA MARIA C.F. CTRNMR60S47D005P, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 61,

Data pubblicazione: 08/03/2016

4

presso lo studio dell’avvocato PAOLA BASTIANELLI,
rappresentata e difesa dall’avvocato PASQUALE
CATALANO, giusta delega in atti;
– controricorrente avverso la sentenza n. 843/2012 della CORTE D’APPELLO
di CATANZARO, depositata il 18/06/2012 R.G.N.
61/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 02/12/2015 dal Consigliere Dott. PAOLA
GHINOY;
udito l’Avvocato BASTIANELLI PAOLA per delega
Avvocato CATALANO PASQUALE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

-.

c
R. Gen. N. 25701/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 843 depositata il 18 giugno 2012, la Corte
d’appello di Catanzaro, in riforma della sentenza del Tribunale di Rossano,
condannava la C.I.A. Confederazione italiana agricoltori a corrispondere a
Cutrì Anna Maria l’importo di C 89.136,77, oltre interessi e rivalutazione

c.t.u. contabile a titolo di,differenza tra la retribuzione per il lavoro parttime percepita per il rapporto di lavoro intercorso dal 1.11.1992 e quella
per il lavoro a tempo pieno.
La Corte argomentava che il contratto di lavoro non riportava l’orario
giornaliero, né la distribuzione delle ore di lavoro durante i giorni della
settimana, che rappresentano condizione di validità della clausola di
riduzione di orario. Ciò determinava l’automatica trasformazione in
rapporto a full time, incombendo sul datore di lavoro la prova della

realizzazione di una limitazione di orario. Nel caso, tale prova non era stata
però fornita ed anzi i testimoni avevano riferito di aver visto la ricorrente
lavorare sia al mattino sia al pomeriggio, con ciò confermando l’esistenza di
un rapporto di lavoro a tempo pieno.
Per la cassazione della sentenza la CIA- Confederazione italiana
agricoltori, ha proposto ricorso, affidato a 2 motivi; Anna Maria Cutrì ha
resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I motivi di ricorso possono essere così riassunti:
1.1. Con il primo, la parte ricorrente lamenta violazione e falsa
applicazione dell’art. 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984 n. 726, conv.
con modificazioni nella L. 863 del 1984, e sostiene che la stipulazione di un
contratto a tempo parziale senza l’osservanza dei requisiti di forma previsti
dalla norma richiamata non comporterebbe l’automatica sostituzione della
disciplina relativa a tale tipo di contratto con quella prevista per i rapporti a
tempo pieno, dovendo invece farsi applicazione della regola di cui
all’articolo 1419 primo comma del codice civile.
1.2. Con il secondo, lamenta travisamento delle risultanze istruttorie
e vizio di motivazione, addebitando alla Corte territoriale di avere ritenuto
che il rapporto di lavoro si sia svolto a tempo pieno, anziché a tempo
parziale, in contrasto con l’esito della prova testimoniale.
Pa1ji Ghi oy, estensore
3

monetaria dal 1 novembre 2001 sino al soddisfo, determinata all’esito di

R. Gen. N. 25701/2012

Anche nella quantificazione delle pretese differenze retributive la
Corte avrebbe errato, disattendendo le conclusioni cui era pervenuto il
c.t.u. nominato in primo grado e scegliendo una delle due soluzioni
proposte dal c.t.u. nominato in grado d’appello, senza adeguata
motivazione.

2.1. Sul primo motivo, la soluzione adottata dalla Corte di merito è
coerente con l’interpretazione di questa Corte dell’ art. 5 del D.L. 726 del
1984, conv. nella L. 863 dello stesso anno, applicabile ratione temporis con
riferimento alla data di stipulazione del contratto in esame, che prevede al
comma 2 che “Il contratto di lavoro a tempo parziale deve stipularsi per
iscritto. In esso devono essere indicate le mansioni e la
distribuzione dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e
all’anno. Copia del contratto deve essere inviata entro trenta giorni al
competente ispettorato provinciale del lavoro”.
All’esito dell’intervento della Corte Costituzionale realizzato con le
sentenze n. 210 del 1992 e n. 283 del 15.7.2005, che ha fornito la lettura
della disposizione conforme al dettato costituzionale, si è infatti ritenuto
che la nullità per vizio di forma della clausola sulla riduzione dell’orario di
lavoro, non è comunque idonea a travolgere integralmente il contratto, ma
determina, in ragione dell’inefficacia della pattuizione relativa alla scelta del
tipo contrattuale speciale e in applicazione della disciplina ordinaria della
nullità parziale di cui all’art. 1419, primo comma, cod. civ., la qualificazione
del rapporto come normale rapporto di lavoro (v. Cass. n. 5330 del
10/03/2006). Si è anche aggiunto che in assenza di rapporto “part – time”
nascente da atto scritto, esso si presume a tempo pieno ed è onere del
datore di lavoro, che alleghi invece la durata limitata dell’orario di lavoro
ordinario, fornire la prova della consensuale riduzione della prestazione
lavorativa (Cass.23 febbraio 2000, n. 2033, n. 6878 del 13/05/2002, n.
5518 del 2004).
2.2. Il secondo motivo, piuttosto che investire la Corte di Cassazione
del controllo dell’iter logico della motivazione, si risolve in sostanza nella
richiesta di riesame del materiale istruttorio già esaminato dalla Corte
territoriale, inammissibile in questo giudizio di legittimità. Occorre qui
ribadire che il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art.
PaoJ. Ghino

,

estensore

4

2. Il ricorso non è fondato.

R. Gen. N. 25701/2012

360, comma primo, n. 5 c.p.c. (pur nella formulazione vigente ratione
temporis, anteriore alla modifica introdotta con il D.L. n. 83 del 2012, conv.

nella L. n. 134/2012), non equivale a revisione del ragionamento decisorio,
ossia dell’opzione del giudice del merito per una determinata soluzione
della questione esaminata, posto che essa equivarrebbe ad un giudizio di
fatto, risolvendosi in una sua nuova formulazione, contrariamente alla

conseguente estraneità all’ambito del vizio ,di motivazione della possibilità
per questa Corte di procedere a nuovo giudizio di merito attraverso
un’autonoma e propria valutazione delle risultanze degli atti di causa (Cass.
28 marzo 2012, n. 5024; Cass. 19 marzo 2009, n. 6694).
2.3. Alle stesse conclusioni d’inammissibilità deve giungersi in merito
alla parte del motivo che critica il recepimento da parte della Corte
territoriale delle conclusioni della c.t.u. disposta in secondo grado, che
disattendevano quelle della c.t.u. disposta nel primo grado di giudizio. Essa
difatti viola il principio di autosufficienza del ricorso (che risulta ora tradotto
nelle puntuali e definitive disposizioni contenute negli artt. 366, co.1, n.6 e
369, co. 2, n. 4 cod. proc. civ.) considerato che non viene trascritto il
contenuto delle consulenze d’ufficio di primo e secondo grado, né le stesse
sono allegate al ricorso, ed è del tutto generica in quanto non puntualizza
quali sarebbero i passaggi argomentativi recepiti dalla Corte d’appello che
si porrebbero in contrasto con la scienza del settore, con l’ambito
dell’analisi demandata o con la ricostruzione fattuale recepita dalla Corte.

3. Segue il rigetto del ricorso e la condanna della parte ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da
dispositivo.
P.Q.M
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento
delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi C
3.500,00 per compensi professionali, oltre ad e 100,00 per esborsi,
rimborso spese generali al 15% ed accessori di legge.
C sì deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2.12.2015
Il Presidente

Il onsigliere est- ‘sore
D tt s

noy

(

Dott. Antonio Manna

Paola Ghinoy, estensore
5

funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità: con la

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