Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4493 del 25/02/2014
Civile Sent. Sez. 2 Num. 4493 Anno 2014
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: MIGLIUCCI EMILIO
SENTENZA
sul ricorso 9668-2008 proposto da:
BRUNO
EUGENIO
elettivamente
BRNGNE39CO2G751R,
domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 95, presso
lo studio dell’avvocato BRUNO EDUARDO, rappresentato
e difeso dall’avvocato SANSONETTI MARIO;
– ricorrente contro
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PANZANARO COSIMO;
– intimato –
sul ricorso 14052-2008 proposto da:
PANZANARO
COSIMO
PNZCSM68CO3L711Z,
elettivamente
Data pubblicazione: 25/02/2014
domiciliato in ROMA, V.DEL BABUINO 79, presso lo
studio dell’avvocato GALEANI ROBERTO, rappresentato e
difeso dall’avvocato BONSEGNA GIUSEPPE;
– controri corrente e ricorrente incidentale contro
EUGENIO
BRNGNE39CO2G751R,
elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 95, presso
lo studio dell’avvocato BRUNO EDUARDO, rappresentato
e difeso dall’avvocato SANSONETTI MARIO;
– controricorrente al ricyorso incidentale –
avverso la sentenza n. 586/2007 della CORTE D’APPELLO
di LECCE, depositata il 24/09/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/01/2014 dal Consigliere Dott. EMILIO
MIGLIUCCI;
udito l’Avvocato Bruno Eduardo con delega depositata
in udienza dell’Avv. Sansonetti Mario difensore del
ricorrente che si riporta agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per il
rigetto dei ricorsi.
BRUNO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l.- Cosimo Panzanaro conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di
Lecce, Eugenio Bruno, esponendo: che con scrittura privata del
20.9.1999 il convenuto si era obbligato a vendergli un’azienda
lire 750.000.000, di cui lire 50.000.000 versate contestualmente
alla sottoscrizione del preliminare ed il saldo al momento del
contratto definitivo, da stipularsi entro il 30.10.2000; che nella
promessa di vendita il Bruno si era impegnato a sottoscrivere ogni
documento necessario per consentire al promissario acquirente di
beneficiare di un finanziamento della Cassa per la Formazione della
Proprietà Contadina ed entrambe le parti avevano concordemente
incaricato il geom. Mario Trinchera di seguire la relativa pratica;
che in data 2.11.2001 l’ISMEA aveva comunicato di aver finanziato
l’acquisto dell’azienda agraria limitatamente alla somma di lire
622.000.000 ed aveva fatto presente che i documenti necessari per
il perfezionamento della pratica dovevano pervenire entro 90
giorni; che, essendo già decorso l’originario termine del
30.10.2000 previsto per la stipula del rogito notarile, le parti
avevano sottoscritto altra scrittura privata, con la quale, ribadite
tutte le precedenti clausole, avevano differito al 15.10.2002 il
termine per la stipula ed aumentato il prezzo a lire
800.000.000; che, pur sollecitato, il convenuto aveva rifiutato di
sottoscrivere i documenti necessari, avendo preteso la prestazione
da parte del Panzanaro, di una garanzia fideiussoria;
agricola della estensione di circa cinquanta ettari per il prezzo di
tanto premesso, l’attore chiedeva al Tribunale di dichiarare la
risoluzione del contratto preliminare per inadempimento del Bruno e
di condannare lo stesso promittente venditore al pagamento della somma
di
e
51.645,00 (pari al doppio della caparra ricevuta), oltre
Il Bruno, costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda,
deducendo che non si era rifiutato di sottoscrivere i documenti
richiesti per la pratica di finanziamento, ma semplicemente si era
dichiarato disponibile a firmare la dichiarazione di accettazione del
prezzo riconosciuto dall’ente finanziatore nei termini pattuiti nella
promessa di vendita e cioè con la precisazione di cui alla clausola
n. 10, la quale prevedeva che “il promesso venditore sig. Bruno
Eugenio deve conseguire l’intero prezzo pattuito di lire 800.000.000
per la vendita, per modo che ove la cassa erogherà la somma
inferiore il sig. Panzanaro integrerà detta somma versata dalla
Cassa con mezzi propri fino alla concorrenza totale di lire
800.000.000, che rimane il prezzo della vendita”.
il Tribunale, con sentenza n. 1018 del 26.5.2005, accoglieva la
domanda e, per l’effetto, pronunciava la risoluzione del contratto
preliminare inter partes per inadempimento del convenuto e condannava
quest’ultimo al pagamento, in favore dell’attore, del doppio della
caparra ricevuta, oltre interessi.
Con sentenza dep. il 24 settembre 2007 la Corte di appello di
Lecce, in riforma della decisione impugnata dal convenuto, rigettava la
domanda proposta dall’attore ; condannava il convenuto a restituire la
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interessi, rivalutazione monetaria e spese processuali.
somma corrisposta a titolo di caparra confirmatoria.
Secondo i Giudici era pur vero che in un primo momento ( lettere
racc. dell’11-3-2002 e del 25-3-2002) il venditore aveva arbitrariamente
condizionato alla prestazione di garanzia bancaria la sottoscrizione
pratica di finanziamento intercorsa nell’interesse dell’acquirente con la
ISMEA – sottoscrizione alla quale si era obbligato peraltro
successivamente con la lettera racc. spedita il 29-3-2002 il convenuto
aveva accettato le condizioni contrattuali, avendo subordinato la
accettazione alla dichiarazione di cui alla clausola n. 10 del
contratto in cui si prevedeva il diritto alla differenza di prezzo fra
quello finanziato e quello pattuito fra le parti.
Pertanto, nell’escludere i presupposti per la risoluzione, la
sentenza riteneva che l’ offerta della prestazione seppure tardiva ma
anteriore alla domanda di risoluzione, non aveva avuto incidenza
nell’economia del contratto.
Peraltro, dovendo considerarsi il venir meno dell’interesse delle
parti all’esecuzione del preliminare anche per decorrenza del termine
essenziale, il contratto doveva ritenersi consensualmente sciolto con la
consequenziale restituzione della somma versata dall’attore.
Le spese dell’intero giudizio erano compensate in considerazione
delle ragioni della decisione.
2.- Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il Bruno sulla
base di due motivi illustrati da memoria.
Resiste con controricorso l’intimato proponendo ricorso incidentale
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dell’accettazione del prezzo, necessaria per il perfezionamento della
affidato a un unico motivo.
moTrvI
DELLA DECISIONE
riuniti, ex art. 335 cod. proc. civ., perché sono stati proposti avverso
la stessa sentenza.
RICORSO PRINCIPALE
1.1. – Il primo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione
dell’art. 112 cod. proc. civ. e nullità della sentenza, denuncia il vizio
di ultrapetizione, avendo la decisione impugnata accolta una domanda risoluzione consensuale che non era stata mai chiesta e che era diversa
– per causa petendi e petitum – da quella di risoluzione per
inadempimento e restituzione del doppio della caparra formulata
dall’attore.
1.2.- Il motivo è fondato.
Occorre ricordare che la volontà negoziale di scioglimento del contratto
per mutuo consenso non può essere desunta dal comportamento di chi in
via riconvenzionale, pur senza chiedere l’adempimento o la risoluzione
del contratto per colpa dell’attore, si opponga – come nella specie alla domanda di risoluzione proposta nei suoi confronti, dovendo in tal
caso il giudice limitarsi a verificare se sussistano in concreto le
condizioni dell’azione fatta valere dall’attore, limitandosi a respingere
la domanda di risoluzione se queste manchino ( Cass. 4600/19832).
Peraltro, anche nel caso di contrapposte domande di risoluzione per
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Preliminarmente il ricorso principale e quello incidentale vanno
inadempimento del medesimo contratto, il giudice può accogliere l’una e
rigettare l’altra, ma non anche respingere entrambe e dichiarare
l’intervenuta risoluzione consensuale del rapporto, implicando ciò una
violazione del principio della corrispondenza fra il chiesto ed il
da quella perseguita dalle parti ( Cass. 329/1983).
Pertanto, la sentenza è incorsa nella denunciata violazione avendo
pronunciato la risoluzione consensuale del contratto che non aveva
formato oggetto della domanda proposta dall’ attore, il quale aveva
chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento del convenuto, con
la condanna dello stesso al pagamento del doppio della caparra.
2.1. –
Il secondo motivo ( violazione e falsa applicazione degli
artt.91 e 92 cod.proc. civ.), che denuncia la regolamentazione delle
spese, è assorbito, tenuto conto che la riforma della sentenza impugnata
comporta la caducazione della relativa statuizione che dovrà essere
compiuta in base all’esito complessivo della lite.
RICORSO INCIDENTALE
1.1.- L’unico motivo (violazione e falsa applicazione
degli artt.
1453,111 0 ,1455 e 1220 12 cod. civ.) censura la sentenza impugnata laddove
aveva dato rilevanza all’adempimento tardivo che, secondo la
giurisprudenza di legittimità, può essere rifiutato anche se antecedente
alla domanda di risoluzione mentre l’offerta della prestazione deve
essere tempestiva: nella specie il venditore si era irrimediabilmente
reso inadempiente, avendo assunto un atteggiamento ostruzionistico in
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pronunciato, mediante una regolamentazione del rapporto stesso difforme
relazione all’operazione di finanziamento del prezzo, pur essendosi
obbligato a sottoscrivere ogni documento al riguardo necessario.
L’offerta era tardiva non essendo più possibile l’erogazione del
finanziamento.
Nei contratti con prestazioni corrispettive l’adempimento tardivo di una
parte può essere legittimamente rifiutato dall’altra anche quando il
termine di adempimento non sia essenziale ed indipendentemente dal previo
esperimento della azione di risoluzione, purché il ritardo non sia di
scarsa importanza per la creditrice.
Nella specie, la sentenza ha escluso che la tardiva offerta di
adempimento secondo le clausole contrattuali, successiva alla precedente
dichiarazione di volere condizionare la accettazione del prezzo
(necessaria per l’erogazione del finanziamento) alla prestazione di
garanzia bancaria non prevista in contratto, abbia potuto incidere
sull’economia contrattuale, non essendo in alcun modo allegato che il
ritardo abbia influito sulla possibilità di erogazione del finanziamento
ovvero che fosse stata acquisita la prova di tale circostanza, tanto più
che l’ offerta venne effettuata con raccomandata spedita a distanza di
qualche giorno soltanto dalla precedente dichiarazione del venditore e
molto tempo prima della scadenza del termine per la stipula del
contratto, che era stata prorogata al 15-10-2002: correttamente, i
Giudici hanno evidenziato che il promissario acquirente aveva avuto il
tempo per valutare se la dichiarazione di accettazione condizionata al
diritto di integrazione del prezzo fosse o meno idonea a garantire il
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1.2.- Il motivo è infondato.
perfezionamento del finanziamento.
La doglianza, pur facendo riferimento a violazioni di legge, che sono del
tutto insussistenti, è in sostanza diretta a censurare la valutazione
sulla gravità o meno dell’inadempimento (definito irrimediabile) che ha
legittimità se non per vizi di motivazione. Al riguardo, va
sottolineato che il vizio deducibile ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod.
proc. civ. deve consistere in un errore intrinseco al
giudice che deve essere verificato in base al
ragionamento del
solo esame del contenuto
del provvedimento impugnato e non può risolversi nella denuncia della
difformità della valutazione delle risultanze processuali compiuta dal
giudice di merito rispetto a quella a cui, secondo il ricorrente, si
sarebbe dovuti pervenire: in sostanza, ai sensi dell’art. 360 n. 5
citato, la ( dedotta ) erroneità della decisione non può basarsi su una
ricostruzione soggettiva del fatto che il ricorrente formuli procedendo a
una diversa lettura del materiale probatorio, atteso che tale indagine
rientra nell’ambito degli accertamenti riservati al giudice di merito ed
è sottratta al controllo di legittimità della Cassazione.
Nella specie, le critiche formulate dal ricorrente
non sono
idonee a
scalfire la correttezza e la congruità dell’iter logico giuridico seguito
dalla sentenza, atteso che le censure lamentate, in realtà, non
denunciano un vizio logico della motivazione ma si risolvono nella
soggettiva valutazione della gravità dell’inadempimento senza indicare
gli elementi di fatto non considerati o non sufficientemente
considerati, il cui esame avrebbe dovuto portare necessariamente a una
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a oggetto un accertamento di fatto che è incensurabile in sede di
difforme decisione.
Il ricorso incidentale va rigettatoi
La sentenza va cassata in relazione al motivo accolto del ricorso
principale ,con rinvio, anche per le spese della presente fase, ad altra
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale
assorbito il secondo rigetta l’incidentale cassa la sentenza impugnata in
relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese della presente
fase, ad altra sezione della Corte di appello di Lecce,
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 gennaio 2014
Il Cons. estensore
Il Presidente
sezione della Corte di appello di Lecce,