Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4493 del 23/02/2018

Cassazione civile, sez. VI, 23/02/2018, (ud. 24/10/2017, dep.23/02/2018),  n. 4493

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza in data 26 aprile 2016, la Corte d’Appello di Palermo, Sezione Minorenni, riformava la sentenza del locale Tribunale per Minorenni, escludendo che il minore A.K., nato nel 2015, fosse in abbandono.

Ricorrono per cassazione il P.G. di Palermo, nonchè la tutrice del minore (rimessa in termini a seguito di svolgimento del ricorso). Non si costituisce la madre, A.L..

Vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c., tutti i ricorsi aventi la medesima ricorrente.

Va precisato che la L. n. 184 del 1983, art. 1, riconosce il diritto del minore a vivere nella propria famiglia, ma l’art. 8, precisa che sussiste abbandono in caso di mancanza di assistenza morale e materiale da parte dei genitori.

L’abbandono si configura come grave e irreversibile violazione degli obblighi dei genitori di educazione, mantenimento ed istruzione dei figli,ai sensi dell’art. 30 Cost. e art. 147 (art. 315 bis) c.c.. Ma tale irreversibilità va correlata alle esigenze di armonico sviluppo dei minori, e dunque l’eventuale recupero della inadeguatezza genitoriale dovrebbe essere determinato, certo e ragionevolmente non lungo, dovendosi pertanto verificare la concreta possibilità di pregiudizio per il minore dovuto all’incertezza e alla durata del percorso di eventuale recupero genitoriale (così la giurisprudenza ampiamente consolidata di questa Corte: tra le altre Cass.n.1837de1 2011; 19609 del 2011).

Sostanzialmente in tal senso si configurano i vari documenti internazionali che in genere si richiamano dalla Convenzione di New York a quella di Strasburgo, alla Carta dell’Unione Europea.

Va altresì precisato che non contrasta con tale impostazione la decisione della CEDU dell3/10/2015 (S.H. – Italia) che sottolinea, del tutto condivisibilmente, la necessità che sia stata predisposta un’azione di aiuto e sostegno alla famiglia, di cui essa eventualmente non abbia saputo o potuto approfittare.

E’ la stessa sentenza impugnata, nelle sue argomentazioni e più in generale nella sua motivazione, a fornire elementi contrari all’asserito superamento della situazione di abbandono del minore. Va da un lato considerato che una pregressa dichiarazione di adottabilità di un altro figlio non può essere decisiva, ma va comunque valutata dal giudice, insieme ad altri elementi.

Nella specie è la stessa sentenza a precisare che l’ A., durante la gravidanza di K., si allontanò dalla Comunità per donne in difficoltà, dove era inserita, mettendo a rischio la salute del nascituro. Disposto il ricovero del minore, la madre si mostrò per un breve periodo presente, cominciando poi a diradare le visite, fino ad assentarsi in modo prolungato, per poi nuovamente comparire in modo saltuario.

Tali elementi, indubbiamente negativi e gravemente pregiudizievoli per lo sviluppo della personalità del bambino, non sono stati considerati e criticati adeguatamente dalla Corte d’Appello.

E’appena il caso di precisare che una mera espressione di volontà dei genitori, una speranza di recupero delle capacità genitoriali non è idonea al superamento dell’abbandono(al riguardo, tra le altre, Cass. 24 febbraio 2010 n. 4535).

Vanno pertanto accolti i ricorsi; cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione, che sulla base dei principi di diritto suindicati, dovrà riesaminare la situazione della A., disponendo se del caso C.T.U.. La torte di merito si pronuncerà sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie i ricorsi (Ndr: testo originale non comprensibile) cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’Appello di Palermo che si pronuncerà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2018

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