Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4493 del 08/03/2016


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Civile Sent. Sez. L Num. 4493 Anno 2016
Presidente: MANNA ANTONIO
Relatore: GHINOY PAOLA

SENTENZA

sul ricorso 20297-2012 proposto da:
CHIONNA

CRISTOFORO

C.F.

CHNCST53A15D761S,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LEONE IV 57
SC. A INT. 7, presso lo studio dell’avvocato LUIGI
MONTAGNARO, rappresentato e difeso dall’avvocato
FERNANDO PALERMO, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2015
4689

contro

I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. 01165400589, in
persona del legale rappresentante pro tempore,

Data pubblicazione: 08/03/2016

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE
144, presso lo studio degli avvocati LUCIANA ROMEO,
LUCIA PUGLISI, che lo rappresentano e difendono
giusta delega in calce alla copia notificata del
ricorso;

avverso la sentenza n. 489/2011 della CORTE D’APPELLO
DI LECCE SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il
08/02/2012 R.G.N. 81/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 02/12/2015 dal Consigliere Dott. PAOLA
GHINOY;
udito l’Avvocato MONTAGNARO LUIGI per delega verbale
PALERMO FERNANDO;
udito l’Avvocato OTTOLINI TERESA per delega Avvocato
ROMEO LUCIANA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per
inammissibilità, in subordine rigetto.

– resistente con mandato

R. Gen. N. 20297/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La rendita per malattia professionale (ipoacusia percettiva bilaterale)
di cui Cristoforo Chionna era titolare dal novembre 1993, rapportata alla
percentuale invalidante del 24%, veniva ridotta dall’Inail al 12% a seguito
di visita di revisione disposta ex art. 137 T.U. n. 1124 del 1965 in data
17/1/1999.

rendita nella misura in goOimento o comunque superiore al 12% veniva
rigettata dal Tribunale di Taranto e la Corte d’appello di Lecce, con la
sentenza n. 489 depositata il 8 febbraio 2012, confermava il rigetto. Allo
scopo, valorizzava il risultato della c.t.u. disposta in primo grado, corredata
dai chiarimenti resi dallo stesso consulente nel giudizio d’appello, che
aveva accertato una percentuale di invalidità del 7%, all’esito della visita
effettuata dallo specialista in otorinolaringoiatria, dell’esame ERA (evoked
responses audiometry, o potenziali evocati uditivi) eseguito presso l’Istituto
di Bioacustica dell’Università di Bari, nonché dell’audiometria tonale,
apprezzata, riferiva la Corte, “nei limiti della sua soggettività”. A tale
percentuale erano poi stati aggiunti i 4 punti previsti dagli accordi
Inail/parti sociali recepiti nella circolare Inail n. 17/1992, così risultandone
confermata la valutazione raggiunta dall’Inail in sede amministrativa.
Per la cassazione della sentenza Cristoforo Chionna ha proposto
ricorso, affidato a tre motivi, illustrati anche con memoria ex art. 378
c.p.c.; l’Inail si è costituito con procura in calce alla copia notificata del
ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I motivi di ricorso possono essere così riassunti:
1.1. Con il primo, il ricorrente deduce la nullità della consulenza
tecnica d’ufficio, per essere stato chiamato a chiarimenti sulle circostanze
poste a base dei motivi d’appello il consulente nominato in primo grado,
specialista in pediatria, senza consentire alla difesa di articolare specifici
quesiti e senza nominare uno specialista.
Inoltre, lamenta che il c.t.u. abbia utilizzato per la misurazione della
funzione uditiva il metodo ERA anziché l’audiometria tonale, che però è
meno attendibile in quanto non rileva le frequenze tra i 500 e i 1000 Hz.
Riporta ampi stralci delle osservazioni del consulente tecnico di parte,
depositate in sede di appello a seguito dei chiarimenti forniti dal c.t.u., e
Pao Ghinoy, estensore
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La domanda proposta dal Chionna per ottenere il ripristino della

R. Gen. N. 20297/2012

riferisce che anche il consulente otorinolaringoiatra cui il c.t.u. si era rivolto
aveva determinato la percentuale invalidante del Chionna nella misura del
15°h
1.2. Come secondo motivo, lamenta la violazione dell’articolo 24 della
Costituzione nella quale sarebbe incorsa la Corte di merito, laddove ha
ritenuto che la tecnica ERA sia più attendibile dell’esame audiometrico

1.3. Come terzo motivo, lamenta violazione e falsa applicazione di
norme di diritto, circolari Inail e accordi collettivi, e richiama in particolare
la circolare n. 17 del 1992. Riferisce che durante i 26 anni di attività
lavorativa e sino al 1999, anno precedente al pensionamento, la
percentuale di invalidità è stata sempre confermata al 24%.
1.4. Come quarto motivo, lamenta violazione e falsa applicazione di
norme di diritto (artt. 96 e 112 c.p.c. ) , laddove la sentenza d’appello l’ha
condannato al pagamento delle spese di lite in favore dell’Inail, pur
essendo l’istituto rimasto contumace. Rileva che nella motivazione la stessa
Corte ha dato atto dell’errore su tale capo contenuto nel dispositivo.

2. I primi tre motivi, da valutarsi congiuntamente in quanto connessi,
non sono fondati.
2.1. Deve in primo luogo rilevarsi che l’elaborazione di questa Corte
sui poteri del giudice di merito nella nomina del consulente tecnico d’ufficio
ne ha sempre valorizzato la facoltà di scegliere, tra tutte le soluzioni
processuali possibili, quella funzionalmente idonea ad ottenere nel modo
più consono al caso concreto il necessario parere tecnico dell’ausiliare. E
difatti, costituiscono principi consolidati quelli secondo i quali rientra nei
poteri discrezionali del giudice di merito quello di rinnovare o meno la
consulenza d’ufficio già espletata , a seconda che la ritenga o meno
esaustiva ( v. Cass. n. 20227 del 2010, n. 17693 del 2013), e quello per
cui le norme art. degli 61 cod. proc. civ. e 13 e 22, comma secondo, disp.
att. cod. proc. civ. relative alla scelta del consulente tecnico hanno natura e
finalità direttive, sicché la scelta è riservata all’apprezzamento discrezionale
del giudice, e non è sindacabile in sede di legittimità (v. Cass. n. 5473 del
12/04/2001, n. 6050 del 12/03/2010, n. 7622 del 30/03/2010, n. 19173
del 28/09/2015). Nessuna norma processuale (peraltro neppure richiamata
dal ricorrente) impedisce pertanto che, qualora il giudice ritenga che la
Pa 4a Ghinoy, estensore
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tonale, senza esaminare le critiche mosse alla c.t.u. dal c.t.p. dr. Pezzino.

R. Gen. N. 20297/2012

consulenza disposta in primo grado necessiti di approfondimenti in
relazione ad alcuni degli aspetti rilevanti, li richieda allo stesso consulente
che l’ha espletata, seppure ciò avvenga nel successivo grado di giudizio.
Inoltre, la carenza di specializzazione in otorinolaringoiatria, di per sé
non ostativa alla nomina, è stata comunque colmata dall’ausiliare con il
ricorso ad uno specialista in tale branca della medicina.

finalizzato, sia pure entro i limiti temporqb stabiliti per ovvia esigenza di
stabilità dei rapporti giuridici, a commisurare la prestazione al grado
effettivo d’inabilità dell’assicurato. Il diritto alla prestazione previdenziale
nasce dalla legge (e gli atti dell’Istituto assicuratore hanno natura
meramente ricognitiva e di adempimento di un’obbligazione ex lege) per
cui nel giudizio promosso dall’assicurato che assume l’inadempimento
dell’obbligazione previdenziale, si deve sempre accertare l’esistenza e la
misura del diritto azionato. Pertanto in sede giudiziale, sia che si tratti di
prima liquidazione, sia che si tratti di revisione ad opera dell’Inail ovvero
dell’assicurato, l’oggetto del giudizio – ove non operino le speciali
preclusioni relative alla stabilizzazione dei postumi – verte
sull’accertamento dell’effettivo grado di riduzione dell’ attitudine al lavoro
(ex plurimis,

Cass. 18 agosto 1999 n. 8713, Cass. 28 settembre 2000 n.

12900). Non rileva quindi che nel passato sia stato sempre riconosciuto un
certo grado d’invalidità, se risulti che esso non è adeguato alla situazione
che nell’attualità sia effettivamente riscontrata.
2.3. Né può essere censurata, per la determinazione del grado di
inabilità provocato dall’ ipoacusia, l’adozione di una o di altra metodica,
solo perché diversa da quella adottata in sede di prima liquidazione o da
quella ritenuta più vantaggiosa dall’assicurato. L’ unico limite alla scelta
delle metodiche da usare, previsto dall’art. 9 del decreto legislativo 23
febbraio 2000 n. 38, relativamente al divieto di usare strumenti di indagine
non disponibili all’atto del provvedimento originario, attiene alla diversa
fattispecie della rettifica per errore dell’Istituto, e non già alla revisione per
cui è causa; la scelta dei mezzi e dei metodi di accertamento è invece in
generale affidata al giudizio professionale dell’ausiliario, che è censurabile
in sede di legittimità solo quando dall’esame della consulenza fatta propria
dal giudice emerga l’incongruenza dei mezzi utilizzati per giungere alla

Piiihinoy, estensore
5

2.2. Il meccanismo della revisione della rendita che qui ricorre è poi

R. Gen. N. 20297/2012

diagnosi conclusiva (cfr. ex multis Cass. n. 11297 del 30/07/2002, Cass. n.
9929 del 23/11/1994).
2.4. Deve anche rilevarsi che non possono essere esaminate in
questa sede le osservazioni formulate dal consulente di parte ai chiarimenti
del c.t.u. : tali osservazioni critiche sono state ritenute inammissibili dalla
Corte d’appello per non essere state autorizzate e formulate da un medico

argomentazioni non sono state confutate dal ricorrente.
2.5. Sulla base di tali premesse, la soluzione adotta dal giudice di
merito resiste alle censure poste dalla parte ricorrente, che sollecitano una
nuova valutazione di merito, inammissibile in questa sede: l’accertamento
della sussistenza e della misura dello stato invalidante è stato infatti
compiuto dal giudice di merito nella ragionata adesione alle conclusioni del
c.t.u., che ha motivato nel giudizio d’appello anche in ordine alla scelta
della metodica ERA, ritenuta più oggettiva e quindi maggiormente
attendibile dell’audiometria tonale, della quale ha apprezzato gli esiti,
ritenendoli però influenzati dalla soggettività del periziato. Ha altresì
puntualmente argomentato in merito all’aggiunta dei 4 punti percentuali
previsti dagli accordi Inail/parti sociali, recepiti nella circolare n. 7/92.

5. Il quarto motivo è invece fondato.
La Corte di merito nel dispositivo della sentenza letto in udienza ha
condannato il ricorrente, oltre che al pagamento delle spese dovute per il
supplemento di c.t.u., anche al pagamento delle spese processuali del
giudizio d’appello in favore dell’Inail, rimasto contumace.
Tale statuizione è errata, considerato che la condanna alle spese
processuali, a norma dell’art. 91 cod. proc. civ., ha il suo fondamento
nell’esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha
dovuto svolgere un’attività processuale per ottenere il riconoscimento e
l’attuazione di un suo diritto; sicché essa non può essere pronunziata in
favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato
alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia
diritto (così da ultimo Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17432 del 19/08/2011).
5.1. La Corte territoriale nella motivazione ha dato atto che tale capo
di sentenza è frutto di errore materiale. Costituisce però

ius receptum

l’affermazione – resa in relazione a fattispecie analoghe a quella in esame,
Ghinoy,
.
P
)N

estensore
6

che non risultava essere stato nominato quale consulente di parte, e tali

R. Gen. N. 20297/2012

in cui la motivazione non era contestuale ex art. 429 c.p.c., comma 1,
periodo 1^, come modificato dal D.L. n. 112 del 2008, art. 53, comma 2
conv. nella L. n. 133 dello stesso anno – che nel rito del lavoro il dictum si
esprime nel dispositivo della sentenza letto in udienza, il quale assume
rilevanza autonoma in quanto contiene gli elementi del comando giudiziale
che non possono essere mutati in sede di redazione della motivazione (cfr.

26.10.2010, Cass. 15.1.96 n. 279; 30.07.92 n. 9131; Casp. 22.1.88 n.
505). Da tale presupposto consegue che il principio dell’interpretazione del
dispositivo della sentenza mediante la motivazione (Cass. 8.03.07 n.
5337), benché applicabile anche nel rito del lavoro, non può sanare
contrasti irriducibili fra le due componenti, dovendo in tal caso darsi la
prevalenza al secondo che, acquistando pubblicità con la lettura fattane in
udienza, cristallizza stabilmente la statuizione emanata nella concreta
fattispecie (Cass. 12.10.98 n. 10095). In considerazione di quanto sinora
detto la fattispecie scrutinata non trova la sua collocazione giuridica
nell’ambito dell’errore materiale (nella nozione che ne è stata delineata da
ultimo da Cass. n. 816 del 25/01/2000, n. 5196 del 11/04/2002 e n. 19601
del 26/09/2011), in quanto il capo censurato riguarda una parte essenziale
della statuizione, attinente alla regolamentazione delle spese del giudizio.
Il vizio non è emendabile quindi con il ricorso alla relativa procedura di
correzione, ritenuta applicabile da questa Corte in alcune ipotesi di
contrasto parziale tra motivazione e dispositivo (Cass. Ord. n. 21885 del
26/10/2010, n. 18090 del 27/08/2007).
Al fine di individuare la soluzione funzionale a riportare la statuizione
nei corretti canoni del diritto regolando la fattispecie secondo i parametri
effettivamente accertati dalla Corte di merito sulla base di quanto
univocamente risultante in causa, occorre rilevare che il motivo di
doglianza, proposto sotto il profilo della violazione di legge, consente una
pronuncia ex art. 384 II comma c.p.c., anche tenendosi conto del principio
di ragionevole durata del processo, inteso sia sotto il profilo oggettivo, di
canone di buona amministrazione della giustizia, recepito nella nostra
Costituzione in specie all’art. 111 nel capo dedicato alla giurisdizione, sia
nella sua dimensione soggettiva, di strumento diretto alla protezione dei
diritti fondamentali, valorizzata nella Convenzione europea dei diritti
dell’uomo (ratificata in Italia con la L. 4 agosto 1955 n. 848). La soluzione
P ola Ghinoy, estensore
7

ex plurimis: Cass. n. 7826 del 03/04/2014, Cass., ordinanza n. 21885 del

R. Gen. N. 20297/2012

che appare maggiormente idonea a perseguire il risultato proposto, che
consente alle parti una celere definizione della controversia, è quindi quella
di cassare la pronuncia impugnata in considerazione del vizio riscontrato e,
poiché emergono da essa tutti gli elementi richiesti dal codice di rito,
decidere la causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2,
dichiarando che nulla è dovuto dal Chionna all’Inail a titolo di spese per il

È stata Od resto già ammessa da questa Corte la possibilità di
decidere la causa nel merito anche in presenza di errores in procedendo,
quando non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto (v. Cass. n. 2977
del 15/02/2005, n. 7073 del 28/03/2006, n. 7826 del 03/04/2014), purché
ciò non comporti soppressione di un giudizio di merito (Cass. n. 15808 del
11/11/2002, n. 7826 del 03/04/2014 cit.).
9. La soccombenza reciproca determina la compensazione tra le parti
delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso e rigetta gli altri. Cassa la
sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito,
dichiara che nulla è dovuto dal ricorrente nel giudizio d’appello a titolo di
spese di lite. Compensa le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2.12.2015

giudizio d’appello.

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