Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4492 del 25/02/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 4492 Anno 2014
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: MAZZACANE VINCENZO

SENTENZA
sul ricorso 28117-2007 proposto da:
SERAFIN

ANNA

MARIA

C.F.SRFNMR46M48H781W,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIO
VENETO 108, presso lo studio dell’avvocato MUNGARI
SANTO EMANUELE, rappresentata e difesa dall’avvocato
GAROFALO LUIGI;
– ricorrente –

2014

contro

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FREGONESE

IVANA

C.F.FRGVNI54R51H781A,

GIUSEPPE C.F.SRFGPP49R01H781U,

SERAFIN

SERAFIN GIOVANNINA

C.F.SRFGNN48B41H781E, elettivamente domiciliati in

ffi

Data pubblicazione: 25/02/2014

ROMA,

VIA DEL VIMINALE 43,

presso lo studio

dell’avvocato LORENZONI FABIO, che li rappresenta e
difende unitamente agli avvocati CASAGRANDE DORIANA,
TRAVAINI ENRICO;
– controricorrenti

D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 20/09/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/01/2014 dal Consigliere Dott. VINCENZO
MAZZACANE;
udito l’Avvocato Garofalo Luigi difensore della
ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avv. Meloni Guido con delega depositata in
udienza dell’Avv. Lorenzoni Fabio difensore dei
controricorrenti che ha chiesto il rigetto del
ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

avverso la sentenza n. 1397/2006 della CORTE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 23/24-1-1998 Anna Maria Serafin conveniva in giudizio dinanzi al
Tribunale di Treviso i fratelli Giovannina Serafin e Giuseppe Serafin ed il coniuge di quest’ultimo
!vana Fregonese chiedendo lo scioglimento delle comunioni ereditarie instauratesi tra lei ed i

le norme sulla successione legittima, previa declaratoria di nullità del testamento olografo del 136-1995 ovvero, in subordine, delle disposizioni ivi contenute rimesse all’arbitrio del terzo; invero
detto testamento, composto da un foglio a righe scritto su tre facciate e da due planimetrie datate
e sottoscritte dal “de cuius”, ma predisposte da un geometra di sua fiducia, sulle quali
comparivano cinque appezzamenti di terreno diversamente colorati e contraddistinti con le lettere
A-B-C-D-E ed oggetto delle attribuzioni effettuate dal testatore, era nullo in quanto non
completamente compilato in forma scritta, contenendo anche disegni, non era interamente
autografo, comprendendo parti non compilate dal testatore, ed era stato redatto con la
partecipazione di un terzo, ovvero il suddetto tecnico che aveva predisposto le planimetrie ed
aveva anche colorato i diversi mappali.

Si costituivano in giudizio i convenuti contestando il fondamento della domanda attrice relativa
alla declaratoria di nullità del predetto testamento.

Il Tribunale adito con sentenza non definitiva del 4-12-2001 dichiarava la validità del testamento,
olografo, rigettava le domande di nullità parziale o totale dello stesso, e rimetteva la causa in
istruttoria per la prosecuzione del giudizio in ordine alle altre domande proposte dalle parti.

Proposta impugnazione da parte di Anna Maria Serafin cui resistevano Giovannina Serafin,
Giuseppe Serafin ed !vana Fregonese la Corte di Appello di Venezia con sentenza del 20-9-2006 ha
rigettato il gravame.
i

fratelli a seguito del decesso del padre Gustavo Serafin e della madre Caterina Lorenzon secondo

Avverso tale sentenza Anna Maria Serafin ha proposto un ricorso articolato in cinque motivi
seguito successivamente da due memorie cui Giovannina Serafin, Giuseppe Serafin ed !vana
Fregonese hanno resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

c.c., censura la sentenza impugnata per aver ritenuto la validità del testamento olografo del 13-61995 sulla base del rilievo che la planimetrie ad esso allegate, seppur datate e sottoscritte, nonché
materialmente unite ai tre fogli dattiloscritti, si configurerebbero come documenti esterni e
predisposti in epoca antecedente alla redazione delle disposizioni di ultima volontà, e pertanto i
loro eventuali vizi non potrebbero estendersi anche alla parte sicuramente autografa; in realtà il
fatto che il testatore avesse indicato come data della scheda testamentaria quella del 13-6-1995
non può comportare che l’unica vera manifestazione di volontà testamentaria risalisse a quel
giorno, e che ad essa conseguentemente fossero riconducibili i soli fogli autografi e non, invece, le
altre parti di cui il documento si compone; pertanto, individuata la confezione del testamento nel
periodo compreso tra la redazione delle planimetrie e l’apposizione dell’ultima sottoscrizione in
calce a queste, non poteva negarsi rilevanza al ruolo che il geometra Vogrig aveva ricoperto nella
compilazione del testamento, con la conseguente declaratoria di nullità di quest’ultimo.

Con il secondo motivo Anna Maria Serafin, deducendo violazione degli artt. 602 e 606 c.c., assume
che la Corte territoriale ha ritenuto l’estraneità al testamento delle suddette planimetrie anche
sotto il profilo funzionale, nel senso che tali elaborati avrebbero avuto funzione illustrativa ed
esplicativa delle diverse attribuzioni immobiliari, ricostruendo così il rapporto tra fogli sicuramente
autografi e planimetrie in termini di “relatio” formale; al riguardo, premesso che tale strumento
deve essere utilizzato con la dovuta cautela in materia successoria per integrare il contenuto di
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Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 602 e 606

una disposizione testamentaria altrimenti incompleta, la ricorrente rileva che nella fattispecie le
planimetrie non svolgevano affatto una mera funzione esplicativa rispetto alle clausole autografe
del testatore, in quanti in diversi punti esse attuavano e talora correggevano la volontà del “de
cuius”, posto che solo per loro mezzo era possibile individuare con precisione quali terreni

mappali assegnati alle figlie Giovannina ed Anna Maria, indica per entrambe “parte del 45-46-47”,
è esclusivamente l’esame delle planimetrie a rendere noti i criteri utilizzati per la divisione;
analogamente per il mappale 22, assegnato per 2/3 a Giuseppe Serafin e per 1/3 all’esponente, è
soltanto la diversa colorazione delle planimetrie a dare effettivo contenuto alla volontà del
testatore; ancora, mentre dai tre fogli manoscritti si ricava che il mappale 105 era stato attribuito
in via esclusiva ad Anna Maria Serafin, nella seconda planimetria esso risulta diviso in due parti
(delle quali una assegnata all’esponente e l’altra a Giovannina e Giuseppe); pertanto anche le
planimetrie facevano parte del testamento, e la loro incontestata eterografia comportava la nullità
dell’intero testamento.

Con il terzo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 602 e 606
c.c., sostiene che erroneamente il giudice di appello ha ritenuto ininfluente ai fini della validità del
testamento in questione il fatto che le planimetrie erano state redatte ad opera di un terzo,
trattandosi di documenti esplicativi estranei al testamento vero e proprio; invero era stato
trascurato che dette planimetrie erano state redatte su specifico incarico del testatore allo scopo
di dividere tra i figli le sue proprietà, che esse erano state espressamente richiamate nel testo
della scheda testamentaria, che tali elaborati erano stati datati e sottoscritti dal “de cuius” ed uniti
al documento che la sentenza impugnata considerava essere il solo vero testamento, e che essi
contenevano indicazioni che sviluppavano la volontà del testatore al di là delle clausole redatte da
quest’ultimo e talora in contrasto con dette clausole.
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Gustavo Serafin avesse voluto lasciare ai propri figli; infatti quando il testatore, nell’elencare i

Gli enunciati motivi, da esaminare contestualmente per ragioni di connessione, sono infondati.

Il giudice di appello ha anzitutto affermato che nella parte iniziale del foglio manoscritto su tre
facciate in cui erano contenute le disposizioni di ultima volontà di Gustavo Serafin, che l’appellante
aveva riconosciuto essere state interamente scritte di pugno del testatore senza l’intervento di

planimetrie allegate:

“…dispongo delle mie sostanze come segue. Indicato con esatta

identificazione mediante planimetrie allegate al presente redatte dal geometra Corrado Volgrig di
S. Biagio di Collalta tecnico di mia fiducia a) lascio…”; era chiara la volontà del testatore di
considerare le planimetrie non quali parti integranti del testamento, bensì quali documenti
separati ed aggiunti ad esso aventi funzione illustrativa ed esplicativa, con rappresentazione
grafica, delle diverse attribuzioni immobili; era inoltre incontroverso, come pure riferito dai testi
Volgrig e Gottardi, che le planimetrie erano state predisposte antecedentemente alla redazione
del testamento da tecnici incaricati da Gustavo Serafin, ed inizialmente anche dalla moglie poi
deceduta, al fine di ripartire i propri terreni tra i figli secondo le sue indicazioni ed in base alla
perizia di stima eseguita dallo stesso studio professionale, quindi con la funzione di
contraddistinguere graficamente e visivamente le singole attribuzioni come anche risultanti da
appositi frazionamenti; avendo l’esigenza di individuare con precisione gli immobili di cui
intendeva disporre, tra cui anche porzioni di singoli beni catastalmente indivisi, i due disegni erano
stati utilizzati dal testatore alle stregua di mappe catastali, che egli aveva confermato apponendovi
la propria sottoscrizione e la data, ma che non per questo avevano assunto la medesima natura di
schede testamentarie.

La Corte territoriale, quindi, ha concluso che, una volta individuato il corpo del testamento nel solo
foglio vergato a mano su tre facciate interamente autografo, in cui Gustavo Serafin aveva indicato
le diverse assegnazioni degli immobili ai suoi figli in modo da provvedere anche alla divisione tra di
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estranei, era precisato che dette disposizioni erano state espresse facendo riferimento alle due

essi di quei beni, sia pure tramite un riferimento ai documenti esplicativi allegati all’atto,
l’attribuzione all’opera di terzi di tali documenti non comportava il venir meno del requisito
dell’autografia del testamento, trattandosi di documenti diversi ed esterni rispetto a quello
contenente le disposizioni di ultima volontà del testatore; pertanto erano infondate le censure di

Orbene il convincimento del giudice di appello è corretto e quindi immune dalle censure sollevate
dalla ricorrente.

Invero sulla base delle argomentazioni rese dalla sentenza impugnata emerge con chiarezza che la
scrittura privata del 13-6-1965 contiene una compiuta espressione della volontà di Gustavo Serafin
di disporre dei propri beni per il tempo successivo alla sua morte mediante devoluzione ai suoi figli
del proprio patrimonio immobiliare anche con indicazione di quote e dati catastali, come è
incontestato nella sostanza dalla ricorrente e come del resto risulta dalla trascrizione del
documento suddetto nel controricorso; in tale contesto il richiamo del testatore alle planimetrie
allegate al testamento, pure sottoscritte da Gustavo Serafin, è giustificato dall’esigenza di meglio
individuare l’oggetto delle singole attribuzioni tramite rappresentazioni grafiche dei beni, alcuni
dei quali indivisi, considerata anche l’esigenza di procedere alla divisione di questi ultimi,
circostanza che spiega la ragione dell’incarico già precedentemente conferito a dei tecnici dal “de
cuius” ed anche da sua moglie per la predisposizione delle suddette planimetrie, con la
conseguenza che tali allegati non sono assolutamente necessari ad integrare la volontà del
testatore come emergente dal foglio manoscritto su tre facciate contenuto nella scrittura privata
menzionata.

Tali considerazioni riguardano più particolarmente le disposizioni richiamate dalla ricorrente nel
secondo motivo, in particolare con riferimento alla attribuzione alle figlie Giovannina ed Anna
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nullità del testamento suddetto sotto i diversi profili prospettati dall’appellante.

Maria di “parte del 45-46-47”, laddove è evidente che la planimetrie allegate hanno la funzione di
individuare concretamente le porzioni corrispondenti alle quote indicate nel testamento; analoga
considerazione vale per il mappale 22, attribuito per 2/3 congiuntamente a Giuseppe e Giovannina
e per 1/3 ad Anna Maria, tenendo presente che l’insussistenza di dette planimetrie non avrebbe

scrittura privata suddetta le quote di rispettiva spettanza agli eredi in ordine ai beni ivi descritti,
sarebbe stato comunque sempre possibile procedere alla divisione dei beni stessi secondo le
norme di cui agli artt. 713 e seguenti c.c.; è invece inammissibile il profilo di censura relativo al
mappale 105 in quanto tale questione non risulta proposta quale oggetto di gravame davanti al
giudice di appello.

Alla luce di tali rilievi emerge l’infondatezza dell’assunto della ricorrente riguardo alla pretesa

.

configurazione delle predette planimetrie quali elementi integrativi della volontà testamentaria
come espressa da Gustavo Serafin nella predetta scrittura privata, una volta che esse erano
finalizzate, nella stessa volontà del testatore, alla più chiara descrizione grafica di immobili già
chiaramente indicati nel testamento; in proposito è stato rilevato che il testamento —olografo o
pubblico che sia — non deve necessariamente contenere, a pena di nullità, le indicazioni catastali e
di configurazione degli immobili cui si riferisce, essendo invece sufficiente, per la validità dell’atto,
che questi siano comunque identificabili senza possibilità di confusioni (Cass. 14 2 1980 n. 1112),

come appunto nella fattispecie, dove anzi, come si è visto, per gli immobili indivisi il testatore
aveva indicato espressamente gli estremi catastali; deve quindi escludersi la configurabilità,
nell’ambito del testamento olografo suddetto, della presenza di scritti provenienti dalla mano di
un terzo — ovvero del tecnico incaricato della redazione delle predette planimetrie — in quanto
queste ultime sono del tutto estranee al contenuto del testamento in oggetto, rispondente
pienamente al requisito dell’autografia di cui all’art. 602 c.c.
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certo determinato l’invalidità del testamento, essendo evidente che, una volta indicate nella

Con il quarto motivo Anna Maria Serafin, deducendo violazione dell’art. 112 c.p.c., sostiene che la
Corte territoriale non si è pronunciata sulla domanda subordinata proposta dall’appellante di
declaratoria di nullità ai sensi dell’art. 631 primo comma c.c. delle disposizioni testamentarie
rimesse all’arbitrio di un terzo; inoltre sempre nell’atto di citazione in appello si era rilevato che il

2/3 ai figli Giuseppe e Giovannina e per 1/3 alla figlia Anna Maria, senza fornire alcun criterio in
proposito, cosicché soltanto la planimetria del geometra Vogrig integrava l’insufficiente dicitura
autografa, e neppure tale questione era stata esaminata dal giudice di appello.

Con il quinto motivo la ricorrente, deducendo omessa o comunque insufficiente motivazione,
afferma che, nell’ipotesi che si ritenesse che sulla domanda di cui al precedente motivo fosse
comunque intervenuta una decisione da parte della Corte territoriale, detta decisione non appare
minimamente o perlomeno adeguatamente motivata.

Gli enunciati motivi, da esaminare contestualmente in quanto connessi, sono infondati.

Invero il giudice di appello, avendo rilevato che le suddette planimetrie costituivano documenti
diversi ed esterni rispetto a quello contenente le disposizioni di ultima volontà del testatore, ha
sia pure implicitamente ritenuto del tutto infondato il motivo di censura relativo alla pretesa
nullità delle disposizioni testamentarie in oggetto ai sensi dell’art. 631 primo comma c.c. in quanto
asseritamente rimesse all’arbitrio di un terzo.

Con riferimento poi al residuo profilo di censura articolato nel quarto motivo (relativo
all’attribuzione del mappale 22 foglio 13) è sufficiente richiamare le argomentazioni espresse in
occasione dell’esame dei primi tre motivi di ricorso.

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testatore con riferimento al mappale n. 22 del foglio 13 aveva stabilito che il fondo spettava per

In definitiva il ricorso deve essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate
come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte

3.500,00 per compensi.

Così deciso in Roma il 14-1-2014

Il Preside te
JA

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento di euro 200,00 per esborsi e di euro

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