Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4492 del 21/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 21/02/2017, (ud. 05/12/2016, dep.21/02/2017), n. 4492
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Presidente –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10456/2016 proposto da:
T.I., M.M., in qualità di genitori dei
minori M.M.A., G., Gi., M.,
elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso là
CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato ROSSANA GRECO
giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
M.M.A., M.G., Mi.Gi.,
M.A.M., M.M., elettivamente domiciliati in
ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa da
se stessa;
– controricorrenti –
e contro
PROCURATORE GENERATE della REPUBBLICA presso la CORTE d’APPELLO
CATANZARO, PMM presso il TRIBUNALE per i MINORENNI di CATANZARO,
TRIBUNALE per i MINORENNI di CATANZARO;
– intimati –
avverso la sentenza n. 9/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,
depositata il 16/02/2016;
udita la relazione della canna svolta nella camera di consiglio del
05/12/2016 dal Presidente Relatore Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito l’Avvocato Rossana Greco difensore dei ricorrenti che si
riporta agli scritti.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale minorile di Catanzaro, con sentenza in data 20/7/2015, dichiarava l’adottabilità dei minori, M.M.A., G., Gi., A.M. e M., che veniva confermata dalla locale Corte d’Appello, con sentenza del 16/2/2016. Ricorrono per cassazione i genitori dei minori, M.M. e T.I..
Resiste con controricorso il tutore dei minori.
È bensì vero che la L. n. 184, art. 1, riconosce il diritto del minore a vivere nella propria famiglia, ma l’art. 8, precisa che sussiste abbandono in caso di mancanza di assistenza morale e materiale da parte dei genitori.
L’abbandono si configura come grave e irreversibile violazione degli obblighi dei genitori di educazione, mantenimento ed istruzione dei figli ai sensi dell’art. 30 Cost., e artt. 147 e 316 c.c.. Ma tale irreversibilità va correlata alle esigenze di armonico sviluppo dei minori, e dunque l’eventuale recupero della inadeguatezza genitoriale dovrebbe essere determinato, certo e ragionevolmente breve, dovendosi pertanto verificare la concreta possibilità di pregiudizio per il minore, dovuto all’incertezza e alla durata del percorso di recupero genitoriale (così la giurisprudenza ampiamente consolidata di questa Corte: tra le altre, Cass. N. 1837 del 2011; 19609 del 2011).
È appena il caso di precisare che tale impostazione, confermata da rilevantissimi documenti internazionali sull’infanzia (Convenzione di New York sui diritti del minore, Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, ecc.), non contrasta con la recente decisione della CEDU del 13/10/2015 (S.H.- Italia) che sottolinea, del tutto condivisibilmente, la necessità che sia stata predisposta una azione di aiuto e sostegno alla famiglia, di cui essa non abbia saputo o potuto profittare.
Con motivazione adeguata e non illogica, evidenzia il giudice a quo l’esistenza di una situazione di abbandono, con riferimento al degrado assoluto dell’ambiente in cui la famiglia vive e alla mancata consapevolezza di tale situazione; incapacità di modificare il proprio stile di vita; assenza di rapporti significativi dei genitori stessi, dopo l’inserimento dei minori in struttura, rapporti che si limitarono a qualche telefonata e a pochissime visite. Si evidenziava anche l’abuso di sostanze alcoliche e le violenze da parte del padre, nonché la sottomissione della madre al marito e la sua incapacità di assumere decisioni protettive per i figli. A differenza di quanto affermano i ricorrenti, chiarisce la Corte di merito che vi furono ripetuti progetti di recupero elaborati dai Servizi Sociali, sulla base delle prescrizioni ripetutamente impartite dal tribunale per i Minorenni, rimaste inattuate perché i genitori non fornivano alcuna collaborazione ai Servizi stessi. Ciò sulla base delle numerose relazione dei Servizi e quelle delle Case Famiglia di ricovero dei minori.
È appena il caso di precisare che è ultroneo, come correttamente affermato dal giudice a quo, il riferimento all’art. 44, lett. d) Legge Adozione, che potrebbe operare soltanto in assenza di una situazione di abbandono ovvero quando non vi fosse in concreto possibilità, per mancanza di adottanti, di pervenire all’adozione piena.
Va pertanto rigettato il ricorso.
La natura della causa e la posizione delle parti, richiedono la compensazione delle spese.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del presente giudizio tra le parti.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a non la del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2017