Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4492 del 20/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 20/02/2020, (ud. 07/11/2019, dep. 20/02/2020), n.4492

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26754-2018 proposto da:

ANAS SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO ALGIERI;

– ricorrente –

contro

C.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TRIPOLI 89,

presso lo STUDIO LEGALE VACCARO, rappresentata e difesa

dall’avvocato FRANCESCO REALE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 396/2018 del TRIBUNALE di COSENZA, depositata

il 18/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GRAZIOSI

CHIARA.

La Corte:

Fatto

RILEVATO

che:

Avendo C.G. convenuto Anas S.p.A. davanti al Giudice di pace di Acri per ottenerne il risarcimento dei danni derivati da un sinistro stradale del 28 marzo 2014 in cui, guidando la sua vettura, collideva contro il guardrail a destra della strada per la presenza di sostanze oleose sull’asfalto bagnato, ed essendosi costituita Anas resistendo, con sentenza del 9 maggio 2016 il giudice accoglieva la domanda attorea.

Anas proponeva appello, al quale resisteva controparte, e che il Tribunale di Cosenza rigettava.

Anas ha proposto ricorso, da cui si è difesa con controricorso la C.. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RITENUTO

che:

Il ricorso si articola in due motivi.

Il primo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 2051 c.c..

Sarebbe stato violato l’art. 116 c.p.c. per una valutazione imprudente della prova. In particolare, il Tribunale avrebbe “attribuito un significato completamente diverso alle parole della teste Tenuta, facendole dire ciò che non aveva mai detto”, ovvero che sull’asfalto si sarebbero trovate sostanze oleose che avrebbero generato lo sbandamento attoreo. Il motivo si dispiega successivamente nell’esame di ulteriori dati probatori, per giungere infine ad asserire che il Tribunale non avrebbe effettuato una corretta applicazione dell’art. 2051 c.c., per cui è il danneggiato che deve provare la sussistenza del nesso causale tra la cosa custodita e il danno (rectius: l’evento dannoso).

Il secondo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e degli artt. 1051 e 2697 c.c.

Sarebbe stato violato, in particolare, l’art. 116 c.p.c. che obbliga a valutare le prove secondo un prudente apprezzamento.

I motivi dimostrano, con evidenza, un’analoga sostanza direttamente fattuale, in quanto sono tesi a costruire una valutazione alternativa degli esiti del compendio probatorio, perseguendo pertanto, inammissibilmente, dal giudice di legittimità una revisione del merito.

Ad abundantiam, si rileva altresì che quanto viene addotto in ordine al contenuto della testimonianza Tenuta così come censurato ne è il vaglio della impugnata sentenza, qualora non possa essere considerato appunto una critica direttamente fattuale, condurrebbe semmai la censura all’art. 395 c.p.c., n. 4, il che la renderebbe in questa sede inammissibile.

E’ il caso, infine, di osservare che non sorregge per nulla il tentativo di dar luogo ad un terzo grado di merito la citata Cass. sez. 3, 10 giugno 2016 n. 11892, come manifesta ictu oculi il suo massimato insegnamento:

“In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime.

Il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4 – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante.”

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del grado – liquidate come da dispositivo – alla controricorrente e distrazione delle stesse al suo difensore ai sensi dell’art. 93 c.p.c.; sussistono altresì D.P.R. n. 115 del 2012 ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo, comma 1 bis.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 7000, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonchè agli accessori di legge, con distrazione al difensore ai sensi dell’art. 93 c.p.c.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2020

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