Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4491 del 23/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4491 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: GHINOY PAOLA

ORDINANZA
sul ricorso 16443-2016 proposto da:
BASILE CALOGERO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato DOMENICO FARINA;
– ricorrente contro
USTICA ALIMENTARI DI NATALE PECORA & C SAS, in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA ROSA RAIMONDI GARIBALDI 44,
presso lo studio dell’avvocato ANTONIO BELLIA, rappresentata e
difesa dagli avvocati GIOVANNI BELLIA, UMBERTO
SEMINARA;
– controricorrente –

(..)

p ■

Data pubblicazione: 23/02/2018

avverso la sentenza n. 31/2016 della CORTE D’APPELLO di
PALERMO, depositata il 01/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 11/01/2018 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY
rilevato che:

Tribunale della stessa città, rigettava la domanda proposta da Calogero
Basile nei confronti di Ustica Alimentari s.a.s. per ottenere differenze
retributive a titolo di lavoro straordinario, 13 e 14′ mensilità e TFR,
maturate per l’attività di lavoro dipendente prestata quale banconista
nel supermercato gestito dalla convenuta dal 1/12/1981 al
20/10/2005.
2. Per la cassazione della sentenza Calogero Basile ha proposto
ricorso, a fondamento del quale deduce:
2.1. come primo motivo, la violazione e falsa applicazione
dell’articolo 434 c.p.c. nonché il difetto di motivazione per omesso
esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di
discussione fra le parti. Lamenta che la Corte territoriale non abbia
rilevato che il ricorso in appello non era coerente con le previsioni
della disposizione richiamata, nonostante l’eccezione puntualmente
sollevata da essa appellata;
2.2. come secondo motivo, il difetto di motivazione per omesso
esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di
discussione fra le parti e riferisce che sin dal primo grado di giudizio la
parte resistente non aveva contestato l’espletamento di lavoro
straordinario , essendosi limitata a contestarne la quantità.
Ciononostante, la Corte d’appello aveva rigettato la domanda senza
fare riferimento a siffatta affermazione, e senza disporre l’escussione
degli ulteriori testimoni che non erano stati sentiti in primo grado.
Ric. 2016 n. 16443 sez. ML – ud. 11-01-2018
-2-

1. la Corte d’appello di Palermo, in riforma della sentenza del

3. Ustica alimentari s.a.s. ha resistito con controricorso.
4. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in
forma semplificata.
Considerato che:
1. il primo motivo di ricorso è infondato.

controricorrente, che ha così sanato la lacuna processuale nella quale è
incorso il ricorrente che non lo aveva fatto, consentendo a questa
Corte di svolgere il proprio ruolo di giudice del fatto processuale, v.
Cass. S.U. n. 8077 del 2012 e successive conformi), si ricava che sono
stati rispettati i requisiti prescritti dell’art. 434 I. c. c.p.c., come
individuati da ultimo da Cass. S.U. n. 27199 del 16/11/2017. Requisiti
che la Corte territoriale ha ritenuto sussistenti, in quanto ha riportato a
pg. 2 della sentenza il contenuto dell’appello, implicitamente
superando l’eccezione d’inammissibilità e dimostrando di avere ben
compreso l’ambito del

devoluturn.

2. 11 secondo motivo è inammissibile.
Questa Corte a Sezioni Unite , negli arresti del 07/04/2014, n.
8053 e 8054, seguiti da giurisprudenza conforme, ha chiarito che l’art.
360 c.p.c., n. 5, così come riformulato a seguito della novella modifica
introdotta con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in L. 7 agosto
2012, n. 134, configura un vizio specifico denunciabile per cassazione,
costituito dall’omesso esame di un fatto storico, principale o
secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti
processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e
abbia carattere decisivo (e cioè che, se esaminato, avrebbe determinato
un esito diverso della controversia); con la conseguenza che, nel
rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e
art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente è tenuto ad indicare il fatto
Ric. 2016 n. 16443 sez. ML – ud. 11-01-2018
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Dal contenuto del ricorso in appello (come ritrascritto dal

storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale,
da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato
oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività.
Il ricorrente non riporta tuttavia il contenuto delle memorie e
difese di controparte ove le ammissioni in ordine all’espletamento di

l’inammissibilità del motivo, tanto più considerato che ciò sarebbe
stato necessario per comprendere l’esatto ambito della mancata
contestazione – che dal contenuto del ricorso in appello trascritto dal
controricorrente pare limitata al lavoro straordinario come
riconosciuto in busta paga — e quindi la sussistenza, o meno, della
decisività della valutazione del fatto che si assume omessa.
Neppure viene riportato il contenuto delle deposizioni che non
sarebbero state ammesse, né il provvedimento di mancata ammissione,
né la riproposizione da parte dell’appellato vittorioso delle prove non
ammesse in primo grado, riproposizione necessaria ex art. 346 c.p.c. (v.
Cass. n. 23978 del 24/11/2015, Cass. n. 3376 del 11/02/2011).
4. Per tali motivi, condividendo il Collegio la proposta del relatore,
notificata ex art. 380 bis comma 2 c.p.c. alle parti che non hanno
depositato memorie, il ricorso dev’ essere rigettato con ordinanza in
camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375, comma 1, n. 5, cod. proc.
civ..
7.

La regolamentazione delle spese processuali segue la

soccombenza.
8. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n.
115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.
228.
Ric. 2016 n. 16443 sez. ML – ud. 11-01-2018
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lavoro straordinario sarebbero state formulate, il che determina

P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del giudizio di legittimità, che liquida in C 4.000,00 per compensi, oltre
ad C 200,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15%
ed accessori di legge.

della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.
13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11.1.2018

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n. 115 del 2002 dà atto

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