Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4490 del 25/02/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 4490 Anno 2014
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: CARRATO ALDO

obbligazioni
conseguenti a
transazione

SENTENZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 25416/07) proposto da:

MURDACA FRANCESCO (C.F.: MRD FNC 55M05 D976I), rappresentato e difeso, in forza
di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Giancarlo Geri ed elettivamente
domiciliato presso lo studio dell’Avv. Ida Ricciardi, in Roma, via Po, n. 102;
– ricorrente principale –

contro
LO RUSSO MARCO (C.F.: LRS MRC 52S18 D612W), rappresentato e difeso, in forza di
procura speciale a margine del controricorso (contenente ricorso incidentale), dall’Avv.
Laura Caponeri ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Francesco Pozzi, in
Roma, p.zza Verbano, n. 8; – controricorrentee
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Data pubblicazione: 25/02/2014

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 30239/07) proposto da:
LO RUSSO MARCO (C.F.: LRS MRC 52S18 D612W), rappresentato e difeso, in forza di
procura speciale a margine del controricorso (contenente ricorso incidentale), dall’Avv.
Laura Caponeri ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Francesco Pozzi, in
Roma, p.zza Verbano, n. 8; – ricorrente incidentale —

MURDACA FRANCESCO (C.F.: MRD FNC 55M05 D976I), rappresentato e difeso, in forza
di procura speciale a margine del ricorso principale, dall’Avv. Giancarlo Geri ed
elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Ida Ricciardi, in Roma, via Po, n. 102;
– controricorrente al ricorso incidentale –

Avverso la sentenza n. 3786/06 del Tribunale di Firenze (in composizione monocratica),
depositata il 25 ottobre 2006 e non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 10 gennaio 2014 dal

Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
uditi gli Avv.ti Giancarlo Geri, per il ricorrente principale, ed Alessandra Flauti (per

delega), nell’interesse del ricorrente incidentale;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Alberto Celeste, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato nel 2001, il sig. Murdaca Francesco conveniva, dinanzi al
Giudice di pace di Firenze, il sig. Lo Russo Marco chiedendone la condanna al pagamento
della somma di £ 3.250.000, a titolo di importo corrispondente alle opere che il medesimo
si era obbligato ad eseguire in virtù di atto di transazione del 10 febbraio 1999 e con atto
notarile del 7 luglio 1999, invocando, in subordine, la condanna dello stesso convenuto a
porre in opera, a sue spese, una struttura in pietra o in legno o in mattoni antichi negli spazi
tra i contatori a lato della terrazza da lui realizzata. Nella costituzione del Lo Russo (che
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contro

proponeva, a sua volta, domanda riconvenzionale diretta ad ottenere la rimozione — a cura
dell’attore – di una serie di opere ritenute illegittime, oltre al ripristino di uno scarico delle
acque), l’adito Giudice di pace, all’esito dell’espletata istruzione probatoria (nel corso della
quale veniva disposta anche c.t.u.), con sentenza n. 4156 del 2002, autorizzava l’attore ad
eseguire in proprio i lavori previsti dal punto 5) del suddetto atto di transazione e

delle spese giudiziali.
Interposto appello da parte del Lo Russo, a cui resisteva l’appellato Murdaca (che, a sua
volta, formulava appello incidentale in ordine alla mancata condanna in primo grado del
convenuto anche al pagamento delle spese necessarie per la copertura di alcuni sportelli,
come previsto con lo stesso atto di transazione), il Tribunale di Firenze (in composizione
monocratica), con sentenza n. 3786 del 2006 (depositata il 25 ottobre 2006), in parziale
accoglimento di entrambi i gravami, condannava il Murdaca a rifinire la longarina posta a
ridosso dei tavelloni del solaio, oltre che a rimuovere il tubo di sei cm. di diametro in cui
correva un cavo elettrico, disponendo, inoltre, la condanna del Lo Russo al pagamento
dell’ulteriore somma di euro 850,00 (oltre i.v.a.) per la copertura degli sportelli,
confermando, nel resto, l’impugnata sentenza, con dichiarazione di integrale
compensazione tra le parti delle spese del secondo grado.
A sostegno dell’adottata decisione, il Tribunale fiorentino rilevava che, in virtù del concluso
atto di transazione, emergeva che, effettivamente, sulla base di un’interpretazione ispirata
al canone della buona fede, al Murdaca spettava l’obbligo di assicurare un risultato estetico
sufficiente mediante il rivestimento e la rifinitura della copertura del lato superiore dei
contatori, così come quello di rimuovere la prima tubazione di scarico siccome realizzata
illegittimamente, ancorché le predette circostanze non fossero da ritenersi tali da
giustificare la dichiarazione di inadempimento in capo al Lo Russo. Il giudice di appello
valutava, inoltre, come fondato il gravame incidentale del Murdaca nella parte in cui aveva
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condannava il Lo Russo al pagamento della somma di euro 720,00, oltre che alla rifusione

richiesto la condanna del Lo Russo alla corresponsione dell’importo necessario per
l’esecuzione dell’opera di copertura degli sportelli, poiché tale obbligo era stato previsto
espressamente nell’atto di transazione.
Avverso la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il Murdaca
Francesco, articolato in otto motivi, al quale ha resistito con controricorso il Lo Russo

Il ricorrente principale ha, a sua volta, proposto controricorso all’avanzato ricorso
incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In linea pregiudiziale, occorre disporre la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c.,
perché proposti avverso la stessa sentenza.
2. Con il primo motivo il ricorrente principale ha denunciato l’assunta violazione degli artt.
112, 342 e 346 c.p.c., sostenendo che la sentenza di appello avesse — nel condannarlo al
compimento delle opere di rifinitura della longarina e alla rimozione della tubazione pronunciato oltre i limiti dell’eccezione da intendersi proposta ai sensi dell’art. 1460 c.c.,
ravvisando, illegittimamente, che il Lo Russo avesse formulato, in merito, una domanda
riconvenzionale.
Ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. (ratione temporis applicabile alla fattispecie, risultando la
sentenza impugnata pubblicata il 25 ottobre 2006), il Murdaca ha indicato il seguente
quesito di diritto: “dica la S. C., nel caso in cui venga proposto appello con motivo di appello
qualificato ed espresso come «eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.», se la
pronuncia del giudice che non si limiti a tale eccezione ma disponga la condanna
dell’appellato ad un fare rappresenti violazione degli artt. 112, 342 e 346 c.p.c..”.

3. Con il secondo motivo il ricorrente principale ha prospettato la violazione degli artt. 101 e
102 c.p.c., ovvero la violazione del diritto al contraddittorio tra tutte le parti in riferimento
alla mancata integrazione dello stesso nei confronti della sig.ra Francini Diletta Maria,
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Marco, che ha formulato contestualmente anche ricorso incidentale, riferito a quattro motivi.

comproprietaria al 50% con esso Murdaca e parte anche nella transazione dedotta in
controversia (e, quindi, come tale, da qualificarsi litisconsorte necessaria). In virtù dell’art.
366 bis c.p.c. risulta formulato il seguente quesito di diritto: “dica la S.C. se, nel caso in cui
nell’ambito di un giudizio si chieda la condanna alla esecuzione di opere che modificano la
situazione strutturale di fatto di un immobile o di impianti in proprietà tra più persone il non

costituisca violazione degli artt. 101 e 102 c.p.c.”.
4. Con il terzo motivo il ricorrente principale ha censurato la sentenza impugnata per
l’assunta violazione degli artt. 101 e 102 c.p.c., prospettando la violazione del diritto al
contraddittorio, in riferimento alla mancata partecipazione al giudizio della Soc.
Querciabella, proprietaria della tubazione di 6 cm. e del relativo cavo elettrico di cui il
giudice di appello aveva disposto la rimozione.
A tal proposito risulta evidenziato il seguente quesito di diritto: “dica la S.C. se, nel caso in
cui nell’ambito di un giudizio si chieda la condanna ad eseguire opere di rimozione di un
impianto risultato di terzi, il non aver disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti
degli stessi costituisca violazione degli artt. 101 e 102 c.p.c.”.
5. Con il quarto motivo il Murdaca ha dedotto il vizio di omessa o, quanto meno,
insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui
aveva pronunciato la condanna di esso ricorrente a rifinire la longarina posta a ridosso dei
tavelloni del solaio dopo aver affermato che “tale inadempimento non era sufficiente,
tuttavia, a giustificare, secondo una valutazione di buona fede, l’inadempimento del Lo
Russo alle obbligazioni gravanti sul medesimo”. Quale fatto controverso rilevante ai sensi
dell’art. 366 bis c.p.c. il ricorrente principale ha indicato “quale fosse il presupposto
giuridico per cui sussisteva un obbligo dello stesso Murdaca di eseguire l’intervento di
rifinitura della longarina, quale fosse il presupposto della condanna ad eseguirlo se tale
lavoro era stato valutato non influente ex art. 1460 c.c., perché aveva ritenuto sussistenti i
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aver disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i comproprietari

presupposti per una condanna posto che non sussisteva alcun termine per l’esecuzione né
esso Murdaca era stato mai costituito in mora o richiesto prima del giudizio”.
Con riferimento, invece, alle ragioni per le quali la insufficienza della motivazione la
rendeva inidonea a giustificare la decisione, il Murdaca ha dedotto che, alla stregua della
sentenza impugnata, non risultava possibile ricostruire e comprendere i passaggi logici che

condannarlo ad eseguire i lavori a cui non si era obbligato e per i quali, comunque, non
esisteva un termine di esecuzione né una costituzione in mora “ante causam”.
6. Con il quinto motivo, il Murdaca ha inteso far valere un ulteriore vizio di omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione circa i fatti decisivi per il giudizio attinenti sia alla
mancata ammissione di una integrazione della c.t.u. sia alla decisione di condannare esso
ricorrente a rimuovere una tubazione appartenente a terzi e che non riguardava uno
scarico di liquami bensì un impianto elettrico di proprietà di terzi.
Il fatto controverso relativo a tale doglianza risulta indicato nel mancato accertamento della
consistenza, della natura e della situazione della tubazione tramite integrazione della c.t.u.
e circa la sussistenza di un diritto consolidato di terzi per destinazione del padre di famiglia.
Inoltre, il Murdaca ha evidenziato come, nella sentenza impugnata, mancasse una idonea
motivazione in ordine alle ragioni per cui ne era stata chiesta la rimozione.
7. Con il sesto motivo il Murdaca ha dedotto l’omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione circa il fatto decisivo per il giudizio attinente alla illegittima compensazione
delle spese del giudizio di appello, disposta malgrado il giudice di secondo grado avesse
rigettato tutte le eccezioni del Lo Russo.
8. Con il settimo motivo il ricorrente principale ha denunciato la violazione e falsa
applicazione dell’art. 112 c.p.c., deducendo il seguente quesito di diritto in relazione all’art.
366 bis c.p.c.: “dica la S. C. se, nel caso in cui una parte chieda la condanna alla rimozione
di una tubazione installata dalla controparte a proprio servizio, l’aver disposto la condanna
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avevano indotto il giudice, nonostante avesse rigettato l’eccezione ex art. 1460 c.c., a

di quest’ultimo alla rimozione di una tubazione del tutto difforme da quella individuata dal
richiedente ed a servizio di terzi costituisca violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo il giudice
statuito oltre la domanda”.
9. Con l’ottavo ed ultimo motivo il Murdaca ha dedotto la supposta violazione dell’art. 2697
c.c., formulando, in merito, il seguente quesito di diritto: “dica la S.C. se il giudice che

della parte stessa, incorre nella violazione del principio sancito dall’art. 2697 c.c., non
avendo la parte richiedente la condanna soddisfatto il proprio onere probatorio”.
10. Con il primo motivo del formulato ricorso incidentale, il Lo Russo ha dedotto il vizio di
omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa il fatto decisivo per la controversia
consistente nell’avere la sentenza impugnata ritenuto sussistenti le sue obbligazioni
conseguenti alla transazione del 10 febbraio 1999 ed, invece, giustificato il rifiuto di
eseguire le opere poste a carico del Murdaca, pur avendo il Tribunale accertato
l’inadempimento del ricorrente principale rispetto alle opere di completamento ed
adeguamento della longarina e malgrado esso Lo Russo si fosse impegnato, con la
predetta transazione poi trasfusa in scrittura privata con firme autenticate dinanzi al notaio
Massarelli, a quanto il giudice di secondo grado lo aveva condannato non solo
sinallagmaticamente rispetto alle obbligazioni del Murdaca ma anche posteriormente, in
senso cronologico, rispetto alle opere a cui era tenuto lo stesso ricorrente principale.
11. Con il secondo motivo del ricorso incidentale il Lo Russo ha denunciato il vizio di
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione nonché la violazione e falsa
applicazione degli artt. 1362, 1363, 1063 e 1065 c.c., con riferimento al capo della
sentenza con cui era stata rigettata la domanda di condanna del Murdaca alla rimozione
del cancello apposto illegittimamente rispetto alle pattuizioni contenute nell’atto di
transazione. Ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., il Lo Russo ha indicato il fatto giuridico
controverso nella determinazione della circostanza se l’apposizione del cancello da parte
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condanna una parte alla rimozione di una tubazione della quale non è stata la proprietà

del Murdaca costituisse inadempimento alle pattuizioni di cui all’atto di transazione
sottoscritto dalle parti in data 10 febbraio 1999 e, quanto alla violazione di legge, ha
formulato il seguente quesito di diritto: “dica la S.C. se con riferimento all’atto di
costituzione di una servitù, ai sensi degli artt. 1063,1065,1362 e 1363 c.c., la mancata
previsione da parte dei contraenti di una modalità di esercizio possa essere interpretata

12. Con il terzo motivo di ricorso incidentale il Lo Russo ha dedotto il vizio di omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza avuto riguardo al fatto
controverso consistente nel mancato accertamento della illegittimità della tubazione in PVC
di cm. 10 di diametro e, quindi, nel perché non fosse stata ordinata nei confronti del
Murdaca (anche) la rimozione della tubazione di scarico dei liquami (c.d. portavia).
13. Con il quarto motivo di ricorso incidentale il Lo Russo ha censurato la sentenza del
Tribunale fiorentino per un ulteriore vizio di motivazione nella parte in cui era stata
dichiarata l’integrale compensazione delle spese del giudizio di appello ed era stata
confermata la statuizione già resa dal giudice di primo grado, con la quale egli era stato
condannato alla rifusione di dette spese in favore dell’originario attore, malgrado che, con
la sentenza impugnata, fossero state accolte le due domande dal medesimo proposte in
primo grado e reiterate in sede di gravame.
14. Procedendo per ordine e iniziando l’esame delle censure dal primo motivo del ricorso
principale, rileva il collegio che lo stesso è infondato e va, quindi, rigettato.
Secondo la difesa del Murdaca il giudice di appello sarebbe incorso nelle denunciate
violazioni processuali avendo disposto illegittimamente la condanna nei suoi confronti a
rifinire la longarina posta a ridosso dei tavelloni ed a rimuovere il tubo in cui correva il cavo
elettrico, in tal senso pronunciando oltre i limiti dell’eccezione di inadempimento ex art.
1460 c.c., che era stata sollevata dal Lo Russo.

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come accettazione della stessa”.

L’assunto non coglie nel segno, poiché, per quanto emergente dagli atti processuali dei
gradi di merito (esaminabili anche in questa sede in virtù della natura del vizio denunciato)
ed in base al contenuto dello svolgimento del giudizio specificamente riportato nel
controricorso del Lo Russo, si evince che quest’ultimo aveva, in effetti, formulato, nella
comparsa di risposta di primo grado, una vera e propria domanda riconvenzionale, fondata

riproponendo ritualmente le stesse richieste anche con l’atto di appello, sulle quali, perciò, il
Tribunale di Firenze si era pronunciato legittimamente, senza incorrere in alcuna delle
violazioni indicate con l’esaminata doglianza.
15. Il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale — valutabili congiuntamente perché
afferenti alla stessa questione processuale — sono anch’essi privi di pregio e devono,
perciò, essere respinti.
Infatti, al di là dell’aspetto che le circostanze dell’assunta comproprietà dell’immobile del
Murdaca e della supposta appartenenza a terzi della tubazione in cui correva il cavo
elettrico non erano state dedotte né provate nei gradi di merito (non risultando, allo scopo,
nemmeno assolto il requisito della necessaria specificità delle censure in esame), è
agevole rilevare che, nella fattispecie, non ricorrevano i presupposti per la configurazione di
una ipotesi di litisconsorzio necessario dal momento che l’azione formulata in giudizio nei
confronti del Murdaca atteneva all’esecuzione di obblighi di fare in ordine ai quali il
Murdaca si era obbligato personalmente in virtù di una complessiva convenzione
transattiva che aveva concluso con il Lo Russo, ragion per cui, nella fattispecie, la
domanda proposta investiva un’azione di natura personale e non propriamente reale.
16. Ritiene il collegio che è, invece, fondato il quarto motivo avanzato con il ricorso
principale.
Invero, per come idoneamente posto in risalto con la censura in esame, il giudice di appello
ha ritenuto — senza, tuttavia, esplicare un percorso logico adeguato e privo di
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sul presupposto dell’accertamento preliminare dell’inesatto adempimento del Murdaca,

contraddizioni – che sussistessero le condizioni per condannare il Murdaca alla rimozione
della longarina, omettendo, in particolare, di valutare, in relazione alle circostanze concrete
ed alle obbligazioni conseguenti alla stipulata transazione, quale fosse il presupposto per
condannare il Murdaca ad eseguire l’intervento di rifinitura della longarina, anche in
relazione alla valorizzazione dell’influenza o meno, a tal proposito, dell’eccezione di

quindi, tale da non far venir meno, in capo a quest’ultimo, l’assolvimento degli obblighi che
si assunto con la transazione (con specifico riferimento alla edificazione di una struttura
negli spazi tra i vari contatori ed alla copertura degli stessi in maniera stilisticamente
adeguata), alla cui esecuzione, sottoposta a termine, avrebbe potuto essere subordinata la
realizzazione delle (eventuali) opere incombenti al Murdaca (sempre che avessero trovato
fondamento in una fonte negoziale).
17. Il quinto, il settimo motivo e l’ottavo motivo del ricorso principale — esaminabili
congiuntamente perché evidentemente connessi — sono destituiti di pregio, perché, per un
verso, la doglianza afferente al vizio motivazionale è priva di un autonomo requisito di
specificità in ordine al puntuale richiamo dei passaggi della relazione peritale dai quali
sarebbe dovuta emergere la necessità di un approfondimento con riferimento alla
situazione della tubazione e al presunto scambio nell’individuazione della tipologia del tubo
considerato, sia perché, in ogni caso, la censura investe l’esercizio di un potere
discrezionale istruttorio (quello di disporre l’integrazione della c.t.u.) del giudice di merito
(che ha, comunque, pronunciato sulle distinte domande proposte), che non risulta
sindacabile nella presente sede di legittimità, senza, infine, sottacere la genericità del
quesito di diritto relativo all’ultima censura, invero tautologico e generico (e, perciò, tale da
rendere inammissibile il motivo stesso).
18.

Il sesto motivo proposto dal Murdaca, riguardante la confutazione della disposta

compensazione delle spese dell’intero giudizio (e, quindi, un capo accessorio della
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inadempimento ex art. 1460 c.c. formulata dal Lo Russo, peraltro ritenuta infondata e,

sentenza impugnata), deve ritenersi assorbito per effetto dell’accoglimento della quarta
censura (relativa a vizio motivazionale) che comporta la cassazione sul punto della
sentenza impugnata ed il conseguente rinvio della causa, all’esito della cui fase occorrerà
regolare nuovamente le spese complessive del giudizio.
19. Il primo motivo addotto a sostegno del ricorso incidentale proposto dal Lo Russo è

dall’art. 366 bis c.p.c., il Tribunale fiorentino, in virtù di una motivazione essenziale ma
sufficiente, ha rilevato che, sulla scorta del contenuto della convenzione transattiva, era
emerso l’inadempimento del Lo Russo in ordine agli specifici obblighi che si era assunto,
non potendo sortire alcuna idonea efficacia l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.,
anche per effetto delle considerazioni precedentemente operate con riferimento al quarto
motivo del ricorso principale in ordine alla contrapposta posizione del Murdaca,
l’assolvimento dei cui obblighi era dipendente dall’esecuzione di quelli della controparte.
20. Anche il secondo motivo (peraltro corredato da un quesito di diritto generico)
prospettato con il ricorso incidentale è destituito di fondamento e deve essere respinto.
Con questa censura il Lo Russo ha inteso addebitare alla sentenza impugnata un vizio
motivazionale e la richiamata violazione di legge con riguardo alla declaratoria di legittimità
dell’apposizione del cancelletto effettuata dal Murdaca sulla recinzione della terrazza.
Tuttavia, ritiene il collegio che il giudice di appello – con una valutazione adeguata della
scrittura privata transattiva e del successivo atto notarile integrativo oltre che rispettosa dei
criteri ermeneutici in concreto applicabili — ha idoneamente spiegato come, in punto di fatto,
fosse statq, riconosciuta una servitù di passaggio in favore del Murdaca ed a carico del
fondo del Lo Russo, ritenendo esattamente, in punto di diritto, che, in virtù di quanto
disposto dall’art. 1064 c.c., l’apposizione del cancello rientrasse tra le facoltà inerenti a tale
servitù (cfr., da ultimo, Cass. n. 14179 del 2011) e che risultava, in concreto, indispensabile
per il suo esercizio, rendendo, altrimenti, lo stesso particolarmente scomodo. Trattasi,
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infondato perché, al di là dell’inidoneo assolvimento del requisito di ammissibilità prescritto

pertanto, di una valutazione di merito sufficientemente motivata e, come tale, incensurabile
nella presente sede di legittimità.
21. Anche il terzo motivo dedotto a supporto del ricorso incidentale non coglie nel segno.
Con tale censura la difesa del Lo Russo si duole della mancata condanna del Murdaca a
rimuovere anche la tubazione di 10 cm, anziché la sola tubazione di 6 cm sulla quale

adeguata e basata argomentatamente sulle risultanze dell’elaborato del c.t.u., ha
evidenziato come il tubo in contestazione non si identificasse con il “portavia della fossa
biologica” che, ancorché effettivamente esistente, risultava sottostante a quello in cui
correva il cavo elettrico.
22. Così come il sesto motivo del ricorso principale anche la quarta ed ultima censura
dedotta a fondamento del ricorso incidentale — riferita alla statuizione sulle spese giudiziali deve essere dichiarata assorbita, per effetto dell’accoglimento del quarto motivo formulato
nell’interesse del Murdaca.
23. In definitiva, alla stregua delle complessive ragioni esposte, deve essere accolto il solo
quarto motivo del ricorso principale, a cui consegue l’assorbimento del sesto motivo dello
stesso ricorso e del quarto motivo del ricorso incidentale, mentre vanno respinte tutte le
altre censure formulate con entrambi i ricorsi. Da tale pronuncia deriva la cassazione della
sentenza impugnata in relazione al motivo accolto ed il rinvio della causa al Tribunale di
Firenze (in composizione monocratica), in persona di altro magistrato, che provvederà
anche sulle spese della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il quarto motivo del ricorso principale e dichiara assorbiti il
sesto motivo dello stesso ricorso principale e il quarto motivo del ricorso incidentale; rigetta
tutti gli altri motivi di entrambi i ricorsi. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo

12

passavano i cavi elettrici. Al riguardo, però, il Tribunale fiorentino, con motivazione

accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, al Tribunale di
Firenze (in composizione monocratica), in persona di altro magistrato.

Il Presidente i

Il Consigliere estensore

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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Si attesta la registrazione presso

Così deciso nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 10 gennaio 2014.

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