Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4490 del 24/02/2011

Cassazione civile sez. III, 24/02/2011, (ud. 20/01/2011, dep. 24/02/2011), n.4490

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 32185-2006 proposto da:

CASSAGNA SRL (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, presso

CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato

TARICCO ELENA, con studio in TORINO, Via Moretta 15, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

PICCOLA CASA DIVINA PROVVIDENZA COTTOLENGO (OMISSIS),

elettivamente domiciliata in ROMA, in persona del proprio procuratore

generale Don P.G., VIA GERMANICO 197, presso lo studio

dell’avvocato NAPOLEONI MARIA CRISTINA, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati CIPOLLA FEDERICO, CIPOLLA MARIA GABRIELLA

giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1463/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

Sezione 2^ civile, emessa il 8/4/2005, depositata il 03/10/2005;

R.G.N. 1774/2003.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/01/2011 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito l’Avvocato ELENA TARICCO;

udito l’Avvocato MARIA CRISTINA NAPOLEONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I fatti di causa rilevanti ai fini della decisione del ricorso possono così ricostruirsi sulla base della sentenza impugnata.

La Piccola Casa della Divina Provvidenza Cottolengo (di seguito anche Piccola Casa), convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Torino Cassagna s.r.l. sostenendo che la stessa aveva abusivamente occupato porzioni di terreno di sua proprietà siti in Comune di (OMISSIS), lungo la strada vicinale di Cassagna. Chiese, pertanto, la riduzione in pristino e il risarcimento dei danni.

Costituitasi in giudizio, la convenuta contestò l’avversa pretesa.

Con sentenza del 25 gennaio 2003 il giudice adito condannò Cassagna s.r.l. al pagamento in favore della Piccola Casa della somma di Euro 32.525,16, a titolo di risarcimento danni per l’illegittima occupazione delle porzioni di terreno di proprietà dell’istante, oltre interessi, svalutazione e spese.

Proposto gravame principale da Cassagna s.r.l. e incidentale dalla Piccola Casa, la Corte d’appello, in data 3 ottobre 2005, li ha respinti entrambi, condannando Cassagna s.r.l. a rimborsare le spese di causa alla controparte.

Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione Cassagna s.r.l., formulando quattro motivi.

Resiste con controricorso, illustrato anche da memoria, La Piccola Casa della Divina Provvidenza Cottolengo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Col primo motivo l’impugnante lamenta violazione dell’art. 2697 cod. civ., artt. 112, 115, 116 e 342 cod. proc. civ., omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Secondo l’esponente, una volta riconosciuto il carattere meramente assertivo dell’affermazione del giudice di prime cure in ordine alla veridicità dell’allargamento del sedime stradale, da parte di Cassagna s.r.l., la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere fondato il primo motivo di gravame, essendo frutto di malgoverno degli atti difensivi l’assunto che la predetta circostanza non fosse stata, in sostanza, contestata dalla società convenuta.

1.2 Col secondo mezzo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 2727, 2729 e 2697 cod. civ., artt. 112, 115, 116 e 342 cod. proc. civ., omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione. La critica ha ad oggetto il preteso ampliamento della carreggiata per effetto del frequente passaggio, sulla stessa, di mezzi pesanti diretti alla discarica costruita e gestita da Cassagna, fatti sulla cui imputabilità la Corte d’appello non si era affatto pronunciata, facendo, ancora una volta, malgoverno delle risultanze istruttorie e delle allegazioni della convenuta, volte a rappresentare che il transito non era in alcun modo ad essa ascrivibile.

2 Le censure, che si prestano a essere esaminate congiuntamente, per la loro evidente connessione, sono, per certi aspetti inammissibili, per altri infondate.

La Corte territoriale ha motivato il suo convincimento rilevando che, se effettivamente il Tribunale aveva dato per scontati gli interventi di allargamento del sedime stradale da parte di Cassagna s.r.l., i rilievi critici formulati sul punto dall’appellante erano resistiti dalle articolazioni difensive della stessa, posto che la società convenuta non aveva mai negato di avere effettuato gli ampliamenti lamentati dall’ente istante, ma solo di avere operato su incarico di CIDIU (Consorzio Intercomunale di Igiene Urbana), così allegando, a sua discolpa, un fatto del tutto inidoneo a escludere il fondamento della domanda attrice.

Ne deriva che l’impugnante, venendo a contestare la lettura data dal giudice di merito agli scritti difensivi avrebbe dovuto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, riportare con esattezza il contenuto sensibile degli atti nei quali aveva preso posizione sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda, a partire dalla comparsa di risposta, indicando altresì con precisione in quale parte del fascicolo processuale gli stessi erano rinvenibili, in modo da rendere immediatamente ostensibile alla Corte che le ammissioni riguardavano, in realtà, come viene ora a sostenere, un tratto di strada diverso da quello per cui è controversia (confr. Cass. civ., 5 maggio 2010, n. 10853; e, con riferimento al regime processuale anteriore al D.Lgs. n. 40 del 2006, Cass. civ. 11 febbraio 2009, n. 3340).

Sotto altro concorrente profilo, va poi rilevato che le critiche, nella parte in cui contestano l’affermazione che l’attrice non aveva chiesto il ristoro dei danni prodotti dal transito, ma piuttosto delle conseguenze che ne erano derivate sulla tenuta delle sponde laterali, al cui cedimento si era ovviato con l’allargamento del sedime, attengono all’interpretazione della domanda giudiziale, e cioè a valutazione di stretto merito, implicante un accertamento di fatto, non censurabile in sede di legittimità quando sia motivato in maniera congrua ed adeguata (Cass. civ., 9 settembre 2008, n. 22893).

3 Col terzo motivo l’impugnante deduce violazione degli artt. 2697 cod. civ., artt. 112, 115, 116 e 342 cod. proc. civ., omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, con riferimento all’affermata esistenza delle lamentate occupazioni di porzioni di superficie di proprietà della Piccola Casa. Secondo l’esponente la Corte territoriale avrebbe violato i principi in materia di onere della prova, posto che, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, non spettava a Cassagna dimostrare che le modificazioni dello stato dei luoghi erano intervenute nel periodo 1979/1993, prima che si concretizzassero i suoi interventi sulla strada, bensì alla controparte provare che tali modificazioni fossero in tutto o in parte ad essa ascrivibili. Si duole anche della risposta data dal giudice d’appello ai rilievi formulati in ordine alle modalità attraverso cui il consulente tecnico aveva determinato il valore delle porzioni immobiliari di proprietà della Piccola Casa, asseritamente occupate in maniera abusiva, essendosi il decidente limitato a ribadire che l’esperto aveva bene operato.

4.1 Anche tali critiche non hanno pregio.

Il giudice di merito, dato atto che la prova testimoniale aveva convalidato la dipendenza causale del cedimento delle sponde laterali della strada, dal transito sulla stessa di mezzi pesanti diretti alla discarica, non ha ritenuto condivisibili le censure aventi ad oggetto l’adesione del Tribunale al parere formulato dal consulente tecnico, in ordine alla effettiva esistenza e all’entità delle lamentate occupazioni di porzioni di superficie di proprietà della controparte. Ha sul punto rilevato che le valutazioni del nominato esperto apparivano corrette, perchè riscontrate dalle deposizioni testimoniali e dal rilievo aereofotogrammometrico del (OMISSIS), segnatamente evidenziando l’assenza di elementi probatori dai quali desumere che le differenze tra le risultanze dello stesso e lo stato dei luoghi fossero dovute a modificazioni intervenute prima di quelle realizzate dalla società convenuta.

4.2 A fronte di tale apparato argomentativo, completo ed esaustivo, i rilievi della ricorrente appaiono chiaramente volti a sollecitare una rilettura dei fatti e delle prove, inammissibile in sede di legittimità. E invero, in un contesto deduttivo e probatorio in cui la manipolazione del sedime stradale ad opera della società convenuta risulta essere stato il solo intervento praticato sul posto, del tutto plausibilmente il decidente ha ritenuto dimostrata la ricostruzione dei fatti posta a fondamento della domanda attrice.

A ciò aggiungasi che il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico, esaurisce l’obbligo della motivazione con l’indicazione delle fonti del suo convincimento, mentre le critiche che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dall’esperto si risolvono in mere allegazioni difensive, inidonee a integrare il vizio di motivazione previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5 (confr. Cass. civ., 3 aprile 4/2007, n. 8355).

5 Col quarto mezzo Cassagna s.r.l. denuncia violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., nonchè vizi motivazionali con riferimento alla ritenuta infondatezza delle doglianze volte a censurare la mancata compensazione delle spese del giudizio di primo grado, nonchè alla condanna al pagamento di quelle del processo di appello, argomentato dalla Corte territoriale sul rilievo che l’impugnazione incidentale proposta dalla Piccola Casa era conseguita alla instaurazione del presente giudizio da parte dell’appellante.

6 II motivo è infondato.

Non par dubbio che la condanna di Cassagna s.r.l. al pagamento delle spese del primo grado del giudizio è avvenuta nella corretta applicazione del principio della soccombenza, mentre, quanto al giudizio di gravame, vale il principio per cui il rigetto tanto dell’appello principale quanto di quello incidentale non obbliga il giudice a disporre la compensazione totale o parziale delle spese processuali, il cui regolamento, fuori della ipotesi di violazione del principio di soccombenza per essere stata condannata la parte totalmente vittoriosa, è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito (confr. Cass. civ., 2 luglio 2008, n. 18173).

Peraltro nella fattispecie la Corte territoriale ha non incongruamente argomentato la sua decisione anche sull’assunto che l’appello incidentale aveva un rilievo economico e tecnico giuridico estremamente contenuto, rispetto alle doglianze proposte dalla società. E in relazione a tale ratio decidendi nulla ha opposto l’impugnante.

Il rigetto del ricorso si impone, dunque.

Segue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.500 (di cui Euro 200 per spese), oltre IVA e CPA, come per legge.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2011

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