Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4490 del 24/02/2010

Cassazione civile sez. III, 24/02/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 24/02/2010), n.4490

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SENESE Salvatore – Presidente –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 30518/2005 proposto da:

P.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo studio dell’avvocato LUPONIO

Ennio, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CASSIANI

MARCO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT BANCA SPA (OMISSIS) in persona del suo procuratore

speciale Dott.ssa P.M.P., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA G.P. DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell’avvocato

PAGLIARI Massimo, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GIANNOLA MARIO giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

BANCA DELLE MARCHE SPA, BANCA POPOLARE ADRIATICO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 727/2004 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

emessa il 11/12/2004, depositata il 11/12/2004, R.G.N. 172/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

16/12/2009 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito l’Avvocato ENNIO LUPONIO; udito l’Avvocato MASSIMO PAGLIARI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Banca delle Marche s.p.a., con atto del 7 dicembre 1994, sottopose a pignoramento immobiliare un appartamento e un garage siti in (OMISSIS) di proprietà di P.G..

Con ricorso ex art. 615 cod. proc. civ., questi propose opposizione all’esecuzione, chiedendo la declaratoria di nullità e inefficacia del pignoramento, posto che i predetti beni erano stati conferiti, con atto del (OMISSIS), trascritto a margine dell’atto di matrimonio in epoca antecedente all’azione esecutiva, in fondo patrimoniale costituito dall’opponente e dalla di lui moglie, al fine di soddisfare i bisogni della famiglia.

La Banca intimata si costituì per resistere all’opposizione, chiedendo, in via riconvenzionale, che l’atto, ex art. 2901 cod. civ., venisse revocato e dichiarato inefficace nei suoi confronti, in quanto posto in essere in pregiudizio dei creditori.

In corso di causa venne autorizzata l’integrazione del contraddittorio nei confronti di altri Istituti di credito intervenuti nell’esecuzione, quali Rolo Banca (OMISSIS) s.p.a., Banca Popolare dell’Adriatico s.p.a. e Banca dell’Umbria s.p.a.. Queste ultime due, nel costituirsi in giudizio, chiesero anch’esse la revocatoria, ex art. 2901 cod. civ., del fondo patrimoniale.

Con sentenza del 26 marzo 2002 il Tribunale di Pesaro respinse l’opposizione.

La Corte territoriale di Ancona, investita del giudizio, a seguito di gravame del P., in data 11 dicembre 2004, per quanto qui interessa, dichiarò inammissibile il gravame proposto nei confronti di Rolo Banca (OMISSIS) s.p.a..

Così motivò il giudicante la sua decisione.

La citazione in appello nei confronti di Rolo Banca (OMISSIS) s.p.a. era nulla, trattandosi di soggetto giuridico che, al momento della notificazione dell’atto di impugnazione già non esisteva più, essendo stato incorporato da Unicredit Banca s.p.a..

Trattavasi di nullità non già della notificazione, ma della stessa citazione, per erronea identificazione del soggetto passivo della vocatio in ius, ex art. 164 cod. proc. civ., comma 1 (nel dettato antecedente alle modifiche introdotte dalla L. n. 353 del 1990, a far tempo dal 30 aprile 1995), sanabile dalla costituzione in giudizio del successore a titolo universale, ma con effetti ex nunc. Ora, poichè al momento della costituzione di Unicredit era scaduto il termine per l’impugnazione della sentenza, con conseguente passaggio in giudicato della stessa, l’appello doveva essere dichiarato inammissibile.

Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione illustrato da memoria, P.G., formulando un unico motivo e notificando l’atto a Unicredit Banca s.p.a., che ha resistito con controricorso.

All’udienza dell’11 giugno 2009, rilevato che il ricorso non risultava notificato a Banca delle Marche s.p.a. e a Banca Popolare dell’Adriatico s.p.a., la causa è stata rinviata a nuovo ruolo, con invito alla parte più diligente a provvedere alla integrazione del contraddittorio.

In ottemperanza a tale provvedimento, il ricorrente ha quindi notificato l’atto agli altri due Istituti intervenuti nell’esecuzione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Con un unico, articolato motivo l’impugnante denuncia violazione e falsa applicazione del comb. disp. degli artt. 328 e 170 cod. proc. civ., per avere il giudice di merito dichiarato inammissibile il gravame proposto nei confronti di Rolo Banca (OMISSIS) s.p.a., essendosi questa estinta, successivamente alla pubblicazione della sentenza appellata, a seguito di fusione per incorporazione e nascita di un nuovo soggetto giuridico, Unicredit s.p.a..

In particolare, secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe fatto malgoverno e del disposto dell’art. 328 cod. proc. civ., e della giurisprudenza delle sezioni unite della Suprema Corte la quale aveva sì affermato che, in caso di morte del soggetto al quale deve essere notificata l’impugnazione la notifica va eseguita personalmente agli eredi, non operando il principio di ultrattività del procuratore costituito (Cass. civ. sez. un. n. 11394 del 1996), ma con riguardo al caso che l’evento interruttivo colpisca la parte successivamente alla notifica della sentenza impugnata. Nella fattispecie, invece, Rolo Banca (OMISSIS) si era estinta prima di tale notifica la quale, in ogni caso, nè era stata ad essa indirizzata, nè era avvenuta su sua istanza.

Aggiunge anche il deducente che nella fattispecie l’evento interruttivo si era verificato prima del decorso di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, di modo che neppure ricorrevano i presupposti per l’applicazione dell’art. 328 cod. proc. civ., u.c., in base al quale, ove invece l’evento si verifichi nel secondo semestre, il termine (…) è prorogato per tutte le parti di sei mesi dal giorno dell’evento.

2.1 Va preliminarmente esaminata l’eccezione di nullità della procura apposta a margine del ricorso, sollevata da Unicredit Banca s.p.a. Secondo l’intimata, invero, la procura sarebbe invalida in quanto espressa in forme in alcun modo riferibili al giudizio di legittimità.

L’eccezione è infondata.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione è di per sè speciale, senza che occorra per la sua validità un riferimento specifico al giudizio in corso e alla sentenza contro la quale si rivolge, poichè la specialità del mandato è deducibile dal fatto che, in concreto, la procura al difensore forma materialmente corpo unico con il ricorso o il controricorso al quale accede, il che consente di superare le eventuali improprietà delle espressioni usate per il suo conferimento (confr. Cass. sez. lav. 3 luglio 2009, n. 15692; nei medesimi sensi anche e con maggiore aderenza al caso di specie, Cass. civ. 3^, 27 gennaio 2009, n. 1954).

2.2 Nel merito le censure sono prive di pregio per le ragioni che seguono.

Le sezioni unite di questa Corte, occupandosi dell’ipotesi in cui l’evento interruttivo si verifichi tra un grado e l’altro del processo ed esaminando a tal fine l’art. 328 cod. proc. civ., hanno individuato, quale criterio ispiratore della disciplina in esso racchiusa, da un lato, l’esigenza che il processo di impugnazione si instauri tra i soggetti effettivamente titolari del rapporto dedotto in giudizio; dall’altro, la necessità che venga tutelato il diritto di difesa di chi, ignorando l’evento, si trovi esposto al rischio di indirizzare l’impugnazione nella direzione sbagliata. In tale prospettiva, e dato atto che i rimedi apprestati dall’ordinamento hanno carattere bilaterale, e cioè scattano qualunque sia la parte, soccombente o vittoriosa, nei cui confronti l’evento stesso si sia verificato, hanno affermato che la regolamentazione prevista dal primo comma realizza un perfetto contemperamento tra dette finalità:

il legislatore ha infatti previsto che, a prescindere dalla eventuale conoscenza dell’evento, si faccia luogo a nuova notifica della sentenza da parte del successore, o nei confronti del successore, ovvero da parte del legale rappresentante, o nei confronti del legale rappresentante della parte divenuta incapace, notifica idonea a far decorrere un nuovo termine breve.

Analogo contemperamento hanno poi ravvisato le sezioni unite, con riferimento al termine annuale, nella proroga di sei mesi prevista nel terzo comma, per l’ipotesi che l’evento interruttivo si verifichi nel secondo semestre dalla pubblicazione della sentenza, in modo da assicurare, attraverso l’incremento della distantia temporis, uno spazio adeguato perchè l’impugnazione possa essere proposta da e nei confronti dei nuovi soggetti, e, in particolare, perchè la parte soccombente possa acquisire conoscenza dell’evento, indipendentemente da qualsivoglia comunicazione, in modo da indirizzare correttamente il suo potere di impugnazione.

Ragionando poi della impugnazione male indirizzata contro la parte estinta o divenuta incapace, anzichè contro il successore universale o il legale rappresentante della stessa, hanno evidenziato come, trattandosi di errata identificazione del soggetto passivo della vocatio in ius, il comb. disp. degli artt. 163, n. 2, e 164 cod. proc. civ., offra il rimedio della rinnovazione: rimedio appagante, in ragione dell’efficacia sanante ex tunc ad essa connessa, e tuttavia inapplicabile ai processi pendenti alla data del 30 aprile 1995, c.d. di vecchio rito.

Hanno quindi le sezioni unite rilevato come a tale, vistosa lacuna normativa, non esente da pesanti dubbi di incostituzionalità, la giurisprudenza abbia cercato di porre rimedio attraverso la surrettizia utilizzazione dell’art. 291 cod. proc. civ., chiamato a funzionare, più che come mezzo di sanatoria della nullità, come strumento restitutorio, e cioè come mezzo di rimessione in termini per l’esercizio del diritto di impugnazione incolpevolmente perduto (Cass. sez. un. 19 dicembre 1996, n. 11394; Cass. sez. un. 28 luglio 2005, n. 15783).

2.3 Alla luce di tali principi, che il collegio integralmente condivide, deve ritenersi corretta la declaratoria di inammissibilità dell’appello proposto nei confronti di Rolo Banca (OMISSIS) s.p.a..

E invero, essendosi la fusione per incorporazione pacificamente verificata il 1 luglio 2002, mentre era in corso il primo semestre del termine annuale (a fronte di una sentenza di primo grado depositata il 26 marzo 2002), ed essendosi Unicredit costituita in giudizio a termine annuale ormai decorso, la citazione in appello non poteva non essere dichiarata nulla, per erronea identificazione del soggetto passivo della vocatio in ius ex art. 164 cod. proc. civ., comma 1, nel testo antecedente alla riforma del 1990, essendo priva di ogni base normativa la tesi del ricorrente, secondo cui, a fronte di un evento interruttivo verificatosi nei primi sei mesi, l’impugnazione sia validamente proposta nei confronti del soggetto estinto.

Non è superfluo aggiungere che l’inescusabilità dell’errore dell’impugnante, in ragione della conoscibilità della fusione, è, nella fattispecie, di palmare evidenza. Nè del resto il ricorrente l’ha mai contestata.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.500,00 (di cui Euro 200,00 per spese), oltre Iva e CPA, come per legge.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2010

 

 

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