Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4490 del 21/02/2017

Cassazione civile, sez. VI, 21/02/2017, (ud. 05/12/2016, dep.21/02/2017),  n. 4490

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7813-2016 proposto da:

C.C., nella qualità di tutore del minore

P.A.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FOGLIANO 4-A, presso

lo studio dell’avvocato PAOLO BARLETTA, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIUSEPPE BARLETTA CALDARERA giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

PA.MI.DA., PROCURATORE GENERALE DELLA REPPUBLICA PRESSO

LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA, P.M., PA.FL.AL.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 246/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 09/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/12/2016 dal Presidente Relatore Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito l’Avvocato Famiani Salvatore (delega verbale avvocati Sandu

Cristina e Saitta Renata) che deposita memoria, controricorso con

allegata procura speciale e atti pervenuti via pec, si riporta agli

atti depositati.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Tribunale minorile di Catania, con sentenza in data 13/4/2014, dichiarava l’adottabilità del minore P.A.S., revocata dalla locale Corte d’Appello, con sentenza del 12/2/2016. Ricorre per cassazione l’avvocato C.C., quale tutore del minore.

Resiste con controricorso Pa.Mi., madre del minore.

La L. n. 184, art. 1, riconosce il diritto del minore a vivere nella propria famiglia, ma l’art. 8 precisa che sussiste abbandono in caso di mancanza di assistenza morale e materiale da parte dei genitori.

L’abbandono si configura come grave e irreversibile violazione degli obblighi dei genitori di educazione, mantenimento ed istruzione dei figli ai sensi dell’art. 30 Cost. e art. 147 e 316 c.c.. Ma tale irreversibilità va correlata alle esigenze di armonico sviluppo dei minori, e dunque l’eventuale recupero della inadeguatezza genitoriale dovrebbe essere determinato, certo e ragionevolmente breve, dovendosi pertanto verificare la concreta possibilità di pregiudizio per il minore, dovuto all’incertezza e alla durata del percorso di recupero genitoriale (così la giurisprudenza ampiamente consolidata di questa Corte: tra le altre, Cass. N. 1837 del 2011; 19609 del 2011).

E’ appena il caso di precisare che tale impostazione, confermata da rilevantissimi documenti internazionali sull’infanzia (Convenzione di New York sui diritti del minore, Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, ecc.), non contrasta con la recente decisione della CEDU del 13/10/2015 (S.H. – Italia) che sottolinea, del tutto condivisibilmente, la necessità che sia stata predisposta una azione di aiuto e sostegno alla famiglia, di cui essa non abbia saputo o potuto profittare.

Il giudice a quo non ha ben interpretato tali principi, mentre la motivazione appare, a tratti, del tutto assente.

Richiama la Corte di Appello un grave episodio del bambino di pochi mesi, caduto sotto il letto, con la testa dolorante e ferita, che piangeva disperatamente. Risultava che la madre, cittadina rumena, aveva subito vari ricoveri per etilismo ed era a carico da alcuni anni del SERT. Il padre del minore, di indole particolarmente violenta, si era ben presto allontanato, tornando in Romania. Secondo la Corte di merito, la vita della madre era stata sempre caratterizzata da “disordine affettivo” che l’aveva portata a stringere legami e scelte sbagliate con uomini violenti. La stessa Corte afferma che non può essere sottovalutata la gravità dei fatti che ha portato alla apertura della procedura di adottabilità.

Evidenzia altresì il giudice a quo che successivamente, da varie relazioni del SERT, la Pa. sembrava aver seguito positivamente un programma disintossicante, mentre i Servizi Sociali precisavano che vi era stato un miglioramento anche nelle sue condizioni di vita, avendo essa iniziato una convivenza con un uomo e collaborando alla vendita di prodotti agricoli. La disposta C.T.U. in grado di appello è stata invece sostanzialmente negativa nei confronti della Pa., permanendo vari indicatori di suscettibilità alla ricaduta nella dipendenza: si evidenzia un assetto di personalità e la conseguente strutturazione dei rapporti sociali che possano rendere problematico l’esercizio di una adeguata capacità genitoriale, considerando anche che la madre del minore non può contare su una adeguata rete relazionale e che il rapporto con il convivente è del tutto provvisorio.

Come è noto, per giurisprudenza consolidata (tra le altre Cass. N. 13202 Del 2012), il giudice può esprimere contrario avviso rispetto alle risultanze della consulenza, ma deve al riguardo fornire adeguata motivazione. Al contrario, la Corte, di merito un salto logico e valutazione contraddittoria, sostiene che la posizione negativa dei consulenti si fonderebbe soltanto sulla circostanza che la Pa. non ha parenti, e dà poi esclusiva rilevanza alle relazioni del SERT e dei Servizi Sociali. E’ evidente che non si può far coincidere l’indubbio miglioramento delle condizioni della donna con l’avvenuto riacquisto di una capacità genitoriale che essa aveva dimostrato di non avere, non potendosi mettere alla prova sic et simpliciter il minore e il suo sviluppo psicofisico.

Appaiono dunque necessari ulteriori accertamenti sulla condizione della donna, ad opera del SERT e dei Servizi sociali Minorili, con un eventuale supplemento di CTU.

Va pertanto cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Catania in diversa composizione, che pure si pronuncerà sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Catania in diversa composizione che pure si pronuncerà sulle spese del presente giudizio di legittimità.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2017

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