Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 449 del 14/01/2020

Cassazione civile sez. II, 14/01/2020, (ud. 26/09/2019, dep. 14/01/2020), n.449

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19304/2015 proposto da:

Comune Fiuminata, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Pasteur,

56, presso lo studio dell’avvocato Alberto Panunzi, rappresentato e

difeso dall’avvocato Bruno Pettinari;

– ricorrente –

contro

M.P., M.C., M.L., M.T.,

elettivamente domiciliati in Roma, Via Crescenzio 42, presso lo

studio dell’avvocato Claudia Cozzi, rappresentati e difesi

dall’avvocato Fabio Pierdominici;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 226/2015 della Corte d’appello di Bologna,

depositata il 05/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/09/2019 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato Bruno Pettinari per il ricorrente che ha concluso

come in atti e l’Avvocato Fabio Pierdominici per i controricorrenti

che ha concluso concluso come in atti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il presente giudizio di legittimità trae origine dalla citazione in giudizio notificata nel 1978 da M.P. al Comune di Fiuminata al fine di ottenere l’assegnazione di un termine per procedere alla stipula del contratto definitivo riguardante la vendita di un terreno sul quale, a seguito di immissione nel possesso, egli aveva realizzato una stalla.

1.1. Il M. asseriva che il Comune non volesse più procedere alla stipula del definitivo, e pertanto chiedeva al Tribunale di Camerino la fissazione di un termine alle parti per l’adempimento, in difetto del quale le parti avrebbero dovuto considerarsi sciolte dal contratto, con risarcimento dei danni per responsabilità precontrattuale a carico della parte inadempiente.

1.3. Nel corso del giudizio la domanda originaria veniva poi modificata ed il M. chiedeva la condanna del Comune al pagamento del valore del capannone costruito sull’area di proprietà comunale.

1.4. Il Comune si costituiva deducendo che la mancata conclusione era imputabile al M., dal momento che l’ente gli aveva comunicato la propria disponibilità alla stipula con lettera del 9 novembre 1976.

1.5. Il giudice di primo grado concludeva il giudizio respingendo la domanda di parte attrice e dichiarando inammissibile la domanda proposta dal convenuto di immediato sgombero dell’immobile.

2. Proposto gravame la Corte d’appello di Ancona in riforma della sentenza impugnata condannava il Comune al pagamento della indennità ai sensi dell’art. 936 c.c., in quanto riteneva accertato l’incremento di valore e altresì che l’opera era stata realizzata senza l’opposizione del Comune di Fiuminata.

3. Proposto ricorso avanti alla Corte di cassazione, quest’ultima accoglieva il motivo di merito relativo alla determinazione dell’indennità.

3.1. In particolare con la sentenza n. 3670/1996 la corte precisava che l’importo dell’indennità avrebbe dovuto essere determinata nell’obbligazione alternativa più favorevole all’obbligato a cui spettava, ai sensi dell’art. 936 c.p.c., comma 2, fra il pagamento del costo dei materiali e della manodopera o l’aumento di valore arrecato dall’opera al fondo.

3.2. Conseguentemente era fondata la censura avendo erroneamente la corte anconetana preso quale riferimento il valore del capannone.

4. Riassunto il giudizio davanti alla Corte d’appello di Ancona quest’ultima con la sentenza n. 513/2006 rigettava la domanda proposta dal M. confermando la sentenza di primo grado del Tribunale di Camerino.

5. Il giudice del rinvio riteneva, cioè, che il capannone edificato sull’area comunale in quanto privo di attestazione di staticità e di fatto inutilizzabile non avesse determinato alcun incremento di valore del fondo.

6. A seguito di nuovo ricorso in cassazione da parte del M., questa Corte accoglieva l’impugnazione con la sentenza n. 9630/2013 evidenziando come la sentenza adottata nel giudizio di rinvio non aveva osservato ed applicato i principi e le statuizioni della precedente sentenza 3670/1996.

6.1. In particolare, la corte territoriale avrebbe dovuto limitarsi ad accertare il valore della costruzione e a rideterminare in modo corretto l’incremento di valore del fondo per effetto dell’incorporazione del manufatto dando atto che, in ogni caso, al M. andava attribuito un indennizzo di segno positivo. 7.Riassunto il giudizio davanti alla Corte d’appello di Bologna da parte degli eredi del M. nel frattempo deceduto, veniva disposta CTU e, all’esito, la corte bolognese con al sentenza 226 del 5 febbraio 2015 accoglieva la domanda attorea condannando il Comune al pagamento dell’indennizzo pari a Euro 10.234,49 oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme annualmente rivalutate dal 1975 al saldo, nonchè alle spese relative al secondo giudizio d’appello, al secondo giudizio di legittimità ed al terzo giudizio d’appello operando la compensazione tra le parti limitatamente alle spese di lite relative al giudizio di primo grado, al primo giudizio di appello ed al primo giudizio di cassazione.

8.Con ricorso notificato il 30 giugno 2015 il Comune di Fiuminata ha chiesto la cassazione della sentenza della corte bolognese sulla base di cinque motivi, cui resistono con controricorso M.T., C., P., L..

9. Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 936 c.c., in relazione alla mancanza delle autorizzazioni amministrative ed al carattere abusivo dell’opera per avere la corte territoriale applicato in maniera errata il principio di diritto espresso dalla Cassazione nella sentenza n. 9630/2013.

1.1. Il motivo è infondato.

1.2. La questione relativa all’indennizzabilità è, come rilevato dal P.M., coperta dal giudicato interno formatosi con la prima sentenza della Cassazione e pure ribadita con la seconda.

1.3. La sentenza aveva, infatti, accolto il ricorso limitatamente al calcolo dell’indennizzo, non alla sua spettanza che era stata riconosciuta sulla scorta delle circostanze che essa era stata realizzata nella piena consapevolezza e senza opposizione del Comune, oltre che in perfetta buona fede del M..

2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, l’omessa pronuncia in relazione all’eccezione di godimento all’uso del manufatto da parte del M. per avere la corte d’appello ritenuto che la difesa del Comune abbia rinunciato alla domanda in realtà tale domanda non era mai stata rinunciata.

2.1. Occorre mettere in evidenza che riguardo a tale domanda la corte territoriale ha statuito, nell’ordine, che delle somme asseritamente da decurtare non c’è riscontro nei principi enunciati dalla corte di legittimità, nè in sede di giudizio di rinvio, che la domanda proposta dal Comune per la prima volta in sede di prima riassunzione del giudizio non era stata riproposta nelle conclusioni e che lo stesso era accaduto nel secondo giudizio di rinvio ove le conclusioni erano limitate a conseguire il rigetto della domanda di parte attrice e la rifusione delle spese di lite senza alcun riferimento alla detraibilità di eventuali importi dovuti all’utilizzo ed al godimento dell’opera (cfr. pag. 5).

2.2. Alla stregua di tale ricostruzione, confortata dall’esame degli atti (stante l’errore in procedendo) e rilevato che nessuna ulteriore specificazione è stata proposta dal Comune deve concludersi che non si ravvisa nè l’omessa pronuncia nè l’omesso esame.

3. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, la violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c., per avere la corte territoriale ritenuto non rilevanti ai fini della determinazione dell’indennizzo dovuto ai sensi dell’art. 936 c.c., la questione dei costi necessari a porre in sicurezza l’opera ritenuta abusiva, trattandosi di valutazione rimessa al proprietario dell’area.

3.1. La doglianza è infondata, perchè sulla questione la corte bolognese ha preso posizione (cfr. pag. 4) e l’argomentazione non viene attinta nella sua legittimità.

4. Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1418 e 1346 c.c., in relazione all’indennità ex art. 936 c.c., per opere illecite per avere la corte territoriale riconosciuto al M. una indennità nonostante quest’ultimo in qualità di costruttore fosse incorso nella omessa denuncia dell’inizio dei lavori denuncia obbligatoria ai sensi della L. n. 1086 del 1971, art. 4 e perciò imputabile della contravvenzione prevista dal successivo art. 14 della Legge cit..

4.1. La doglianza è infondata perchè nuova e non pertinente, avendo la corte territoriale, in conformità ai principi di diritto enunciati dalla Cassazione e rilevanti nel caso di specie, esclusa definitivamente la rilevanza ai fini della indennizzabilità della non regolarità del manufatto dal punto di vista della legislazione urbanistica.

5. Con il quinto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 383 e 394 c.p.c., per avere la corte bolognese erroneamente ritenuto preclusa ogni questione diversa dalla determinazione dell’indennizzo in favore del M. nonostante il giudizio di rinvio costituisca un giudizio autonomo che non poteva non verificare ed accertare la sussistenza dei presupposti legali per la liquidazione dell’indennità ex art. 936 c.c..

5.1. La doglianza difetta di specificità, limitandosi il ricorrente a dedurre una non meglio specificata violazione di legge rispetto ai richiamati art. 383 e 394 c.p.c., non accompagnata dalla minima individuazione del principio di diritto asseritamente violato e pertanto è inammissibile.

6. L’esito sfavorevole di tutti i motivi comporta il rigetto del ricorso.

7. In applicazione del principio di soccombenza parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite a favore dei controricorrenti nella misura liquidata in dispositivo.

8. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore di parte controricorrente e liquidate in Euro 3200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 26 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2020

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