Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4489 del 23/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4489 Anno 2018
Presidente: D’ASCOLA PASQUALE
Relatore: PICARONI ELISA

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 24320-2016 proposto da:
IFCO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA G.MAZZINI 27,
presso lo studio dell’avvocato LUCIO NICOLAIS, rappresentata
e difesa dall’avvocato CORRADO LANZARA;
– ricorrente contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO;
– intimata –

avverso la sentenza n. 3646/2015 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI, depositata il 17/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 30/11/2017 dal Consigliere dott. Elisa
Picaroni.

Data pubblicazione: 23/02/2018

Ritenuto che IFCO s.r.l. ricorre, con atto notificato in data
11-12 ottobre 2016 all’Azienda sanitaria locale Napoli 1 Centro,
per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Napoli,
depositata in data 17 settembre 2015, che ha accolto l’appello
proposto dalla predetta Azienda avverso la sentenza del

che la parte intimata non ha svolto difese;
che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai
sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., di inammissibilità del
ricorso per tardività;
che con l’unico motivo di ricorso è denunciata violazione
degli artt. 301, 303, 305, 170 cod. proc. civ. e 111 Cost., e si
assume l’estinzione del giudizio d’appello in ragione della
inesistenza della notifica dell’atto di riassunzione alla parte
personalmente anziché al procuratore costituito;
che la ricorrente ha depositato memori on la quale ha
evidenziato che la proposta è basata sul presupposto che al
presente giudizio si applichi l’art. 327, primo comma, cod.
proc. civ. nel testo vigente, che ha ridotto a sei mesi il termine
lungo di impugnazione;
che, invece, essendo il nuovo termine di decadenza
riferito dal legislatore ai giudizi introdotti dopo il 4 luglio 2009
(così l’art. 58, comma, 1, I. n. 69 del 2009), al giudizio in
esame, iniziato prima della suddetta data, si applica il termine
annuale di decadenza, previsto dal testo previgente dell’art.
327, primo comma, cod. proc. civ.;
che il ricorso risulta in effetti tempestivo e il Collegio,
esclusa l’evidenza decisoria, rimette la causa alla pubblica
udienza della sezione semplice, ai sensi dell’art. 380-bis, terzo
comma, cod. proc. civ.
PER QUESTI MOTIVI
2
Ric. 2016 n. 24320 sez. M2 – ud. 30-11-2017

Tribunale di Napoli n. 4127 del 2007;

La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della
sezione semplice.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-II
Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 30

novembre 2017.

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