Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4489 del 21/02/2017

Cassazione civile, sez. VI, 21/02/2017, (ud. 05/12/2016, dep.21/02/2017),  n. 4489

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5114-2016 proposto da:

N.A., T.E.C.D., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA MACHIAVELLI 25, presso lo studio dell’avvocato GABRIELLA

TELECA rappresentati e difesi dall’avvocato CONSUELO FEROCI giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

PROCURATORE della REPUBBLICA presso il Tribunale per i Minorenni di

ANCONA, PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA;

– intimati –

avverso il decreto N. CRON. 37/2016 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositato il 21/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/12/2016 dal Presidente Relatore Dott. MASSIMO DOGLIOTTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

In un procedimento D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 31 il Tribunale per i minorenni di Ancona con provvedimento in data 10/8/2015, rigettava la richiesta dei genitori di una minore di cittadinanza senegalese T.M.A. in Italia per il tempo adeguato al preminente interesse della minore stessa.

La Corte di Appello di Ancona, con provvedimento in data 21/1/2016, rigettava il reclamo.

Ricorrono per cassazione i genitori della minore N.A. e T.E.C..

Il D.Lgs. n. 286 del 1998, prevede l’autorizzazione all’ingresso o alla permanenza in Italia per un periodo determinato, del familiare del minore, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e della salute del minore stesso anche in deroga alla normativa del decreto predetto.

Come è noto, l’art. 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989 precisa che in tutte le decisioni dell’autorità giudiziaria e amministrativa, l’interesse del fanciullo deve costituire una considerazione preminente. L’art. 9 ulteriormente precisa che gli Stati vigilano affinchè il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che il distacco sia necessario nell’interesse preminente del minore.

Dopo un periodo di interpretazione assai restrittiva della norma, questa Corte a Sezioni Unite (Cass. N. 21779 del 2010) ha precisato che il requisito della gravità dei motivi è correlato all’esigenza di sviluppo psicofisico del minore ed è da apprezzare, avendo riguardo alla situazione attuale del fanciullo, soprattutto ove si prospetti un deterioramento grave della sua condizione, specie se sia in tenera età, anche con giudizio prognostico sulle conseguenze che l’allontanamento potrebbe comportare per il minore stesso. Ancora, questa Corte (ad es. Cass. 24476 del 2015) ha accolto il ricorso, avverso un provvedimento che non aveva valutato l’esistenza o meno del grave danno, tenuto conto dell’età prescolare del minore. Ancora (tra le altre Cass. 25419 del 2015) ha cassato il provvedimento della Corte di merito, privo della considerazione che proprio l’insufficiente grado di sviluppo della personalità dei minori rende problematico l’adattamento a condizioni di vita e ad usanze profondamente diverse da quelle proprie del paese nel quale sono nati ed hanno finora vissuto.

I ricorrenti precisano di essere giunti in Italia nel 2012. Dalla loro unione è nata nell'(OMISSIS) T.M.A. a (OMISSIS). La madre ha ottenuto il permesso di soggiorno per cure mediche che le ha permesso di stipulare un contratto di affitto e di ottenere la residenza. Ciò che non è accaduto per il padre, in quanto A., pur riconosciuta, nasceva fuori del matrimonio. La coppia senegalese ha contratto matrimonio nel 2015.1 coniugi hanno chiesto al Tribunale per i minorenni di poter regolarizzare la loro posizione per evitare incidenze negative sullo sviluppo della bambina, conseguenti ad una eventuale distacco dall’ambiente in cui essa è nata e cresciuta.

Per quanto sopra osservato, va accolto il ricorso con rinvio alla Corte di Appello di Ancona, in diversa composizione, per effettuare ulteriori accertamenti.

La Corte di merito si pronuncerà pure sulle spese dei presente procedimento.

Non si fa luogo a pronuncia sulle spese.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa il provvedimento impugnato, con rinvio alla Corte di Appello di Ancona.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2017

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