Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4488 del 25/02/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 4488 Anno 2014
Presidente: BURSESE GAETANO ANTONIO
Relatore: FALASCHI MILENA

controversia —
Liquidazione per il
cliente

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 2045/08) proposto da:
Avv.to MARRAZZO FORTUNATO, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine
del ricorso, dall’Avv.to Luigi Morrone del foro di Roma e domiciliato presso la cancelleria della
Corte di Cassazione in Roma, piazza Cavour n. 1;
– ricorrente –

contro
FALLIMENTO DEVIL’S POINT ITALIA, in persona del curatore pro tempore, rappresentato e
difeso dall’Avv.to Prof. Gian Alberto Ferretti del foro di Roma, in virtù di procura speciale apposta
in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Roma, piazza
Cola di Rienzo n. 69;
– controricorrente –

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Data pubblicazione: 25/02/2014

avverso il decreto del Tribunale di Roma — Sezione Fallimentare reso in sede di reclamo ai sensi
dell’art. 26 R.D. 16.3.1942 n. 267 depositato il 6 novembre 2007 e comunicato il successivo 13
novembre.
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 7 novembre 2013 dal

uditi gli Avv.ti Luigi Morrone, per parte ricorrente, e Gian Alberto Ferretti, per parte
resistente;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto
Celeste, che ha concluso per il rigetto del primo motivo di ricorso e l’accoglimento del secondo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Avv. Fortunato MARRAZZO propone ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso decreto
del 6/13 novembre 2007, del Tribunale di Roma — Sezione Fallimentare, in composizione
collegiale, di rigetto del reclamo da lui promosso contro il provvedimento del giudice fallimentare
di liquidazione degli onorari in favore dello stesso ricorrente quale difensore del Fallimento Devil’s
Point Italia s.r.I., che gli aveva liquidato, riducendone la pretesa esposta nella nota spese,
l’onorario per l’opera professionale prestata nell’ambito di giudizio civile in grado di appello
promosso dalla Investire Partecipazioni s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale di Roma,
richiamata per relationem la liquidazione della Corte distrettuale pari ad €. 4.450,00, oltre
accessori.
A sostegno della decisione il Collegio del reclamo rilevava l’erroneità della notula quanto allo
scaglione di riferimento dovendo ritenersi la controversia rientrare nella voce ‘valore
indeterminabile’ qualificata la condanna dal giudice dell’opposizione a precetto come ‘generica’,
qualificata come giudiziale anche la liquidazione del giudice delegato.

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Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;

Ha instaurato contraddittorio nei confronti della curatela del Fallimento, che si è costituita con
controricorso.
Il ricorso è affidato a due motivi.

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 D.M. 8 aprile
2004 n. 127 in relazione all’art. 57 R.D.L. 27.11.1933 n. 1578 per non avere il giudice del reclamo
determinato il valore della controversia facendo applicazione delle norme del codice di procedura
civile, giacchè nella specie il valore doveva essere determinato sull’intera somma in
contestazione, ancorchè una porzione di essa, ancora da definire, fosse stata ritenuta a carico di
altre parti.
A conclusione del motivo viene formulato il seguente quesito: “Se nella liquidazione degli onorari
dovuti all’avvocato a carico del cliente per prestazioni giudiziali il valore della controversia debba
essere determinato a norma del codice di procedura civile e se l’illiquidità della condanna a carico
del soccombente possa trasformare il valore della causa da determinato ad indeterminato.”.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha considerato la causa del giudizio presupposto di valore indeterminabile perché la
condanna pronunciata dalla Corte di appello, relativa ad opposizione a precetto, era stata
considerata come ‘generica’, avendo statuito la validità del precetto limitatamente alla somma di
€. 5.814,00, ancora illiquido il credito vantato dal Fallimento Devil’s, non risultando determinata la
somma da ripartire a carico del Fallimento Pantrem s.p.a..
Tale soluzione è in armonia con quanto precisato in merito da questa Corte, secondo la quale in
tema di liquidazione degli onorari professionali a favore dell’avvocato, il principio generale
secondo cui il valore della causa si determina in base alle norme del codice di procedura civile
avendo riguardo all’oggetto della domanda considerato al momento iniziale della lite, trova un

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MOTIVI DELLA DECISIONE

limite alla sua applicabilità nei casi in cui, al momento dell’instaurazione del giudizio, non sia
possibile indicare il quantum, rendendosi in tale ipotesi indispensabile, ai fini de quibus, il
riferimento al valore definito e quindi, al quantum stabilito in altro modo, eventualmente, come
nella specie, con la pronuncia di condanna (Cass. n. 2188 del 2011; Cass. n. 10416 del

3.02.1973).
Del resto deve considerarsi in proposito che, secondo la regola stabilita dal D.M. n. 127 del 2004,
art. 6, comma 1, espressamente enunciata per gli onorari a carico del soccombente, ma
espressione di un principio generale valido anche per la liquidazione a carico del cliente, di
regola la determinazione del valore della causa va rapportata ai criteri stabiliti dal codice di
procedura civile, con la particolarità che, per la liquidazione degli onorari a carico del cliente,
deve farsi riferimento anche alla statuizione dell’ari. 6, comma 2, a norma del quale “può aversi
riguardo al valore effettivo della controversia, quando risulti manifestamente diverso”, nonché
dell’art. 6, comma 4, a norma del quale “per la determinazione del valore effettivo della
controversia deve farsi riferimento al valore dei diversi interessi perseguiti dalle parti”.
Ciò comporta l’esercizio da parte del giudice di un potere non già arbitrario bensì discrezionale,
essendo il medesimo tenuto a dare motivazione sia pure succinta delle relative ragioni (cfr. Cass.
11 luglio 2006 n. 15685; Cass. 10 febbraio 1981 n. 844).
Orbene, nel caso di specie, il giudice del reclamo non si è discostato da tali principi e ha
espresso al riguardo ampia, corretta e congrua motivazione, affermando di ritenere che non
poteva essere condiviso l’assunto del ricorrente, in quanto le somme indicate nella notula con
riferimento all’importo portato in precetto erano superate dall’intervenuta pronuncia di condanna
qualificata come “generica”, per cui, ad avviso del Tribunale, non potevano costituire in alcun
modo parametro di riferimento circa la determinazione del valore del giudizio dovendosi,
viceversa, ritenere più razionale e congruo tenere conto del diverso accertamento operato nel

4

2.07.2003; Cass. n. 17354 del 2002; v. anche Cass. n. 3804 del 1991; Cass. n. 348 del

giudizio presupposto, valido parametro di riferimento essendo stata accettata la illiquidità del
credito preteso per la somma superiore ad €. 5.814,00.
L’ordinanza impugnata, pertanto, resiste alle censure del ricorrente, avendo fatto corretta
applicazione dei principi sopra illustrati ai fini della determinazione dello scaglione per la

Il secondo motivo, con il quale il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c.
per falsa applicazione dell’art. 5 D.M. 8.4.2004 n. 127 in relazione all’art. 57 R.D.L. 27.11.1933 n.
1578, a corollario pone il seguente quesito di diritto: “Se nella liquidazione degli onorari dovuti
all’avvocato a carico del cliente per prestazioni giudiziali possa derogarsi ai criteri determinati
dall’art. 57 R.D.L. 27.11.1933 n. 1578 e dai decreti ministeriali attuativi di tale disposizione
legislativa in caso di assistenza dell’avvocato a curatela fallimentare”.
Il Collegio ritiene il motivo assorbito dal rigetto del primo mezzo di censura avverso la decisione
impugnata.
In definitiva, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di
Cassazione, che liquida in complessivi €. 2.600,00, di cui €. 200,00 per esborsi.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile, il 7 novembre 2013.

liquidazione degli onorari di avvocato.

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