Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4488 del 24/02/2010

Cassazione civile sez. III, 24/02/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 24/02/2010), n.4488

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SENESE Salvatore – Presidente –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9829/2005 proposto da:

ISTITUTO DI RICERCHE CARDIOVASCOLARI (OMISSIS) (OMISSIS)

in persona del suo legale rappresentante Prof. B.A.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. NICOTERA 29, presso lo

studio dell’avvocato NOBILONI ALESSANDRO, rappresentato e difeso

dagli avvocati NICASTRO Paolo, NODARI PAOLO giusta delega a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

SIAD SOCIETA’ ITALIANA ACETILENE & DERIVATI SPA (OMISSIS) in

persona del Procuratore Dr. G.R., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo studio

dell’avvocato CAMICI Giammaria, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CARNAZZI RENZO giusta delega in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3007/2004 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

Sezione Seconda Civile, emessa il 22/9/2004, depositata il

19/11/2004, emessa il 22/9/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

16/12/2009 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito l’Avvocato GIAMMARIA CAMICI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’iter processuale può essere così ricostruito sulla base della sentenza impugnata.

Con citazione notificata il 27 gennaio 1994 l’ISTITUTO DI RICERCHE CARDIOVASCOLARI (OMISSIS) convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Milano SIAD – Società Italiana Acetilene & Derivati – s.p.a. per ivi sentir dichiarare che la stessa non aveva adempiuto all’obbligo contrattualmente assunto di provvedere alle forniture di azoto liquido nei giorni (OMISSIS), con conseguente condanna al risarcimento dei danni, consistiti nella perdita delle linee cellulari coltivate dall’Istituto.

Con sentenza del 26 febbraio 2001 il giudice adito, non definitivamente pronunciando, accertò la responsabilità della convenuta, disponendo la prosecuzione del giudizio per la quantificazione dei danni.

Su gravame della società soccombente, la Corte d’appello di Milano, in data 22 settembre 2004, in riforma della decisione impugnata, rigettò le domande proposte dall’Istituto appellato.

Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione l’ISTITUTO DI RICERCHE CARDIOVASCOLARI (OMISSIS) formulando due motivi di ricorso.

Resiste con controricorso SIAD s.p.a. che ha altresì depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Col primo motivo l’impugnante denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1206, 1214, 1218 e 1256 cod. civ., ex art. 360 cod. proc. civ., n. 3. Sostiene che erroneamente il giudice di merito ha escluso che SIAD fosse responsabile della mancata fornitura di azoto liquido nei giorni (OMISSIS). Rileva che la debitrice non aveva fornito la prova che il suo inadempimento era dipeso da impossibilità della prestazione derivante da causa ad essa non imputabile, non potendo tale impossibilità essere ravvisata nell’insuccesso dei tentativi della fornitrice di mettersi telefonicamente in contatto con il personale dell’Istituto, ma solo in quella di effettuare la consegna dell’azoto presso i locali della ricorrente. In tale contesto non condivisibile era l’assunto che SIAD avesse idoneamente offerto la prestazione alla quale era negozialmente obbligata, perchè in realtà nessuna offerta, nè nelle forme d’uso, nè, tanto meno, formale, era mai stata posta in essere.

1.2 Col secondo mezzo l’impugnante lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ex art. 360 cod. proc. civ., n. 5, perchè la Corte d’appello non aveva esplicitato le ragioni per le quali, a suo avviso, poteva ravvisarsi nella fattispecie un caso di impossibilità oggettiva della prestazione, benchè fosse pacifico in causa che nel periodo di chiusura le chiavi erano custodite presso la portineria dell’edificio e che gli addetti di SIAD avevano del tutto omesso di recarvisi.

2.1 Le censure, che si prestano a essere esaminate congiuntamente per la loro evidente connessione, sono infondate.

Il giudice di merito ha risolto la fattispecie dedotta in giudizio facendo applicazione dell’istituto dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione la quale, è bene ricordarlo, libera il debitore quando sia stata determinata da causa a lui non imputabile (art. 1218 cod. civ.). E in effetti, secondo la dottrina più accreditata, gli impedimenti che incidono sull’attività dovuta dal debitore – siano o non siano imputabili al creditore, la cui cooperazione costituisce, di regola, un onere e non un obbligo – danno sempre luogo a impossibilità sopravvenuta della prestazione.

2.2 Venendo al caso di specie, non può essere revocato in dubbio che, per adempiere, SIAD aveva bisogno della collaborazione del creditore. E invero, dovendo consegnare dell’azoto liquido, era necessario che l’Istituto fosse disposto a riceverlo.

Pacifico in causa che nei giorni in cui la rimessa doveva avvenire i locali del committente erano chiusi e il personale in ferie, il dialogo processuale tra le parti si è concentrato sulla ampiezza degli obblighi del debitore: se cioè lo sforzo adempitivo di questi fosse contrattualmente esteso al reperimento delle chiavi al fine di accedere comunque all’interno dell’Istituto ed ivi eseguire il travaso della sostanza direttamente nei dispositivi di laboratorio, ovvero se fosse invece onere della controparte presenziare nel giorno e nel luogo fissato per l’adempimento, in modo che questo potesse avvenire. Ed è a dir poco ovvio che solo in caso di esito positivo di siffatto accertamento, la condotta della fornitrice che, trovati i locali chiusi e sguarniti di personale, desistette dall’adempimento, dopo essersi limitata a cercare un contatto telefonico con i responsabili del creditore della prestazione, potrebbe, in tesi, essere ritenuta insufficiente.

Ma sulla ampiezza degli obblighi di adempimento di SIAD ha approfonditamente indagato il giudice di merito che del suo convincimento ha poi offerto ampia ed esaustiva motivazione.

Ha in proposito anzitutto rilevato che, in base alle deposizioni dei testi escussi, doveva escludersi che alla fornitrice fosse stata resa nota la chiusura dell’Istituto nei giorni (OMISSIS), concordati per l’esecuzione delle consegne di quel mese. Ha poi negato ogni rilevanza e alla asserita reperibilità delle chiavi dei locali presso la portineria del committente e alla circostanza che in precedenti, analoghe occasioni la fornitura dell’azoto liquido era avvenuta con travaso della sostanza nei contenitori direttamente ad opera degli incaricati di SIAD. Ha in proposito rilevato che L’Istituto, pur richiamando tali, pregressi comportamenti, propri del vecchio personale della debitrice e non più attuati nel corso dell’ultimo semestre, non ne aveva indicato la fonte negoziale.

All’esito di un puntuale esame critico degli esiti della prova orale espletata, ha quindi affermato che la fornitrice aveva dimostrato di avere idoneamente offerto la prestazione cui era negozialmente obbligata, desistendo dall’accesso solo dopo reiterati e inutili tentativi di mettersi in contatto con il committente, di modo che, in presenza di un’oggettiva impossibilità di esecuzione della consegna, per indisponibilità del personale dell’Istituto a riceverla, non poteva configurarsi un inadempimento della convenuta alle obbligazioni contrattualmente assunte.

2.3 Osserva il collegio che l’apparato argomentativo col quale il giudice di merito ha motivato il suo convincimento è logicamente corretto ed esente da aporie o da contrasti disarticolanti tra emergenze fattuali e qualificazione giuridica adottata. La ricostruzione della fattispecie concreta, basata su una lettura del materiale istruttorio estremamente analitica e improntata a criteri di comune buon senso, è del tutto plausibile. In realtà i motivi di ricorso, deducendo in termini puramente assertivi la violazione dei principi in materia di adempimento delle obbligazioni, nonchè vizi motivazionali, tendono surrettiziamente a introdurre una revisione del merito del convincimento del giudice di appello, preclusa in sede di legittimità.

In tale contesto il ricorso deve essere rigettato.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.000,00 (di cui Euro 2000,00 per spese), oltre IVA e CPA, come per legge.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2010

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