Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4488 del 21/02/2017

Cassazione civile, sez. VI, 21/02/2017, (ud. 05/12/2016, dep.21/02/2017),  n. 4488

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8586-2015 proposto da:

C.P., S.B.C., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA RICCARDO GRAZIOLI LANTE 5, presso lo studio

dell’avvocato MARCO DI ANDREA rappresentati e difesi dall’avvocato

ANDREA DI DEDDA giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

CURATORE SPECIALE DEI MINORI S.D., S.L.,

S.A.P., U.L., PUBBLICO MINISTERO in persona del

PROCURATORE GENERALE presso la CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1/2015 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA del

24/06/2014, depositata il 23/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/12/2016 dal Presidente Relatore Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito l’Avvocato Maurizio Morganti (delega avvocato Di Dedda)

difensore dei ricorrenti che si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Tribunale minorile dell’Aquila, con sentenza in data – 16/12/2013, dichiarava l’adottabilità dei minori, S.D., L. e A.P., che veniva confermata dalla locale Corte d’Appello, con sentenza del 24/6/2014.

Ricorrono per cassazione i genitori dei minori, S.B. e C.P..

Non ha svolto attività difensiva il curatore dei minori.

E’ bensì vero che la L. n. 184, art. 1 riconosce il diritto del minore a vivere nella propria famiglia, ma l’art. 8 precisa che sussiste abbandono in caso di mancanza di assistenza morale e materiale da parte dei genitori.

L’abbandono si configura come grave e irreversibile violazione degli obblighi dei genitori di educazione, mantenimento ed istruzione dei figli, ai sensi dell’art. 30 Cost. e artt. 147 e 316 c.c.. Ma tale irreversibilità va correlata alle esigenze di armonico sviluppo dei minori, e dunque l’eventuale recupero della inadeguatezza genitoriale dovrebbe essere determinato, certo e ragionevolmente breve, dovendosi pertanto verificare la concreta possibilità di pregiudizio per il minore, dovuto all’incertezza e alla durata del percorso di recupero genitoriale (così la giurisprudenza ampiamente consolidata di questa Corte: tra le altre, Cass. N. 1837 del 2011; 19609 del 2011).

E’ appena il caso di precisare che tale impostazione, confermata da rilevantissimi documenti internazionali sull’infanzia (Convenzione di New York sui diritti del minore, Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, ecc.), non contrasta con la recente decisione della CEDU del 13/10/2015 (S.H.- Italia) che sottolinea, del tutto condivisibilmente, la necessità che sia stata predisposta una azione di aiuto e sostegno alla famiglia, di cui essa non abbia saputo o potuto profittare.

Con motivazione adeguata e non illogica, evidenzia il giudice a quo l’esistenza di una situazione di abbandono, con riferimento al degrado assoluto dell’ambiente in cui la famiglia vive l’incapacità di modificare il proprio stile di vita, caratterizzato da gravi contrasti e violenza tra i genitori; assenza di rapporti significativi da parte dei genitori stessi, dopo l’inserimento dei minori in struttura, rapporti che si erano resi nel tempo sempre più sporadici per poi sparire del tutto.

A differenza di quanto affermano i ricorrenti, chiarisce la Corte di merito che vi furono tentativi di intervento dei Servizi Sociali, cui i minori erano stati affidati anche prima dell’inizio della precedente procedura, rimasti inattuati perchè i genitori non fornivano alcuna collaborazione. Ciò sulla base delle numerose relazione dei Servizi e delle Case Famiglia di ricovero dei minori.

E’ stata disposta altresì consulenza tecnica, ove si è accertato che i genitori mostravano insufficiente capacità genitoriale e lasciavano che la loro conflittualità offuscasse le loro menti, non valutando adeguatamente le conseguenze che l’atmosfera di violenza nella quale facevano crescere i loro figli, potesse avere effetti devastanti sulla loro crescita.

Quanto alla consulenza stessa, correttamente il giudice a quo ne esclude ogni nullità, evidenziando che la data di inizio delle operazioni peritali era fissata dal consulente tecnico nel verbale di udienza di conferimento dell’incarico e dunque essa doveva ritenersi a conoscenza del difensore; d’altro canto, era pienamente legittima l’assistenza di un collaboratore testista che non doveva prestare giuramento davanti al giudice, applicandosi così l’insegnamento ripetuto di questa Corte (tra le altre, Cass. N. 16471 del 2009). Ogni altra osservazione degli odierni ricorrenti costituisce una diversa valutazione della consulenza stessa rispetto a quella, con motivazione adeguata effettuata dal giudice, insuscettibile dunque di controllo in questa sede.

Va infine osservato che, diversamente da quanto affermato dai ricorrenti, il giudice a quo non ha omesso di considerare l’eventuale miglioramento delle condizione dei genitori. Ha però affermato che vi è una prognosi di incertezza circa l’eventuale loro recupero, e l’abbandono non potrebbe escludersi solo per una positiva evoluzione della condizione esistenziale dei genitori stessi o per i buoni propositi da loro manifestati, senza la realizzazione di un pieno recupero delle loro capacità genitoriali, così seguendo le indicazioni di questa scorte (tra le altre Cass. N. 12730 del 2011): dopo un lungo periodo trascorso dai minori in casa famiglia, un ulteriore periodo, caratterizzato da profonda incertezza sul recupero genitoriale, costituirebbe grave compromissione nello sviluppo psicofisico dei minori stessi.

Quanto alla mancata audizione dei minori, richiama il giudice a quo la loro tenera età, anteriore ai dodici anni.

Va pertanto rigettato il ricorso. Nulla sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2017

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