Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4488 del 20/02/2020
Cassazione civile sez. VI, 20/02/2020, (ud. 07/11/2019, dep. 20/02/2020), n.4488
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19518-2018 proposto da:
G.M. già titolare dell’omonima ditta individuale,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 76, presso lo
studio dell’avvocato CARLO ROMEO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato MARCO CORUZZO;
– ricorrente –
contro
TRANSCARGO TRASPORTI AUTOSTRADALI SRL, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
BALDO DEGLI UBALDI 112, presso lo studio dell’avvocato LUIGI
PEDULLA’, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIO SOLDAINI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 901/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,
depositata il 17/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA
GRAZIOSI.
Fatto
RILEVATO
che:
Avendo G.M. convenuto davanti al Tribunale di Prato Transcargo Trasporti Autostradali S.r.l. perchè ne fosse accertato l’inadempimento contrattuale in relazione di un subappalto di servizi, con conseguente condanna al risarcimento dei danni, ed essendosi la società costituita resistendo e proponendo domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per inadempimento – consistente in condotta contraria al principio di correttezza della controparte, con sentenza del 22 febbraio 2010 il Tribunale dichiarava risolto il contratto per inadempimento attoreo, rigettando tutte le domande del Garrisi.
Quest’ultimo proponeva appello, cui controparte resisteva. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 17 aprile 2018, in parziale riforma, dichiarava legittimo il recesso di Transcargo Trasporti Autostradali S.r.l. senza preavviso, confermando nel resto la sentenza di primo grado.
Il Garrisi ha proposto ricorso, da cui si è difesa con controricorso Transcargo Trasporti Autostradali S.r.l.
Diritto
RITENUTO
che:
Il ricorso propone un unico motivo, rubricato come denunciante, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione degli artt. 1372 e 1373 c.c. quanto alla interpretazione del comportamento del ricorrente, ritenuto dal giudice d’appello contrario a correttezza e buona fede.
Il motivo, in effetti, argomenta in ordine al contenuto dell’art. 10 del contratto, per dedurne che “non è dato comprendere per qual ragione le parti, che avevano minuziosamente previsto tempi e modi per ogni fattispecie di risoluzione (o recesso) contrattuale, non avessero – a fortiori – inteso sanzionare le conseguenze di quella ipotesi di concorrenza sleale costituita dallo “scavalcamento” nei rapporti con la primitiva committenza (peraltro genericamente contemplata, senza previsioni di penali, risarcimenti danni ovvero facoltà di risoluzione del contratto, all’art. 12 della scrittura privata per cui è lite)”.
Solo successivamente a questa che è una palese valutazione alternativa fattuale della vicenda sotto il profilo della determinazione dell’effettiva volontà negoziale delle parti, il motivo tenta di rientrare nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, operando riferimenti agli artt. 1372,1373,1175 e 1375 c.c.: ma è inequivoco che la loro applicazione discende proprio dalla revisione del merito che la precede, e che conduce alla inammissibilità.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del grado liquidate come da dispositivo – alla controricorrente; sussistono altresì D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo, comma 1 bis.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 3000, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonchè agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2020