Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4487 del 25/02/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 4487 Anno 2014
Presidente: BURSESE GAETANO ANTONIO
Relatore: FALASCHI MILENA

Ingegnere —
Computo metrico—
Valore dell’opera

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 2010/08) proposto da:
PINTUS BAINGIO (MARIA), rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del
ricorso, dall’Avv.to Michele Stara del foro di Sassari ed elettivamente domiciliato presso lo studio
dell’Avv.to Raimondo Dettori in Roma, via dei Gracchi n. 123;
– ricorrente contro
Ing. PONZEVERONI ANTONIO, rappresentato e difeso in appello dall’Avv.to Agostino Giordo del
foro di Sassari ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sassari, via dei Mille n. 31;
– intimato avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari — Sezione distaccata di Sassari n. 394
depositata il 27 novembre 2006.

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Data pubblicazione: 25/02/2014

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 7 novembre 2013 dal
Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 6 giugno 1994 Baingio Maria PINTUS proponeva opposizione,
dinanzi al Tribunale di Sassari, avverso al decreto ingiuntivo n. 815/94, emesso dal Presidente del
Tribunale di Sassari in data 5 maggio 1994, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della
somma di £. 297.605.500, in favore dell’Ing. Antonio PONZEVERONI, per le prestazioni
professionali svolte relativamente alla progettazione e direzione dei lavori di un edificio realizzato
dal predetto su incarico dallo stesso ingiunto, assumendo che fra le parti era stato pattuito un
compenso per la sottoscrizione dei grafici progettuali, già ideati ed elaborati da altro soggetto,
nonché per la direzione dei lavori e la redazione dei calcoli in cemento armato in complessive £.
18.000.000, somma che nel corso di esecuzione della prestazione era stata integrata fino a £.
40.000.000, per cui la parcella richiesta appariva incongrua, oltre ad essere errata nella
determinazione della base di calcolo discostandosi dai valori del computo metrico e
sproporzionata rispetto ai valori di progettazione dell’epoca; aggiungeva che la somma ingiunta
non teneva conto della somma di £. 40.000.000 già corrisposta. Tanto precisato, chiedeva
revocarsi il decreto de quo per insussistenza delle ragioni creditorie, in via subordinata, chiedeva
rideterminarsi l’importo dovuto.
Instaurato il contraddittorio, nella resistenza dell’opposto, il giudice adito, espletata istruttoria e
disposta c.t.u., rigettava l’opposizione e per l’effetto confermava il decreto ingiuntivo opposto.
In virtù di rituale appello interposto dal PINTUS, con il quale lamentava l’erroneità della sentenza
del giudice di prime cure per avere determinato il compenso contrariamente alle disposizioni

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Celeste, che — in assenza della parte costituita – ha concluso per il rigetto del ricorso.

dell’art. 14 legge n. 143 del 1949, giacchè gli onorari riportati in parcella invece di essere
commisurati separatamente agli importi dei lavori di ciascuna categoria erano stati
illegittimamente sommati, per cui il compenso avrebbe dovuto essere determinato in £.
124.589.826 anziché in £. 166.119.762, oltre a non avere tenuto conto dell’accordo intervenuto

detrazione della somma di €. 30.000,00 già versata dall’appellante, riconosciuta al professionista
oltre alla voce per interessi, anche la rivalutazione contrariamente a quanto previsto dall’art. 9
della tariffa professionale, la Corte di Appello di Cagliari — Sezione distaccata di Sassari, nella
resistenza dell’appellato, accoglieva parzialmente l’appello e in parziale riforma della sentenza
impugnata, revocava il decreto ingiuntivo, con condanna dell’appellante al pagamento in favore
dell’appellato a titolo di compenso professionale della somma di £. 292.947.188 (pari ad €.
151.294,60), oltre ad interessi legali.
A sostegno della decisione adottata la corte territoriale evidenziava che l’art. 14 della tariffa
professionale degli ingegneri ed architetti nel determinare gli onorari dovuti al professionista in
percentuale suddivideva le opere in classi e categorie — secondo un elenco riportato in calce alla
stessa norma — per cui se un lavoro interessava più di una categoria, gli onorari andavano
commisurati separatamente per ciascuna categoria e non globalmente. Nella specie le opere
realizzate dal professionista rientravano nella classe I, categorie c) (edifici di abitazione civile e di
commercio) ed f) (strutture o parti di strutture complesse in cemento armato) e per ognuna delle

fra le parti per la quantificazione del compenso, ben inferiore a quello poi reclamato, senza

categorie doveva provvedersi alla determinazione del costo dei relativi lavori, non spettando un
duplice compenso per le prestazioni c.d. bi-categoriali, con la conseguenza che dall’importo
complessivo dei lavori pari a £. 4.822.750.000 — calcolato con l’attribuzione di un costo di £.
1.000.000 a mq., come indicato dallo stesso PINTUS nella domanda di concessione edilizia andava detratto il valore delle opere realizzate in cemento armato corrispondenti a £.
1.205.687.500, per le quali gli onorari andavano calcolati separatamente; non provati supposti

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accordi per una parcella meno onerosa, né che gli acconti versati riguardassero la progettazione
e la direzione dei lavori dell’immobile in questione.
Aggiungeva che sulla base dell’ordinanza della Corte Costituzionale n. 398 del 1996, che
richiamava la sentenza n. 43 del 1989, sul credito riconosciuto non era dovuta la rivalutazione.

proposto ricorso per cassazione il PINTUS, articolato su tre motivi, al quale non ha resistito
l’intimato PONZEVERONI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e 19 legge
n. 143 del 1949, nonché dell’art. 2697, comma 1, c.c. per essere stata la controversia decisa sulla
base della sola c.t.u. con evidente ruolo di supplenza, in assoluta carenza dell’assolvimento degli
oneri probatori a carico del creditore — attore sostanziale. Aggiunge il ricorrente che le risultanze
della c.t.u. non offrirebbero alcun elemento serio ed obiettivo con i dettati di cui agli artt. 15 e 19
legge n. 143 del 1949, come risulterebbe dalla circostanza di avere il consulente tecnico posto a
base dell’accertamento come valore della costruzione £. 1.000.000 a mq. nonostante il
professionista avesse versato in atti documenti da cui risultava il costo del fabbricato in £.
368.878.567. A conclusione del mezzo viene formulato il seguente quesito di diritto: “Dica
l’Ecc.ma Corte di Cassazione se in ipotesi di richiesta di compenso professionale dell’ingegnere
la parcella unita al visto di congruità apposto dall’ordine professionale di appartenenza costituisca
assolvimento dell’onere probatorio anche nella fase a cognizione piena; dica ancora la Ecc.ma
Corte di Cassazione se all’esito dell’esame e verificazione operata dal c.t.u. il compenso
professionale dell’ingegnere debba essere commisurato ai valori indicati espressi dal committente
all’atto della richiesta della concessione edilizia ovvero in coerente applicazione degli artt. 15 e 19
legge n. 143/1949 nonché 1° comma dell’art. 2697 c.c. a quelli espressi nel consuntivo
sottoscritto dall’ingegnere nella sua qualità di progettista e direttore dei lavori”.

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Avverso l’indicata sentenza della Corte di Appello di Cagliari — Sezione distaccata di Sassari ha

Il motivo è infondato e va respinto.
Dalla sentenza di appello risulta che il ricorrente non ha mai contestato l’esistenza dell’incarico
professionale (progetto e direzione dei lavori) e l’espletamento dello stesso. E del resto l’incarico
risulta conferito per la edificazione di costruzione commissionata dallo stesso PINTUS, sicché le

concessione, depositato il progetto presso l’Amministrazione comunale dallo stesso proprietario,
e comunque di riconoscimento da parte del PINTUS ai fini contabili ed amministrativi. Per tale
ragione, non può, quindi, invocare in suo favore il principio dell’onere della prova, quanto
all’esistenza del rapporto, del contratto e della sua esecuzione (cfr Cass. n. 2959 del 2002). Nè ha
poi contestato le specifiche prestazioni riportate nella parcella vistata dall’Ordine professionale.
Sul punto la motivazione della sentenza impugnata appare esaustiva.
Del resto la consulenza tecnica non costituisce nel vigente codice di rito un mezzo di prova (a
differenza di quello abrogato nel quale la “perizia” era disciplinata dall’art. 252 al paragrafo 4 della
sezione IV “delle prove”), ma un mezzo istruttorio (avuto riguardo alla sua disciplina non
compresa in quella concernente i singoli mezzi di prova), non essendo immediatamente diretta a
determinare il convincimento del giudice sulla verità o non verità di determinati fatti.
Tuttavia essa può assumere il valore di oggettiva fonte di convincimento in relazione a fatti la cui
conoscenza può essere acquisita solo con il tramite di chi possiede determinate cognizioni
tecniche.
Inoltre, nell’espletamento del suo incarico il consulente tecnico d’ufficio che sia stato, come nella
specie, autorizzato a compiere da solo le indagini, è abilitato ad assumere, anche di sua iniziativa,
informazioni da terzi e ad acquisire ogni elemento necessario a fornire esauriente risposta ai
quesiti postigli dal giudice. Ciò ovviamente sempre che si tratti di “fatti” rientranti nell’ambito
strettamente tecnico della consulenza e non di circostanze o di situazioni storiche che, in quanto
poste a fondamento della domanda o dell’eccezione, debbono essere fatte acquisire dalle parti (in

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prestazioni professionali erano oggetto anche di riscontro per la determinazione degli oneri di

proposito vedasi ex multis la pronunzia di questa corte n. 2543 del 1988, nonché Cass. 20 giugno
2000 n. 8395).
Da questi principi, pur esposti nella decisione impugnata, non si è discostato il giudice del merito
avendo questo ritenuto utilizzabile ed attendibile la relazione tecnica fondata su acquisizioni ed

Con il secondo motivo è denunciata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2233 c.c.
per non avere la corte di merito ritenuto provato l’accordo derogatorio dei minimi tariffari dovendo
quest’ultimo risultare in forma scritta, mentre nella specie trovava ampio e irrevocabile
riconoscimento nella dichiarazione resa dall’Ing. Ponzeveroni nel corso dell’interrogatorio
all’udienza del 6.5.1989 del seguente tenore: “Riconosco che inizialmente preventivai degli
onorari differenti e inferiori rispetto a quelli oggi richiesti. Quando finimmo i lavori la mia richiesta
era inferiore. Ho applicato la tariffa solo quanto sono stato costretto ad agire in giudizio”. A
conclusione del mezzo viene formulato il seguente quesito di diritto: “Dica l’Ecc.ma Corte di
Cassazione se in ipotesi di pattuizione del compenso professionale dell’ingegnere il relativo
accordo deve a pena di nullità risultare da atto scritto ovvero desumibile anche da accordi
espressi in forma diversa”.
Il motivo è infondato, muovendo da erroneo presupposto nella valutazione delle risultanze
probatorie.
La Corte territoriale ha, infatti, ritenuto di nessun rilievo la questione di supposti accordi fra le
parti per una parcella meno onerosa, con ciò confermando il convincimento del giudice di primo
grado sulla mancanza di prova della prospettata circostanza di una pattuizione per un compenso
forfettario.
Né detto argomento risulta inficiato dalle dichiarazioni rese dal professionista in sede di
interrogatorio, da supporsi libero, dal momento che non fa alcun riferimento ad una pretesa
convenzione intervenuta fra le parti sulla quantificazione del compenso, ma assumendo una

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informazioni assunte dal c.t.u. presso pubblici uffici “tecnici”.

autonoma determinazione in tal senso, da cui però sarebbe receduto a fronte della condotta
inadempiente del committente.
Con il terzo motivo nel denunciare la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1193 c.c.
con riferimento al mancato riscontro degli acconti versati dal PINTUS al PONZEVERONI, pone il

prova dell’inadempimento della obbligazione il debitore assolve l’onere probatorio con la sola
produzione della prova del pagamento ovvero deve esibire e produrre ulteriori e diversi elementi
atti ad inferire l’imputazione di pagamento alla obbligazione dedotta in giudizio anche nel silenzio
della controparte”.
Il motivo è fondato e va pertanto accolto.
Il Giudice dell’impugnazione, infatti, esaminando il motivo relativo al mancato computo degli
acconti versati dal PINTUS per €. 30.000,00 (v. pag. 4 della decisione), ha ritenuto che non fosse
da accogliere sul rilievo della mancanza di prova circa la riferibilità di detti versamenti alla
progettazione e alla direzione dei lavori dell’immobile per cui è controversia.
Tale ragionamento non si sottrae alla censura mossa dal PINTUS: per orientamento consolidato
di questa Corte, la questione della imputazione del pagamento non è proponibile quando
sussista un unico debito, anche nell’ipotesi in cui esso attiene a diverse modalità di pagamento,
ma regola l’ipotesi di pluralità di crediti fra le stesse parti, aventi titolo e causa diversi, avendo lo
scopo di eliminare l’incertezza circa la sorte degli stessi ed evitando che a ciascun atto di
pagamento non segua l’effetto solutorio di una ben determinata obbligazione (cfr di recente,
Cass. 3 ottobre 2013 n. 22369 conforme a Cass. 23 marzo 1998 n. 3077, Cass. 23 marzo 1994
n. 2813 e Cass. 29 dicembre 1993 n. 12938). Nella specie le parti non hanno dedotto una
pluralità di rapporti, peraltro neanche accertati dai giudici di merito, per cui non può trovare
applicazione l’istituto dell’imputazione dei pagamenti, vedendosi in ipotesi di un unico credito,
derivante dall’incarico professionale conferito all’ing. PONZEVERONI relativamente alla

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seguente quesito di diritto: “Dica l’Ecc.ma Corte di Cassazione se ai fini dell’assolvimento della

progettazione e alla direzione dei lavori di edificio ed in ordine a questo credito unitario il
committente ha provveduto al versamento di acconti per €. 30.000,00, di cui i giudici di merito
non hanno tenuto alcun conto ai fini della quantificazione della sua posizione debitoria.
Erroneamente pertanto la Corte di appello ha omesso ogni valutazione sugli importi che l’ingiunto

Il ricorso va quindi accolto limitatamente al terzo motivo, rigettati il primo ed il secondo mezzo, e
la causa va rinviata alla Corte di appello di Cagliari, che dovrà provvedere anche in ordine alle
spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati il primo ed il secondo:
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del
giudizio di Cassazione, alla Corte di appello di Cagliari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile, il 7 novembre 2013.

Il Consigliere estensore
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