Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4487 del 24/02/2011

Cassazione civile sez. III, 24/02/2011, (ud. 20/01/2011, dep. 24/02/2011), n.4487

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29990-2006 proposto da:

K.T., K.C.C., R.K., R.

L., in proprio e quale esercente la potestà familiare sui figli

minori K.S., T., N. e F., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CARLO ALBERTO RACCHIA 2, presso lo studio

dell’avvocato NACCARI DOMENICO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato RINALDI EMILIO giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

S.p.A. LE ASSICURAZIONI D’ITALIA – ASSITALIA SPA, (OMISSIS),

nella qualità di impresa designata per il FONDO DI GARANZIA VITTIME

DELLA STRADA, in persona del suo procuratore speciale dr. A.

M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62,

presso lo studio dell’avvocato FEDELI VALENTINO, che lo rappresenta e

difende giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3683/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA, Terza

Sezione Civile, emessa il 29/05/2006, depositata il 05/09/2006;

R.G.N. 5750/2002.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/01/2011 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1 T.K. e A.K., quest’ultimo nella qualità di procuratore speciale di K.C., R.L., R. K., in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sui figli minori K.S., T., N. e F., convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Roma le Assicurazioni d’Italia Assitalia s.p.a. impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada – chiedendo il ristoro dei danni da essi subiti a seguito della morte del loro congiunto H.K., investito da un’autovettura rimasta sconosciuta e deceduto a seguito delle lesioni riportate.

La società convenuta, costituitasi in giudizio, contestò l’avversa pretesa.

2 Con sentenza del 24 luglio 2001 il giudice adito rigettò la domanda.

Proposto gravame dai soccombenti, la Corte d’appello lo ha respinto in data 5 settembre 2006.

Secondo il decidente l’espletata istruttoria non aveva dimostrato in modo esaustivo e convincente che la morte di H.K. fosse stata determinata da un investimento stradale ad opera di ignoti.

3 Avverso detta pronuncia propongono ricorso per cassazione T. K. e A.K., nella qualità, formulando tre motivi.

Resiste con controricorso Assicurazioni d’Italia Assitalia s.p.a..

Il collegio ha raccomandato una motivazione particolarmente sintetica.

4 Il primo motivo, col quale i ricorrenti, denunciando violazione e falsa applicazione della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19 lett. a), criticano la ritenuta insussistenza dei presupposti per l’operatività della garanzia assicurativa, in ragione della presumibile origine dolosa dell’incidente, laddove la norma richiamata non conterrebbe alcuna limitazione di tal fatta all’insorgere della pretesa risarcitoria in favore di chi abbia subito danni per effetto di un incidente, è eccentrico rispetto alla ratio decidendi del provvedimento impugnato che, malgrado qualche imprecisione espressiva, ruota intorno alla mancanza di prova della imputabilità a fatti inerenti alla circolazione stradale della morte del dante causa degli attori, eziologia che costituisce presupposto imprescindibile per l’operatività della copertura offerta dal F.G.V.S..

5 Gli altri mezzi, con i quali gli impugnanti lamentano violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 cod. civ., artt. 112 e 115 cod. proc. civ., per avere il giudice di merito fatto malgoverno del materiale istruttorio acquisito; nonchè vizi motivazionali, per non avere il decidente adeguatamente ponderato elementi probatori, quali il rapporto redatto dalla polizia stradale, il parere espresso dal consulente tecnico, la posizione del cadavere, la tipologia delle ferite, tendono surrettiziamente a introdurre una rivalutazione dei fatti e una revisione del merito del convincimento del giudice di appello preclusa in sede di legittimità. Merita sul punto evidenziare che al negativo apprezzamento in ordine alla sussistenza di un quadro probatorio idoneo ad avvalorare la tesi che il pedone H.K. fosse stato investito e ucciso da un veicolo rimasto sconosciuto, la Corte territoriale è pervenuta all’esito di un esame completo e persuasivo di tutti gli elementi emersi dalla compiuta istruttoria. Ora, nel procedimento civile, il controllo di legittimità sulle pronunce dei giudici di merito non si configura come terzo grado di giudizio, bensì come strumento preordinato all’annullamento delle pronunzie viziate da violazione di norme, ovvero da omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, senza che possa essere considerato vizio di tal fatta, e in particolare, vizio logico della motivazione, la maggiore o minore rispondenza della ricostruzione operata dal giudice di merito alle circostanze emerse nel corso del processo, o l’instaurazione tra i vari dati di fatto appurati all’esito dell’espletata istruttoria, del collegamento ritenuto più opportuno e più appagante, in quanto tutto ciò rimane all’interno della possibilità di apprezzamento dei fatti, e, non contrastando con la logica e con le leggi della razionalità, appartiene al convincimento del giudice (Cass. civ. 26 febbraio 2003, n. 02869).

In definitiva il ricorso deve essere respinto.

La peculiarità della fattispecie consiglia di compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2011

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